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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1140

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1140 della Commissione, del 3 luglio 2019, che stabilisce modelli per le relazioni di controllo e le relazioni annuali di audit riguardanti gli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32019R1140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce modelli uniformi per la relazione di controllo e per la relazione annuale di audit richieste alla BEI e alle altre istituzioni finanziarie internazionali partecipate da uno Stato membro nell'attuazione di strumenti finanziari collegati ai fondi SIE. L'obiettivo è garantire coerenza, qualità e tempestività delle informazioni trasmesse alle autorità designate e alla Commissione, nonché agevolare le attività di verifica, controllo e audit previste dalla normativa di base. Il testo contiene due allegati dettagliati che definiscono il contenuto minimo dei modelli da utilizzare.

Definizione di modelli standard per la relazione di controllo e per la relazione annuale di audit relative agli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali partecipate da uno Stato membro.

Ambito di applicazione

Si applica alla BEI e alle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, quando attuano strumenti finanziari nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Riguarda le relazioni di controllo da allegare a ciascuna domanda di pagamento e le relazioni annuali di audit da trasmettere alle autorità designate e alla Commissione; include anche l'obbligo di fornire alle autorità designate tutti i documenti necessari per verifiche, controlli e audit. Non contiene esclusioni espresse; l'applicazione è immediata e obbligatoria in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1140 della Commissione

Il regolamento disciplina la forma e il contenuto delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit relative agli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. Esso è adottato in attuazione dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, con l'obiettivo di uniformare la documentazione, migliorare la qualità delle informazioni e consentire controlli e audit più efficaci.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali devono fornire alle autorità designate una relazione di controllo con ciascuna domanda di pagamento e una relazione annuale di audit predisposta dai revisori esterni. La Commissione ritiene necessario fissare un formato standard per garantire coerenza, qualità e tempestiva trasmissione delle informazioni, anche in vista dei termini di rendicontazione previsti dalla normativa di riferimento. È inoltre evidenziata la necessità che le autorità designate dispongano dei documenti indispensabili per adempiere ai propri obblighi di verifica, controllo e audit.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, quando operano strumenti finanziari nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della disciplina connessa sui fondi SIE e sul FEASR. Le relazioni devono essere trasmesse alle autorità designate e, per la relazione annuale di audit, anche alla Commissione. Non sono previste deroghe o esclusioni specifiche nel testo fornito.

Relazione di controllo: struttura e contenuti principali

L'articolo 1 rinvia all'allegato I per il modello della relazione di controllo. Il modello richiede l'indicazione della domanda di pagamento, della data di richiesta della relazione da parte dello Stato membro e del periodo di riferimento. Deve inoltre contenere informazioni quantitative e descrittive su:

  • importo totale dei pagamenti ai destinatari finali e, nei casi previsti dall'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai pagamenti a vantaggio dei destinatari finali, con separata indicazione dei fondi SIE, dei contributi pubblici nazionali e privati;
  • importo totale delle risorse impegnate per contratti di garanzia, sia in essere sia scaduti, per far fronte a eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate sulla base di una prudente valutazione ex ante dei rischi;
  • costi di gestione sostenuti e/o commissioni di gestione pagate dallo strumento finanziario;
  • stato di attuazione della strategia di investimento o di documenti equivalenti previsti dall'accordo di finanziamento;
  • analisi dei progressi, con indicazione del volume degli importi impegnati dal programma operativo e degli importi erogati agli intermediari finanziari;
  • attività di monitoraggio e relativo seguito;
  • livello degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
  • livello delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari, inclusi rimborsi in conto capitale, plusvalenze e altri rendimenti ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'allegato prevede inoltre un elenco delle operazioni con destinatari finali, la cui somma deve corrispondere agli importi indicati per pagamenti e garanzie, e la ripartizione per strumento finanziario degli importi relativi ai costi di gestione.

Relazione annuale di audit: contenuti e termine

L'articolo 2 dispone che la relazione annuale di audit sia redatta secondo il modello dell'allegato II e presentata alle autorità designate e alla Commissione entro il 31 dicembre successivo alla fine del periodo contabile di riferimento. Il modello è strutturato in tre blocchi principali: introduzione, audit dei sistemi di controllo interno e conclusioni.

