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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1866

Regolamento delegato (UE) 2019/1866 della Commissione del 3 luglio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653 per prolungare la durata dell’esenzione transitoria riguardante gli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in linea con la proroga dell’esenzione prevista al suddetto articolo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato proroga l’esenzione transitoria che consente, in talune ipotesi, di continuare a usare i documenti informativi redatti secondo la disciplina degli OICVM anziché il KID PRIIP. L’intervento si limita ad adeguare la data di scadenza del regime transitorio al 31 dicembre 2021, in coerenza con la proroga già disposta per l’esenzione dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. Non modifica la disciplina sostanziale dei PRIIP né crea nuovi adempimenti per gli operatori.

Proroga al 31 dicembre 2021 dell’esenzione transitoria per taluni PRIIP collegati a quote di fondi, mediante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/653.

Ambito di applicazione

Si applica agli ideatori di PRIIP e, in particolare, ai prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati che offrono come opzioni di investimento sottostante quote di OICVM o di altri fondi per i quali uno Stato membro applichi le regole sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE. L’effetto territoriale è quello proprio di un regolamento UE, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con rilevanza anche SEE. La modifica riguarda il regime transitorio già previsto dall’articolo 18, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/653 e non introduce nuovi obblighi sostanziali.

Proroga della disciplina transitoria per i PRIIP collegati a quote di fondi

Il regolamento delegato (UE) 2019/1866 modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653 con una finalità esclusivamente di coordinamento temporale. L’obiettivo è mantenere coerente il regime transitorio applicabile agli ideatori di PRIIP che offrono come opzioni di investimento sottostante quote di OICVM o di altri fondi interessati dall’esenzione dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 disciplina i documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). In base all’articolo 32, paragrafo 1, alcune categorie di operatori legati agli OICVM — società di gestione, società di investimento e soggetti che vendono o consigliano quote di OICVM — sono esentate dagli obblighi del regolamento fino al 31 dicembre 2019; la medesima esenzione si estende, in presenza delle condizioni indicate, anche a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio quando uno Stato membro applichi a tali fondi le norme sul formato e sul contenuto del documento chiave previste dalla direttiva 2009/65/CE.

Il regolamento delegato (UE) 2017/653 aveva quindi previsto, all’articolo 18, terzo comma, che gli ideatori di PRIIP potessero continuare a utilizzare i documenti chiave redatti secondo la disciplina OICVM fino al 31 dicembre 2019, qualora almeno una delle opzioni di investimento sottostante fosse un OICVM o un fondo non OICVM. Poiché il regolamento (UE) 2019/1156 ha prorogato il regime transitorio di esenzione dell’articolo 32 fino al 31 dicembre 2021, si è reso necessario aggiornare anche la disciplina delegata di raccordo.

Modifica introdotta

L’articolo 1 del regolamento sostituisce il terzo comma dell’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/653, disponendo che l’articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 31 dicembre 2021. La modifica estende quindi di due anni la durata dell’esenzione transitoria e consente agli operatori interessati di continuare a fare affidamento sul regime precedente per il periodo indicato.

Portata sostanziale limitata

Dai considerando emerge espressamente che il regolamento non modifica la sostanza del regolamento delegato (UE) 2017/653 e non crea nuovi obblighi per gli ideatori di PRIIP, né per i soggetti che forniscono consulenza o vendono tali prodotti, compresi quelli interessati dall’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. L’intervento ha quindi natura meramente temporale e di coordinamento regolamentare.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga del regime transitorio

L’articolo 1 sostituisce il terzo comma dell’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/653, stabilendo che l’articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 31 dicembre 2021. In pratica, viene estesa la possibilità di continuare a utilizzare, per il periodo transitorio, i documenti contenenti le informazioni chiave redatti conformemente alla disciplina richiamata.

Coordinamento con l’esenzione dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014

Il regolamento interviene per allineare il termine del regime transitorio previsto per i PRIIP con sottostante costituito da quote di fondi alla proroga dell’esenzione dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014, ora estesa fino al 31 dicembre 2021.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarimercati finanziariprodotti d'investimentoorganismi di investimento collettivoinformativa precontrattuale

Testo integrale

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