Cassazione Penale, Sentenza n. 38853/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamentava erronea applicazione della legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza rigettato la domanda di detenzione domiciliare presentata dal collaboratore di giustizia, basando il diniego in via esclusiva sulla gravità dei reati passati, sul limitato periodo di pena effettivamente espiazione e sulla presunta insufficienza della sperimentazione tramite permessi premio, senza valutare correttamente e/o considerando in modo omissivo elementi favorevoli quali: detenzione ininterrotta dal 2008, astensione da attività illecite dopo l'inizio della collaborazione, l'efficacia e la durata della collaborazione (dal 2016), le relazioni positive degli operatori e i pareri favorevoli della Procura Nazionale Antimafia e della Procura Distrettuale, nonchè la rescissione dei legami con l'organizzazione mafiosa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha censurato il Tribunale di sorveglianza per motivazione illogica e parziale, constatando che dagli atti emergeva una consolidata revisione critica della personalità del detenuto (collaborazione dal 2016, 16 anni di detenzione ininterrotta, numerosi permessi premio, pareri positivi delle procure antimafia). La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio libero nel merito e privo dei vizi evidenziati.
Norme richiamate
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La norma disciplina i benefici penitenziari; la Corte ricorda che, pur potendo non essere tutte le condizioni ordinarie richieste, il giudice di sorveglianza deve comunque valutare l'opportunità della concessione in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità rieducativa, non derogando arbitrariamente ai requisiti di emenda e rieducazione.
art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (come modificato)
Prevede disposizioni agevolative per i collaboratori di giustizia; la Corte precisa che la collaborazione non produce automaticamente il beneficio: occorre accertare il ravvedimento del soggetto sulla base di elementi concreti e specifici e valutare complessivamente condotta, gravità dei reati e margini di libertà già fruiti.
comma 4 dell'art. 16-nonies (richiamato)
Richiama limiti temporali minimi di detenzione previsti per i benefici: la disciplina fissa vincoli che devono essere considerati, ma non esauriscono la discrezionalità del giudice di sorveglianza rispetto alla valutazione della persona.
legge 13 febbraio 2001, n. 45
Richiamata come intervento normativo che ha inciso sulla disciplina dell'art. 16-nonies; la Corte la menziona per contestualizzare l'assetto normativo che regola i benefici per i collaboratori.
legge n. 82 del 1991 (programma di protezione)
La Corte precisa che l'appartenenza a un programma di protezione non esonera dalla verifica dei requisiti di emenda e di rieducazione: la normativa amplia la possibilità di deroga ma non elimina l'accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità.
Massime di principio
- La collaborazione con l'autorità giudiziaria, anche se rilevante, non determina automaticamente la concessione dei benefici penitenziari: è necessaria una valutazione complessiva del ravvedimento e della personalità.
- Il giudice di sorveglianza mantiene discrezionalità: deve valutare elementi concreti (gravità dei reati, periodo di detenzione, comportamento intramuros, fruizione di permessi premio, pareri delle autorità) e motivare logicamente la decisione.
- I permessi premio e la loro progressiva estensione sono elementi probatori rilevanti per valutare l'effettiva reintegrazione e affidabilità del detenuto; non possono essere disattesi acriticamente quando attestano una maturazione consolidata.
- Il parere della Procura Nazionale Antimafia non vincola il giudice di sorveglianza, ma non può essere ignorato: deve essere considerato e motivatamente valutato nel giudizio di merito.
- Se il provvedimento di rigetto si fonda su valutazioni parziali o contraddittorie rispetto alle risultanze documentali che attestano ravvedimento consolidato, la Corte di cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame.
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