Ordinanza n. 2750/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero dell'immobile occupato sine titulo, ingiunzione di demolizione, verbale di accertamento dell'inottemperanza e conseguente acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale
Esito
La controversia
Due privati hanno proposto ricorso per l'annullamento degli atti comunali relativi a un immobile abusivo in contrada -OMISSIS-: l'ordinanza di sgombero per occupazione sine titulo, l'ingiunzione di demolizione, il verbale di accertamento dell'inottemperanza e il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato a un indirizzo PEC del Comune non presente nei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni telematiche.
La decisione
Il TAR non ha deciso la legittimità degli atti impugnati. Ha disposto, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., la rinnovazione della notificazione del ricorso al Comune di Bolognetta presso l'indirizzo protocollo@pec.comune.bolognetta.pa.it, risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA). Ha assegnato ai ricorrenti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notificazione e ulteriori dieci giorni per depositarne la prova; la trattazione è rinviata all'udienza pubblica del 14 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 6-ter d.lgs. 82/2005
l’indirizzo protocollo@pec.comune.bolognetta.pa.it, risultante dall’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), previsto dall’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005
L'indirizzo risultante dall'IPA è quello da utilizzare per la notificazione telematica al Comune.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012
l’indirizzo protocollo@pec.comune.bolognetta.pa.it, risultante dall’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), previsto dall’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e utilizzabile ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1ter, del d.l. n. 179 del 2012
L'indirizzo PEC del Comune risultante dall'IPA è utilizzabile per la notificazione telematica.
art. 44, comma 4, c.p.a.
ritenuto, pertanto, necessario disporre, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., la rinnovazione della notificazione del ricorso, al fine di assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio
Quando la notificazione del ricorso è stata eseguita a un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi utilizzabili e il resistente non si è costituito, il giudice dispone la rinnovazione della notificazione per assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- La notificazione telematica di un ricorso a una pubblica amministrazione va eseguita all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi utilizzabili; se è stata effettuata a un indirizzo non presente in tali elenchi e l'amministrazione non si è costituita, il giudice dispone la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio e rinviando la trattazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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