Cassazione Civile, Ordinanza n. 00750/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006, conseguente a verifica della Guardia di Finanza e a processo verbale di constatazione, con cui erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili perché connessi a fattispecie di reato, ulteriori costi per manutenzione automezzi e plusvalenze patrimoniali non dichiarate, oltre alla contestazione dell'IVA ritenuta indetraibile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, confermando però l'annullamento dei rilievi relativi all'IVA e ritenendo carente di motivazione l'avviso per mancata adeguata allegazione delle dichiarazioni di terzi richiamate per relationem. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, dell'art. 54, comma 2, e dell'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE, sostenendo che la CTR aveva erroneamente annullato anche i rilievi IVA sulla sola base della disciplina sui costi da reato, senza applicare le regole specifiche sulla detrazione IVA; 2) violazione dell'art. 7 l. n. 212 del 2000 e dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, contestando l'affermazione della CTR sulla insufficiente allegazione delle dichiarazioni dei terzi richiamate nell'avviso, ritenuta dalla ricorrente non decisiva e comunque erronea perché il contenuto essenziale sarebbe stato riportato nell'atto. In sede di legittimità, però, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività/improcedibilità della notificazione: i tentativi di notifica non erano andati a buon fine e l'Ufficio non aveva riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio secondo il principio elaborato dalle Sezioni Unite; inoltre, poiché era decorso l'anno dal deposito della sentenza di primo grado e la contribuente era rimasta contumace in appello, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata alla parte personalmente.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. In particolare, ha osservato che i primi tentativi di notificazione del ricorso non erano andati a buon fine e che la parte ricorrente non aveva riattivato con immediatezza il procedimento notificatorio, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità; ha inoltre rilevato che, essendo decorso oltre un anno dal deposito della sentenza di primo grado e non essendosi la società costituita in appello, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita alla parte personalmente. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa dell'intimata, e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per l'esonero delle amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012
la disciplina richiamata riguarda la deducibilità dei costi da reato e non incide, di per sé, sulla detrazione IVA
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
va applicato insieme alle regole sulla detrazione IVA per verificare la legittimità del recupero dell'imposta
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
regola la detrazione IVA e richiede una valutazione autonoma rispetto alla disciplina dei costi
art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE
richiamato a sostegno delle regole in materia di detrazione dell'IVA
art. 7 l. n. 212 del 2000
l'avviso deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali degli atti richiamati per relationem
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
l'atto impositivo deve essere motivato in modo sufficiente, anche quando richiami elementi esterni
art. 325 c.p.c.
utilizzato come parametro per individuare il limite temporale di riattivazione del procedimento notificatorio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento
Massime di principio
- Se la notificazione di un ricorso per cassazione non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e comunque entro un tempo ragionevolmente contenuto, individuato in via ordinaria entro la metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
- La mancata tempestiva riattivazione della notificazione comporta l'inammissibilità del ricorso, anche quando il primo esito negativo della notifica non dipenda da colpa della parte ricorrente.
- Quando sia decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e la parte appellata sia rimasta contumace in appello, la notificazione del ricorso per cassazione deve essere eseguita alla parte personalmente e non al difensore.
- La disciplina sui costi da reato non può essere automaticamente estesa alla detrazione dell'IVA: il giudice deve verificare autonomamente i presupposti specifici dell'imposta sul valore aggiunto sulla base delle norme di settore e delle contestazioni probatorie dedotte.
- In materia di motivazione dell'avviso di accertamento, il richiamo per relationem a dichiarazioni di terzi è sufficiente solo se l'atto pone il contribuente in condizione di conoscere il contenuto essenziale degli elementi richiamati e di esercitare il diritto di difesa.
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