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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15712/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a imposte dirette, IVA e sanzioni riferite ai periodi d’imposta 1996-1997. La cartella era stata confermata nei precedenti gradi di merito, ritenendosi valida la notificazione via PEC in formato PDF e non maturata la prescrizione del credito, perché il recupero traeva origine da sentenze passate in giudicato nel 2011. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la censura riguardava la decadenza dall’iscrizione a ruolo e non la prescrizione, e che la cartella sarebbe stata notificata oltre il termine biennale; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 15 d.P.R. 602/1973 e 68 d.lgs. 546/1992, assumendo che il titolo esecutivo fosse formato già nel 2006 e che quindi i ruoli del 2019 fossero tardivi; con il terzo ha prospettato un vizio motivazionale e nuovamente la decadenza, con un riferimento anche alla pretesa qualità di amministratore e socio di fatto, questione però non sviluppata e non risultante dalla sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, affermando che, quando la cartella è fondata su una sentenza passata in giudicato, non operano i termini di decadenza propri dell’azione amministrativo-tributaria ma solo la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2953 c.c.; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, perché il giudicato si era formato nel 2011 e non nel 2006; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché conteneva un riferimento estraneo e non sviluppato, sia per la preclusione del controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha stabilito che, trattandosi di riscossione fondata su sentenze passate in giudicato, non si applica il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsto dall’art. 25 d.P.R. 602/1973, ma solo la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dal giudicato formatosi nel 2011. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati gli ulteriori motivi relativi alla pretesa tardività dei ruoli e al vizio motivazionale. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata costituzione degli intimati; è stato solo dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    disciplina la decadenza dall’iscrizione a ruolo nell’ambito dell’azione amministrativo-tributaria; non si applica quando la riscossione è fondata su una sentenza passata in giudicato.

  • art. 2953 c.c.

    una volta formatosi il giudicato sulla pretesa tributaria, il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale dell’actio iudicati.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20

    richiamato dalla giurisprudenza citata per il termine di prescrizione quinquennale delle sanzioni quando non vi sia giudicato, ma non applicabile nel caso deciso.

  • art. 15 d.P.R. 602/1973

    invocato dalla ricorrente, ma ritenuto inapplicabile alla riscossione fondata su sentenza passata in giudicato.

  • art. 68 d.lgs. 546/1992

    invocato dalla ricorrente, ma ritenuto inapplicabile al caso in cui il credito risulti da sentenza definitiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata per le doglianze di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio motivazionale, ma non utilmente scrutinabile nel caso di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla doppia conforme e sulle preclusioni al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la riscossione tributaria è fondata su una sentenza passata in giudicato, il titolo esecutivo non è più l’atto amministrativo impositivo ma il giudicato stesso; perciò non operano i termini di decadenza propri dell’azione amministrativa/tributaria, bensì la prescrizione ordinaria decennale dell’actio iudicati ex art. 2953 c.c.
  • Il termine di decadenza previsto per l’iscrizione a ruolo ex art. 25 d.P.R. 602/1973 riguarda la fase di riscossione di un atto amministrativo e non è estensibile alla riscossione di un credito già cristallizzato da una sentenza definitiva.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario censurare correttamente il decisum impugnato: una doglianza che in rubrica deduca violazione di legge ma nel corpo contesti la ricostruzione della domanda o del thema decidendum può risultare inammissibile se non è articolata nei termini del vizio effettivamente dedotto.
  • Il motivo per vizio motivazionale è inammissibile quando si scontra con la doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Le questioni non specificamente correlate a un capo della sentenza impugnata, o solo accennate senza sviluppo argomentativo, non possono essere utilmente devolute in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaGiudicatoOnere della prova

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