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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 516/2020 del 15/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari danneggiati)

La controversia

I proprietari di un immobile locato a una società, alcuni dei quali erano anche soci di quest’ultima, hanno contestato la decisione della Corte d’appello di Torino n. 358/2018, depositata il 23 febbraio 2018, che aveva confermato, con modifiche nell’ammontare del danno, la pronuncia di primo grado. La lite era originata da lavori di ristrutturazione commissionati dalla società conduttrice a un’impresa edile: durante i lavori era parzialmente crollata la volta, rendendo inagibile l’appartamento sottostante e costringendone gli occupanti ad allontanarsi in seguito a un’ordinanza urgente del sindaco. I proprietari dell’appartamento danneggiato avevano convenuto i comproprietari dell’unità sovrastante, la società conduttrice, l’impresa esecutrice e il direttore dei lavori. Il Tribunale aveva riconosciuto i danni patrimoniali, escluso quelli non patrimoniali e condannato l’assicuratrice a manlevare i convenuti per il risarcimento. La Corte d’appello aveva fondato la responsabilità dell’impresa e del direttore dei lavori sull’art. 2043 c.c., ritenendo, sulla base della CTU, che il crollo fosse stato causato dall’omesso rafforzamento delle strutture prima dei lavori; aveva inoltre ritenuto responsabili i locatori ai sensi degli artt. 1576 e 1577 c.c., per avere autorizzato o consentito i lavori e per la conseguente ingerenza, e la società committente per non avere nominato il responsabile dell’esecuzione dei lavori. La società conduttrice ha proposto cinque motivi; i comproprietari dieci. Il primo motivo della società denunciava violazione degli artt. 99, 106, 183 e 269 c.p.c., sostenendo che gli attori non avevano esteso espressamente la domanda nei suoi confronti dopo la sua chiamata in causa. I comproprietari, con i primi cinque motivi, contestavano la propria responsabilità e l’idoneità degli indizi utilizzati per ritenere che avessero autorizzato o consentito i lavori; uno dei motivi censurava anche il rilievo della fatturazione dei lavori da parte della società. I motivi dal sesto al nono, comuni ai ricorrenti, denunciavano violazione del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza nei lavori edili, assumendo che la disciplina non giustificasse le responsabilità loro attribuite. L’ultimo motivo censurava la regolazione delle spese, deducendo soccombenza reciproca per il rigetto della domanda della figlia e per l’accoglimento delle pretese risarcitorie in misura inferiore a quella inizialmente richiesta.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha respinto il primo motivo della società: la chiamata era stata considerata chiamata del terzo indicato come responsabile, non chiamata in garanzia; in tale ipotesi la domanda dell’attore si estende automaticamente al terzo, diversamente da quanto avviene nella chiamata in garanzia. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi dei comproprietari: la Corte d’appello aveva applicato la regola per cui il locatore che autorizza o consente al conduttore lavori di ristrutturazione altrimenti vietati deve ingerirsi e sorvegliare l’attività per evitare danni ai terzi, potendo rispondere in solido con il conduttore. La valutazione complessiva degli indizi — tra cui la qualità di soci di alcuni comproprietari, i rapporti diretti con l’amministrazione e gli elementi relativi alla loro conoscenza e mancata contestazione dei lavori — consentiva di ritenere logicamente che i locatori avessero acconsentito ai lavori e fossero consapevoli della loro rilevanza; la Cassazione non ha sostituito a tale valutazione di merito una diversa ricostruzione fattuale. La fatturazione intestata alla società era irrilevante, perché la responsabilità dei locatori era stata ricondotta all’ingerenza e non all’affidamento formale dell’incarico o al pagamento. Anche i motivi sul D.Lgs. n. 81/2008 sono stati respinti perché non coglievano la ratio della decisione: la responsabilità della società era fondata sulla mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione, mentre quella dei locatori derivava dal distinto obbligo di ingerenza individuato dalla Corte d’appello. È stato respinto anche il motivo sulle spese: la soccombenza reciproca richiede domande contrapposte o una domanda articolata in capi autonomi solo parzialmente accolti; inoltre, nel caso concreto, gli attori avevano ridimensionato in corso di causa la richiesta e non risultava che la pretesa quantitativamente eccedente avesse imposto ai convenuti maggiori oneri processuali. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese di lite, liquidate in 4.200 euro oltre 200 euro per spese generali, e ha dato atto dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 99, 106, 183 e 269 c.p.c.

    Diversamente dall’ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell’ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorchè confluiti in un unico processo (Cass. 5400/ 2013; Cass. 23213/ 2015).

    La domanda dell’attore si estende automaticamente al terzo chiamato quando il convenuto lo indica come soggetto tenuto a rispondere della pretesa, ma non quando la chiamata è in garanzia, data l’autonomia sostanziale dei rapporti.

  • artt. 1576 e 1577 c.c.

    La corte di merito ha fatto applicazione di una regola giurisprudenziale secondo cui il proprietario e locatore di un immobile, che ha autorizzato il conduttore ad eseguire opere di ristrutturazione del bene, a quest’ultimo altrimenti vietate in base alla disciplina legale della locazione, è legittimato e obbligato, ai sensi degli artt. 1576,832 e 2043 c.c., ad ingerirsi e a sorvegliare l’attività autorizzata o, comunque, consentita, allo scopo di evitare che da essa possa derivarne un ingiusto danno ai terzi, dovendo altrimenti rispondere in solido con il conduttore, ai sensi dell’art. 2055 c.c. (Cass. 9193/1995).

