Cassazione Penale, Sentenza n. 22558/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per furto aggravato (mezzo fraudolento, destrezza e destinazione dei beni alla pubblica reverenza) per la sottrazione di 75 euro dalla cassetta delle offerte della chiesa di San Biagio a Montepulciano. Il ricorrente ha dedotto più motivi: 1) vizio processuale per dichiarata inammissibilità dei motivi aggiunti; 2) vizi di diritto e motivazione sulla sussistenza delle aggravanti (in particolare contestazione della destinazione alla pubblica reverenza, nonché della destrezza e del mezzo fraudolento); 3) erronea qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato; 4) errato rigetto della richiesta di pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p.; 5) errore nell'applicazione dell'aggravante relativa allo stato di sottoposizione a misura alternativa. Inoltre la difesa ha depositato, in Cassazione, la remissione di querela accettata dalla persona offesa e ha chiesto esclusione dell'aggravante "destinazione alla pubblica reverenza" e l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'aggravante della destinazione della cosa alla pubblica reverenza: la cassetta delle offerte e il denaro in essa contenuto hanno natura meramente strumentale all'esercizio del culto e non costituiscono cose aventi funzione di culto o espressione di sentimento religioso. Esclusa tale aggravante, il reato non è più perseguibile d'ufficio alla luce del d.lgs. n.150/2022 e, essendo stata depositata e regolarmente accettata la remissione di querela (accettazione formalizzata il 18/10/2023), la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. I restanti motivi sono stati assorbiti dalla dichiarazione di estinzione.
Norme richiamate
art. 625 c.p., primo comma, n. 7 (ultima parte)
L'aggravante per destinazione della cosa alla pubblica reverenza opera solo quando le cose sottratte hanno una funzione di culto o di devozione, esprimono sentimento religioso o elevati valori civili; non è sufficiente che si trovino semplicemente in un luogo di culto.
art. 152 c.p.
La remissione di querela, tempestivamente proposta e regolarmente accettata, determina l'estinzione del reato; quando ciò avviene in corso di gravame di legittimità il giudice di cassazione deve rilevarla e dichiarare l'estinzione.
artt. 339 e 340 c.p.p.
Richiamate per la necessità del rispetto delle formalità essenziali nella remissione di querela; la Corte ha ritenuto rispettate tali formalità nel caso concreto.
Sez. 6, n. 29820 del 24/04/2012 (Pastorelli)
«una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettate dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che esse si trovino in un luogo di culto»
Giurisprudenza consolidata che limita l'ambito applicativo dell'aggravante della destinazione alla pubblica reverenza ai soli beni dotati di specifica funzione religiosa o simbolica, citata dalla Corte per escludere l'aggravante nel caso delle offerte in denaro.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004
Principio delle Sezioni Unite secondo cui la remissione di querela intervenuta e accettata durante il procedimento di cassazione determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità.
d.lgs. n. 150/2022
Ha inciso sulla perseguibilità di alcuni reati, rendendoli procedibili a querela della persona offesa; nel caso concreto la rilevanza è che, senza l'aggravante escluse, il reato è divenuto perseguibile solo a querela.
art. 20-bis c.p.
Norma relativa a pene sostitutive (lavori di pubblica utilità); richiamata in relazione alla richiesta difensiva di applicazione di pena alternativa, ma la Cassazione ha dichiarato il motivo assorbito dall'estinzione del reato.
artt. 581 e 585 c.p.p.
Riferiti dal ricorrente per censurare la dichiarata inammissibilità dei motivi aggiunti; la Corte non ha deciso il punto nel merito perché i motivi sono stati assorbiti dall'esito favorevole al ricorrente.
art. 61, n. 11 quater c.p. e art. 59 legge n. 689/1981
Citate dal ricorrente in relazione alla contestata applicazione di aggravanti in presenza di misure alternative; la questione è riportata tra i motivi non determinanti dopo la declaratoria di estinzione.
Massime di principio
- La circostanza aggravante della destinazione della cosa alla pubblica reverenza va applicata solo se l'oggetto sottratto ha una funzione intrinseca di culto o è espressione di sentimento religioso/valori civili; offerte in denaro e contenitori meramente strumentali (es. cassette delle offerte) di regola non rientrano in tale nozione.
- Se l'esistenza di un'aggravante rende il reato perseguibile d'ufficio, l'esclusione successiva di quella aggravante può mutare la natura della perseguibilità (da d'ufficio a perseguibile a querela) e rendere decisiva la remissione di querela per l'estinzione del reato.
- La remissione di querela, se tempestiva e formalmente corretta (artt. 339 e 340 c.p.p.) e accettata, determina l'estinzione del reato anche se intervenuta in corso di impugnazione in Cassazione; il giudice di legittimità deve rilevarla d'ufficio.
- Quando la dichiarazione di estinzione del reato è possibile, i giudizi su altri motivi rimangono assorbiti; perciò è essenziale valutare preliminarmente le questioni che incidono sulla perseguibilità del reato.
- In casi con elementi fattuali controversi (es. uso di strumenti, videosorveglianza, presenza di testimoni) la qualificazione tra furto consumato e tentato dipende dalla prova dell'effettivo impossessamento; tuttavia, se la causa di estinzione interviene, tali questioni perdono rilievo pratico.
- Difese tecniche su applicazione di pene sostitutive (art. 20-bis) e su inammissibilità di motivi aggiunti devono essere tempestivamente evase, ma possono risultare irrilevanti se il giudice di legittimità accerta l'estinzione del reato.
- Prima di formulare una strategia difensiva, verificare lo status di perseguibilità del reato alla data dei fatti e alla data delle impugnazioni (norme introdotte da interventi legislativi successivi possono modificare la perseguibilità).
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