Regolamento (UE) 2019/1129
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1129 della Commissione, del 2 luglio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le regole tecniche e procedurali per l’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA. In particolare, consente lo scambio automatizzato di informazioni doganali relative a importazioni esenti da IVA e l’accesso automatizzato ai dati di immatricolazione dei veicoli per finalità antifrode. Vengono inoltre fissati requisiti su sistemi utilizzati, sicurezza degli scambi, disponibilità del servizio e identificazione univoca dei funzionari di collegamento di Eurofisc.
Modifica le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 in materia di cooperazione amministrativa IVA, disciplinando lo scambio automatizzato di informazioni doganali e di immatricolazione dei veicoli tramite sistemi elettronici dedicati.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti fiscali e doganali e ai funzionari di collegamento di Eurofisc coinvolti nella cooperazione amministrativa IVA. Riguarda, da un lato, le informazioni sulle importazioni esenti dall’IVA raccolte dalle autorità doganali e, dall’altro, i dati di immatricolazione dei veicoli accessibili per finalità IVA; include anche le modalità di identificazione degli utenti e i requisiti tecnici di accesso, sicurezza e disponibilità dei sistemi. Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 e si applica dal 1o gennaio 2020; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1129: modifica delle modalità applicative in materia di cooperazione amministrativa IVA
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 per dare attuazione operativa a specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 in tema di cooperazione amministrativa e lotta alle frodi IVA. La finalità è rendere effettivo lo scambio automatizzato di dati doganali relativi alle importazioni esenti da IVA e dei dati di immatricolazione dei veicoli, così da agevolare l’individuazione di anomalie e possibili frodi.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il legislatore europeo intende sfruttare sistemi elettronici già esistenti o appositamente sviluppati per garantire efficienza, uniformità e sicurezza degli scambi informativi. In particolare, le informazioni sulle importazioni esenti da IVA, già raccolte dalle autorità doganali nazionali, devono essere rese accessibili agli altri Stati membri in via automatizzata; analogamente, i dati di immatricolazione dei veicoli devono poter essere interrogati dai funzionari di collegamento di Eurofisc attraverso un’interfaccia dedicata del sistema EUCARIS.
Modifica dell’oggetto del regolamento di esecuzione n. 79/2012
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 viene sostituito per estendere e precisare il perimetro delle disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 904/2010. Il nuovo oggetto comprende, tra le altre, le norme applicative relative agli articoli 14, 17, paragrafo 1, lettera f), 21, paragrafo 2, lettera e), 21, paragrafo 2 bis, lettera d), 21 bis, paragrafi 1 e 2, 32, 48, 49 e 51, paragrafo 1.
Informazioni doganali sulle importazioni esenti da IVA
Il nuovo articolo 5 bis stabilisce che l’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 avvengano mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’accesso è concesso al livello degli articoli della dichiarazione doganale, conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Per l’identificazione di ciascun articolo sono richiesti almeno:
- il numero di riferimento principale (MRN);
- la data di accettazione della dichiarazione in dogana.
L’allegato VII indica poi la corrispondenza tra le informazioni di interesse IVA e i dati doganali già presenti nel sistema, includendo, tra gli altri, i numeri di identificazione IVA dell’importatore, del rappresentante fiscale e dell’acquirente in un altro Stato membro, il paese di origine e destinazione, il codice della merce, l’importo totale, il prezzo dell’articolo e il peso netto. La valuta dei dati archiviati è l’euro, con conversione automatica del tasso di cambio dalla valuta dello Stato membro di importazione.
Dati di immatricolazione dei veicoli ed accesso tramite EUCARIS
Il nuovo articolo 5 ter disciplina la ricerca automatizzata delle informazioni sui veicoli ai sensi dell’articolo 21 bis del regolamento (UE) n. 904/2010. Tali ricerche sono effettuate tramite una specifica applicazione software del sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), sviluppata appositamente per questa finalità, e relative versioni aggiornate.
Il sistema opera in una struttura decentralizzata; gli scambi avvengono in forma cifrata e mediante la rete TESTA. Le ricerche devono essere possibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. In caso di guasto tecnico, i punti di contatto nazionali devono informarsi senza indugio, con il supporto della parte operativa designata di EUCARIS, e lo scambio deve essere ristabilito il più presto possibile.
Ogni Stato membro deve inoltre:
- designare un’autorità nazionale come punto di contatto responsabile delle richieste in entrata di dati di immatricolazione dei veicoli ai fini IVA;
- designare un’autorità responsabile delle richieste in uscita;
- poter concentrare entrambe le funzioni nella stessa autorità;
- informare gli altri Stati membri e la Commissione delle designazioni effettuate.
Identificazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc
Il nuovo articolo 5 quater introduce un meccanismo di tracciabilità degli accessi. Per consentire l’identificazione del funzionario di collegamento di Eurofisc che accede alle informazioni, ciascuno Stato membro deve:
- assegnare a ogni funzionario di collegamento una identificazione personale unica dell’utente;
- mantenere e aggiornare tempestivamente un elenco dei nominativi e delle relative identificazioni, rendendolo disponibile agli altri Stati membri e alla Commissione;
- garantire che le ricerche automatizzate nelle informazioni accessibili ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera e), dell’articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), e dell’articolo 21 bis, paragrafo 1, contengano l’identificazione personale unica dell’utente.
Allegato VIII: dati e modalità tecniche per i veicoli
L’allegato VIII dettaglia le funzionalità del sistema per i dati di immatricolazione dei veicoli. Sono previste diverse modalità di ricerca, tra cui ricerche per VIN, per targa, per intestatario o proprietario, per numero di identificazione IVA, nonché versioni per lotto e interrogazioni multi-paese. Gli Stati membri possono non attuare tutte le modalità di ricerca o interrogazione se alcune non rispondono alle esigenze dei propri funzionari di Eurofisc oppure se i dati richiesti non sono disponibili nel registro nazionale dei veicoli.
L’insieme di dati comunicabili comprende, tra l’altro:
- dati dell’intestatario e del proprietario, con nome, cognome/ragione sociale, indirizzo, data di nascita, numero di identificazione, tipo di identificazione, numero di identificazione IVA, date di inizio e fine della titolarità o proprietà;
- dati del veicolo, con targa, VIN, paese di immatricolazione, costruttore, modello commerciale, categoria, colore, chilometraggio, massa, data di prima immatricolazione, date di inizio e fine dell’immatricolazione, status e relative date.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1o gennaio 2020. Il richiamo al regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio spiega la scelta di allineare la decorrenza delle nuove misure a quella prevista per le disposizioni sostanziali del regolamento (UE) n. 904/2010 cui esse danno attuazione.
Disposizioni principali
Oggetto del regolamento di esecuzione n. 79/2012
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 è sostituito per chiarire che esso disciplina le modalità di applicazione degli articoli 14, 17, paragrafo 1, lettera f), 21, paragrafo 2, lettera e), 21, paragrafo 2 bis, lettera d), 21 bis, paragrafi 1 e 2, 32, 48, 49 e 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.
Scambio di informazioni doganali
Il nuovo articolo 5 bis stabilisce che l’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni sulle importazioni esenti da IVA avvengono tramite il sistema elettronico previsto dall’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’accesso automatizzato ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 904/2010 è concesso al livello degli articoli della dichiarazione doganale; ciascun articolo è identificato almeno da MRN e data di accettazione. L’allegato VII individua quali dati doganali corrispondono alle informazioni richieste ai fini IVA.
Scambio di informazioni sull’immatricolazione dei veicoli
Il nuovo articolo 5 ter disciplina la ricerca automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli tramite una specifica applicazione software del sistema EUCARIS, in una struttura decentralizzata e con trasmissione cifrata. Gli scambi avvengono tramite la rete TESTA; gli Stati membri devono garantire accessibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e predisporre la gestione dei guasti tecnici. Ogni Stato membro designa un’autorità nazionale per le richieste in entrata e un’autorità responsabile delle richieste in uscita, con possibilità di concentrare entrambe le funzioni nella stessa autorità.
Identificazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc
Il nuovo articolo 5 quater impone a ciascuno Stato membro di attribuire a ogni funzionario di collegamento di Eurofisc un’identificazione personale unica dell’utente, di mantenere e aggiornare un elenco dei nominativi e delle identificazioni e di renderlo disponibile agli altri Stati membri e alla Commissione. Le ricerche automatizzate che consentono l’accesso alle informazioni devono contenere tale identificazione personale univoca, così da garantire tracciabilità e corretta imputazione degli accessi.
Contenuto degli allegati VII e VIII
L’allegato VII definisce l’insieme comune di dati e le modalità tecniche per l’archiviazione/accesso alle informazioni doganali, includendo, tra l’altro, identificativi IVA dell’importatore, del rappresentante fiscale e dell’acquirente, paese di origine e destinazione, codice della merce, importo totale, prezzo dell’articolo e peso netto, con valuta in euro e conversione automatica dal cambio nazionale. L’allegato VIII stabilisce l’insieme comune di dati e le modalità tecniche per la ricerca automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli, i tipi di interrogazioni consentite e i dati comunicabili su intestatario, proprietario e veicolo, compresi targa, VIN, paese di immatricolazione, costruttore, modello, categoria, colore, chilometraggio, massa, date di immatricolazione e stati del veicolo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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