Audit dei sistemi di controllo interno e verifica degli intermediari

L'allegato II richiede una valutazione esterna del sistema di controllo interno della BEI o delle altre IFI partecipate da uno Stato membro, al fine di valutarne configurazione ed efficacia. L'audit deve coprire, tra l'altro:

  • il processo di accettazione del mandato;
  • la valutazione e selezione degli intermediari finanziari;
  • l'approvazione delle operazioni e la firma degli accordi di finanziamento;
  • il processo di istituzione di strumenti a livello di Unione, inclusi gli strumenti dell'iniziativa per le PMI e l'uso combinato di fondi SIE e FEIS ai sensi dell'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013;
  • i processi di monitoraggio degli intermediari finanziari, inclusi rendicontazione, registrazioni, importi erogati, ammissibilità, costi e commissioni, visibilità, rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, trattamento differenziato degli investitori e prescrizioni fiscali di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1303/2013, come aggiornate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
  • i sistemi relativi ai pagamenti ricevuti dall'autorità di gestione, al calcolo e al pagamento dei costi e delle commissioni di gestione, ai pagamenti agli intermediari finanziari e alla gestione degli interessi e delle altre plusvalenze. Per la prima relazione annuale, relativamente ad alcuni punti, devono essere indicati soltanto gli aggiornamenti o le modifiche delle procedure esistenti; per i punti da 2.5 a 2.9 devono essere riportati i risultati delle verifiche di audit sui sistemi e sulle procedure interni applicabili.

Conclusioni finali dell'audit e informazioni alla chiusura

Le conclusioni dell'audit devono contenere una valutazione sulla capacità della società di audit esterna di fornire una ragionevole garanzia sulla configurazione e sull'efficacia del sistema di controllo interno, nonché i risultati e le raccomandazioni dell'attività di audit. Alla chiusura, l'ultima relazione annuale di audit deve inoltre includere, oltre agli altri elementi già previsti, informazioni su:

  • ricorso a un trattamento differenziato degli investitori;
  • coefficiente di moltiplicazione ottenuto rispetto a quello concordato negli accordi di garanzia;
  • importi degli abbuoni di interessi o di commissioni di garanzia capitalizzati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
  • importi dei costi e delle commissioni di gestione capitalizzati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2;
  • importo del contributo del programma versato in un conto di garanzia ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3;
  • impiego degli interessi e delle altre plusvalenze ai sensi dell'articolo 43;
  • impiego delle risorse rimborsate fino alla fine del periodo di ammissibilità e disposizioni per il loro impiego dopo tale termine, ai sensi degli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modello della relazione di controllo

L'articolo 1 dispone che la relazione di controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia redatta secondo il modello di cui all'allegato I. Il modello richiede, tra l'altro, dati sulla domanda di pagamento, sulla data di richiesta della relazione da parte dello Stato membro, sull'importo dei pagamenti ai destinatari finali, sulle risorse impegnate per garanzie, sui costi e commissioni di gestione, sullo stato di attuazione della strategia di investimento, sul monitoraggio e sugli interessi e plusvalenze e sulle risorse rimborsate.

Modello della relazione annuale di audit e termine di trasmissione

L'articolo 2 prevede che la relazione annuale di audit sia redatta secondo il modello dell'allegato II e presentata alle autorità designate e alla Commissione entro il 31 dicembre successivo alla fine del periodo contabile di riferimento. Il modello include un'introduzione, l'audit dei sistemi di controllo interno, i risultati per i sistemi e le procedure applicabili e le conclusioni finali dell'audit.

Obbligo di mettere a disposizione i documenti per verifiche e audit

L'articolo 3 impone alla BEI e alle altre istituzioni finanziarie internazionali partecipate da uno Stato membro di fornire alle autorità designate tutti i documenti necessari per svolgere le funzioni di cui all'articolo 125, paragrafo 5, e all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché quelle di cui all'articolo 9 e all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto analitico dell'allegato I

L'allegato I dettaglia la relazione di controllo: identificazione della domanda di pagamento, data di richiesta della relazione da parte dello Stato membro, periodo di riferimento e informazioni su pagamenti ai destinatari finali, risorse per garanzie, costi e commissioni di gestione, attuazione della strategia di investimento, analisi dei progressi, monitoraggio, interessi e plusvalenze e risorse rimborsate, con elenco delle operazioni con i destinatari finali.

Contenuto analitico dell'allegato II

L'allegato II definisce la relazione annuale di audit: informazioni introduttive, audit dei sistemi di controllo interno della BEI o di altre IFI, valutazione dei processi di selezione e approvazione, del monitoraggio degli intermediari finanziari, dei sistemi di pagamento e di trattamento degli interessi e plusvalenze, nonché conclusioni di audit e raccomandazioni. Per la prima relazione annuale, per alcuni punti sono richieste solo informazioni sugli aggiornamenti o modifiche; alla chiusura sono richiesti ulteriori elementi specifici, tra cui trattamento differenziato degli investitori, coefficiente di moltiplicazione delle garanzie, importi capitalizzati e impiego delle risorse rimborsate.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturali e di investimento europeigestione finanziariaaudit e controllopolitica di coesionesviluppo rurale

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