    Il locatore che autorizza o comunque consente al conduttore lavori di ristrutturazione altrimenti vietati deve ingerirsi e sorvegliarne l’esecuzione per prevenire danni ingiusti ai terzi; in difetto può rispondere solidalmente con il conduttore.

  • art. 832 c.c.

    La corte di merito ha fatto applicazione di una regola giurisprudenziale secondo cui il proprietario e locatore di un immobile, che ha autorizzato il conduttore ad eseguire opere di ristrutturazione del bene, a quest’ultimo altrimenti vietate in base alla disciplina legale della locazione, è legittimato e obbligato, ai sensi degli artt. 1576,832 e 2043 c.c., ad ingerirsi e a sorvegliare l’attività autorizzata o, comunque, consentita, allo scopo di evitare che da essa possa derivarne un ingiusto danno ai terzi, dovendo altrimenti rispondere in solido con il conduttore, ai sensi dell’art. 2055 c.c. (Cass. 9193/1995).

    La pronuncia richiama l’art. 832 c.c. quale fondamento, insieme alle norme sulla locazione e sulla responsabilità aquiliana, dell’obbligo del proprietario-locatore che abbia consentito lavori di ingerirsi e sorvegliarli per evitare danni a terzi.

  • art. 2043 c.c.

    La ratio della sentenza impugnata è nella responsabilità dell’impresa e del direttore dei lavori ai sensi dell’art. 2043 c.c., sulla base di una CTU che ha individuato nell’omesso rafforzamento delle strutture, prima dell’esecuzione dei lavori, la causa del crollo; dei proprietari ai sensi degli artt. 1576 e 1577 c.c., in quanto avrebbero, come ricavabile da indici presuntivi, autorizzato i lavori causa del danno a terzi; del committente nel non avere nominato il responsabile dell’esecuzione dei lavori, che, se presente, avrebbe indicato la necessità di rafforzare prima di intervenire sulle strutture.

    Nel caso deciso, la responsabilità aquiliana dell’impresa e del direttore dei lavori è stata ricondotta all’omesso rafforzamento delle strutture prima dell’intervento, individuato dalla CTU come causa del crollo e del danno.

  • art. 2055 c.c.

    La corte di merito ha fatto applicazione di una regola giurisprudenziale secondo cui il proprietario e locatore di un immobile, che ha autorizzato il conduttore ad eseguire opere di ristrutturazione del bene, a quest’ultimo altrimenti vietate in base alla disciplina legale della locazione, è legittimato e obbligato, ai sensi degli artt. 1576,832 e 2043 c.c., ad ingerirsi e a sorvegliare l’attività autorizzata o, comunque, consentita, allo scopo di evitare che da essa possa derivarne un ingiusto danno ai terzi, dovendo altrimenti rispondere in solido con il conduttore, ai sensi dell’art. 2055 c.c. (Cass. 9193/1995).

    Quando il locatore, per avere autorizzato o consentito i lavori e non aver vigilato, concorre nella produzione del danno insieme al conduttore, può rispondere in solido con quest’ultimo.

  • D.Lgs. n. 81/2008

    Quest’ultima argomenta nel senso che la committente formale, ossia la società conduttrice, avrebbe dovuto nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che è figura preposta a garantire la sicurezza e ad evitare che derivino danni; mentre i locatori rispondono del danno ex artt. 1576 e 1577 quali soggetti che, in base alla suddetta interpretazione dell’art. 1576 c.c., avevano l’obbligo di ingerirsi per impedire danni.

    La decisione distingue la posizione del committente formale, tenuto alla nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, da quella dei locatori, la cui responsabilità deriva dall’obbligo di ingerenza previsto dalla disciplina della locazione.

Massime di principio

  • Quando il convenuto chiama in causa un terzo indicandolo come soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore, la domanda si estende automaticamente al terzo anche senza un’espressa istanza; tale estensione non si verifica nella chiamata in garanzia, caratterizzata dall’autonomia sostanziale dei rapporti.
  • Il proprietario-locatore che autorizza o consente al conduttore opere di ristrutturazione altrimenti vietate deve ingerirsi e sorvegliarne l’esecuzione per prevenire danni ingiusti ai terzi; se omette tale dovere può rispondere in solido con il conduttore.
  • La prova presuntiva richiede prima la valutazione analitica degli indizi, per escludere quelli privi di rilevanza e conservare quelli dotati di efficacia almeno potenziale, e poi la loro valutazione complessiva, per verificare concordanza e idoneità della combinazione a fondare la prova.
  • La valutazione complessiva degli indizi che fonda l’accertamento del consenso del locatore ai lavori è una valutazione di merito; in sede di legittimità non può essere sostituita da una diversa ricostruzione fattuale quando il ragionamento seguito sia logicamente sostenibile.
  • La fatturazione dei lavori a carico del conduttore non esclude di per sé la responsabilità del locatore quando questa sia fondata sulla sua ingerenza o sul consenso ai lavori, e non sull’affidamento formale dell’incarico o sul pagamento del corrispettivo.
  • La soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese presuppone domande contrapposte o una domanda articolata in capi autonomi solo in parte accolti; il mero accoglimento di una richiesta in misura inferiore a quella originaria non basta se la parte aveva ridimensionato la pretesa in corso di causa e l’eccedenza non ha causato maggiori oneri processuali.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaResponsabilità da cose e animaliImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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