Sentenza n. 9892/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 8432/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione di euro 1.000 mediante Carta elettronica del docente e il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8432/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva condannato il Ministero all'attribuzione del bonus annuale di euro 500 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.000, tramite la Carta elettronica, nonché alla rifusione delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il giudizio è stato ritenuto ammissibile poiché il titolo era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme prescritte ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato il passaggio in giudicato e la rituale notificazione della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva fornito prova o chiarimenti sull'esecuzione, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa, applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, mediante attribuzione del bonus spettante e adempimento delle ulteriori statuizioni del titolo. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine ministeriale, previa richiesta della ricorrente. Non ha disposto, allo stato, la penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondava la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza alla sentenza indicata nel provvedimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso quale presupposto del giudizio.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione richiamata nel titolo giudiziale quale base della Carta elettronica e del bonus docente riconosciuto alla ricorrente.
art. 114 c.p.a.
Ha consentito la nomina preventiva del commissario ad acta e l'adozione delle misure esecutive del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve verificare il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando il creditore allega l'inadempimento di un obbligo risultante da una sentenza passata in giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'adempimento, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- In sede di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione i presupposti e il contenuto della pretesa già riconosciuta dal giudicato; l'amministrazione deve dare esecuzione alla statuizione nei termini e con le modalità risultanti dal titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell'interessato in caso di inutile scadenza del termine.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: può essere riservata a una successiva fase qualora l'amministrazione persista nell'inottemperanza oltre il termine assegnato.
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