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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29815/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra due sentenze di condanna definitive, riferite a fatti ricondotti alle operazioni denominate "Vento del Nord" e "Handover". Sosteneva che, nonostante la distanza temporale tra le condotte, vi fosse un programma criminoso unitario sin dall'origine: la diversa collocazione spaziale delle estorsioni sarebbe stata funzionale al progetto del sodalizio mafioso di espandere il proprio dominio in altri territori, consolidando la presenza imprenditoriale e mafiosa del gruppo in vari settori economici. Denunciava violazione degli artt. 192 e 125 c.p.p. e dell'art. 81 c.p., lamentando motivazione apparente e illogica: da un lato la Corte avrebbe riconosciuto la natura imprenditoriale e l'obiettivo di rafforzamento del sodalizio nelle estorsioni del 2017, dall'altro avrebbe negato che tali condotte fossero state programmate ab initio al momento dell'ingresso del partecipe nell'associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e, soprattutto, inammissibile. Ha osservato che il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo congruo e immune da vizi valorizzando la distanza temporale tra i reati già oggetto di riconoscimento della continuazione (2009-2010) e le estorsioni successivamente contestate (ottobre-dicembre 2017). Ha inoltre rilevato che la doglianza difensiva era sostanzialmente una richiesta di rivisitazione del merito, riproponendo censure già esaminate. La decisione è stata ritenuta conforme al principio secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo permanente e i reati-fine, pur collegati all'attività del sodalizio e finalizzati al suo rafforzamento, quando tali reati non risultino programmati sin dall'origine, perché legati a circostanze contingenti e occasionali. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato dalla difesa come parametro sulla valutazione della prova e della motivazione; la Corte ritiene però che la censura miri in realtà a sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella già compiuta dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato per contestare la motivazione dell'ordinanza, ma la Corte esclude che vi sia motivazione apparente o illogica.

  • art. 81 c.p.

    È la norma sulla continuazione; la Corte ribadisce che, per i reati-fine rispetto al delitto associativo, la continuazione richiede che l'intera serie sia stata programmata fin dall'origine.

Massime di principio

  • In tema di continuazione tra delitto associativo e reati-fine, non basta che le singole condotte siano funzionali al rafforzamento del sodalizio o rientrino nell'ambito della sua attività: occorre che i reati ulteriori risultino già programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dal momento dell'adesione al sodalizio.
  • La distanza temporale rilevante tra i fatti già coperti da continuazione e i successivi reati-fine può costituire un indice ostativo al riconoscimento del medesimo disegno criminoso, specie quando manchino elementi che dimostrino una programmazione unitaria originaria.
  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o della prova, già scrutinata dal giudice di merito o dell'esecuzione, è inammissibile se non evidenzia un effettivo vizio di motivazione.
  • La continuazione non è configurabile quando i reati-fine siano stati determinati da circostanze contingenti o occasionali, anziché da un progetto criminoso originario unitario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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