Sentenza del 18/05/2015 n. 1095 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Costi da reato - frode iva - deducibilità - condizioni - effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza. Costo - mancato utilizzo per delitto non colposo - mancato esercizio dell'azione penale - deducibilità - è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito imponibile, del costo relativo a una vettura acquistata nell'ambito di una frode carosello e successivamente ceduta regolarmente. L'Amministrazione sosteneva che il costo fosse indeducibile in quanto collegato a un delitto non colposo. La società contestava tale conclusione, evidenziando che il veicolo era stato effettivamente acquistato e poi commercializzato e che il costo non era stato direttamente utilizzato per commettere il reato.
La decisione
La sentenza ha distinto tra i costi direttamente utilizzati per commettere delitti non colposi, che non sono deducibili quando sia stata esercitata l'azione penale, e i costi relativi a beni acquistati nell'ambito della frode ma successivamente impiegati in un'operazione commerciale reale. La cessione regolare della vettura non costituisce, di per sé, un costo direttamente utilizzato per il compimento del delitto. Pertanto, la deduzione può essere riconosciuta se il costo rispetta i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità. L'esito è favorevole al contribuente quanto alla possibilità astratta di dedurre il costo, salva la verifica concreta dei requisiti.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge n. 16/2012
Non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per i quali il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.
L'indeducibilità riguarda soltanto i costi direttamente impiegati nella realizzazione del delitto e presuppone l'esercizio dell'azione penale. La norma, come modificata, ha efficacia retroattiva e non comprende automaticamente ogni costo sostenuto nell'ambito di una frode carosello.
Art. 8, decreto-legge n. 16/2012
Ha modificato l'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, restringendo l'indeducibilità ai costi direttamente utilizzati per il compimento del delitto e prevedendo l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole.
Cassazione n. 1565/2014
Ha affermato che il costo di una vettura acquistata nel contesto di una frode carosello e successivamente regolarmente ceduta può essere dedotto, purché siano dimostrati i requisiti fiscali ordinari e il costo non sia stato direttamente utilizzato per commettere il delitto.
Massime di principio
- L'eventuale collegamento di un acquisto con una frode fiscale non rende automaticamente indeducibile il relativo costo.
- L'indeducibilità opera quando il bene o la prestazione siano stati direttamente utilizzati per realizzare un delitto non colposo e, secondo la disciplina applicabile, sia stata esercitata l'azione penale.
- Un bene effettivamente acquistato e successivamente impiegato in una normale operazione commerciale può generare un costo deducibile, anche se l'operazione di acquisto si inserisce in una frode carosello, purché l'impresa dimostri la concreta realtà dell'operazione.
- La deduzione richiede comunque la prova dell'effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità del costo.
- La regolare rivendita del bene, la documentazione contabile e la coerenza economica dell'operazione sono elementi rilevanti per distinguere un costo commerciale reale da un costo direttamente funzionale alla commissione del reato.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, verificando sia il nesso diretto tra costo e delitto sia la sussistenza dei requisiti ordinari di deducibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 89 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 92 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 486 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 588 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 608 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 753 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →