Ordinanza n. 817/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Funzionari, N. 333-FUN/II/2026 Prot. Ministero Interno Dip. P.S. n. 0014821 del 1.4.2026, Prot. Questura di Milano Ufficio di Gabinetto n. 0149000 del 1.4.2026, con cui viene comunicato alla ricorrente il rinnovato (a seguito della sentenza di Codesto Ecc.mo T.A.R. n. 195/2026) mancato accoglimento della istanza di trasferimento per la sede di Roma avanzata ai sensi dell'art. 33, comma 5 della Legge n. 104/1992, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti ivi richiamati e/o menzionati, nonché presupposti e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rinnovato diniego dell'istanza di trasferimento dalla sede di servizio alla sede di Roma, presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, adottato in seguito a una precedente sentenza del TAR
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Interno ha nuovamente respinto la sua istanza di trasferimento per la sede di Roma, richiesta ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. 104/1992. Il nuovo provvedimento era stato adottato a seguito della precedente sentenza del TAR n. 195/2026. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'atto e di adozione delle misure cautelari ritenute più idonee. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha ritenuto, a un primo sommario esame, che il ricorso non fosse assistito dal fumus boni iuris. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha inoltre ritenuto prevalenti quelli dell'Amministrazione. Ha quindi respinto la domanda cautelare di sospensione e ogni ulteriore misura cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Costituisce la base normativa dell'istanza di trasferimento della dipendente per esigenze di assistenza familiare; l'ordinanza non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha valutato il fumus boni iuris e il bilanciamento degli interessi, respingendo la domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, a un primo sommario esame, il ricorso non presenti fumus boni iuris.
- Nel bilanciamento cautelare tra l'interesse del ricorrente e quelli dell'Amministrazione, la misura cautelare deve essere negata quando prevalgano, nella concreta fattispecie, gli interessi pubblici e organizzativi dell'Amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →