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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1139

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale relativamente ai requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare e i prodotti della pesca e al riferimento ai metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e ai metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il quadro applicabile ai controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale, modificando il regolamento (CE) n. 2074/2005 per coordinarlo con il nuovo regime del regolamento (UE) 2017/625 e con le modalità pratiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. In particolare, aggiorna i riferimenti alle informazioni sulla catena alimentare, ai requisiti per i prodotti della pesca e ai metodi di analisi/prova per biotossine marine e per il latte. La decorrenza sostanziale è fissata al 14 dicembre 2019, in coerenza con l'applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

Modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per allineare alcuni requisiti igienico-sanitari e di controllo ufficiale degli alimenti di origine animale al regolamento (UE) 2017/625 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti nell'ambito dei controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, con particolare riguardo alle informazioni sulla catena alimentare, ai prodotti della pesca, ai molluschi bivalvi vivi, al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente. Incide sul regolamento (CE) n. 2074/2005 e, per rinvio, sui requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004; si applica negli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Non disciplina altri settori né introduce esclusioni esplicite diverse da quelle già previste dalla normativa richiamata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 2074/2005 per adeguarne alcuni rinvii e contenuti al nuovo sistema dei controlli ufficiali introdotto dal regolamento (UE) 2017/625. La finalità è assicurare coerenza tra i requisiti applicabili agli operatori e i metodi che le autorità competenti devono utilizzare nei controlli ufficiali, con particolare attenzione alla sicurezza degli alimenti di origine animale.

Contesto normativo e finalità

Dai considerando emerge che il regolamento (UE) 2017/625 disciplina i controlli ufficiali sugli alimenti e, in particolare, sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Il regolamento (CE) n. 2074/2005 conteneva già modalità di attuazione per taluni prodotti regolati dal regolamento (CE) n. 853/2004, tra cui molluschi bivalvi vivi, latte crudo e latte vaccino trattato termicamente. Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 ha già aggiornato i metodi e le modalità pratiche per i controlli ufficiali, il presente atto mira ad allineare anche il regime degli operatori del settore alimentare, garantendo uniformità tra controlli ufficiali e autocontrolli di filiera.

Ambito materiale di intervento

Il regolamento non riscrive integralmente la disciplina, ma modifica puntualmente il regolamento (CE) n. 2074/2005 su quattro profili principali:

  • informazioni sulla catena alimentare;
  • requisiti relativi ai prodotti della pesca;
  • metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine;
  • metodi di prova per latte crudo e latte vaccino trattato termicamente.

Il riferimento sostanziale resta il regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce le norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale, mentre il regolamento (UE) 2017/625 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 forniscono il quadro dei controlli ufficiali e dei metodi tecnici applicabili.

Informazioni sulla catena alimentare

Con la sostituzione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2074/2005, i requisiti sulle informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 vengono ricondotti all'allegato I del regolamento modificato. In sostanza, il regolamento conferma che tali requisiti sono disciplinati dall'allegato I del regolamento (CE) n. 2074/2005, mantenendo il collegamento funzionale con la disciplina igienica di base.

Prodotti della pesca

La nuova formulazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2074/2005 stabilisce che i requisiti concernenti i prodotti della pesca, richiamati dall'articolo 11, punto 9, del regolamento (CE) n. 853/2004, sono specificati nell'allegato II del regolamento. Il considerando rilevante chiarisce il contesto: il regolamento (CE) n. 853/2004 impone controlli sui parassiti durante la manipolazione dei prodotti della pesca a terra e a bordo delle navi, affinché i prodotti manifestamente infestati non siano immessi sul mercato per il consumo umano. Le norme dettagliate sui controlli visivi devono definire i concetti di parassiti visibili e di controllo visivo, oltre al tipo e alla frequenza delle osservazioni.

Biotossine marine e metodi di analisi

Per le biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi, il nuovo articolo 3 del regolamento (CE) n. 2074/2005 rinvia direttamente all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. Il regolamento chiarisce che gli stessi metodi di analisi riconosciuti per i controlli ufficiali devono essere utilizzati anche nella filiera produttiva, così da assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori.

Latte crudo e latte vaccino trattato termicamente

L'articolo 6 bis è sostituito per imporre agli operatori del settore alimentare l'utilizzo dei metodi di prova dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. Tali metodi devono servire sia a verificare la conformità ai limiti stabiliti nell'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004, sia a garantire l'adeguata applicazione del processo di pastorizzazione ai prodotti lattiero-caseari, come previsto dall'allegato III, sezione IX, capitolo II, parte II, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica soltanto dal 14 dicembre 2019. La scelta della decorrenza è coordinata con quella del regolamento (UE) 2017/625, che si applica dalla stessa data. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei requisiti sulle informazioni sulla catena alimentare

L'articolo 1, punto 1, sostituisce l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2074/2005, stabilendo che i requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2074/2005.

Requisiti per i prodotti della pesca

L'articolo 1, punto 2, sostituisce l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2074/2005 e dispone che i requisiti relativi ai prodotti della pesca di cui all'articolo 11, punto 9, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono specificati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2074/2005.

Metodi di analisi per le biotossine marine

L'articolo 1, punto 3, sostituisce l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2074/2005 prevedendo che i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine, di cui all'articolo 11, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, sono quelli specificati nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

Metodi di prova per il latte crudo e il latte vaccino trattato termicamente

L'articolo 1, punto 4, sostituisce l'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 2074/2005 e impone agli operatori del settore alimentare di utilizzare i metodi di prova di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per controllare la conformità ai limiti dell'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e per garantire l'adeguata applicazione della pastorizzazione ai prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'allegato III, sezione IX, capitolo II, parte II, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareigiene degli alimenti di origine animalecontrolli ufficialiprodotti della pescalatte e prodotti lattiero-caseari

Testo integrale

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