Cassazione Penale, Sentenza n. 6367/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha respinto il reclamo per il riconoscimento della liberazione anticipata. Il rigetto è stato motivato dalla presenza di due sanzioni disciplinari comminate per fatti di ottobre 2021 (riguardanti i semestri tra il 3/8/2021 e il 3/8/2022) e dalla dichiarazione di inammissibilità per i semestri tra il 25/1/2018 e il 2/2/2021 in quanto relativi a diverso titolo esecutivo/cumulo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Ha contestato la valutazione sommaria della gravità delle infrazioni disciplinari (senza adeguata analisi concreta, pur essendo le infrazioni riferite al primo solo semestre) e l'insufficiente motivazione circa la qualificazione del periodo 25/1/2018 - 22/10/2019 rispetto al cumulo in esecuzione (mancata chiarificazione se si tratta di 'novità' del cumulo o di suo aggiornamento). Di conseguenza è disposta una nuova valutazione del reclamo.
Norme richiamate
art. 78 c.p.
Richiamato come norma nel quadro delle regole sul cumulo delle pene. Presiede ai criteri di applicazione delle disposizioni comuni in caso di più condanne da eseguire.
art. 80 c.p.
Richiama l'applicabilità degli articoli 71 e ss. anche quando sono da eseguire più sentenze/decreti: la Corte ne trae la conseguenza che, se tutte le decisioni riguardano reati antecedenti l'inizio della detenzione, si deve considerare l'unitarietà del rapporto esecutivo (aggiornamento/adeguamento del cumulo) e non un nuovo cumulo che pregiudichi il condannato.
artt. 656 e 663 c.p.p.
Richiamati come norme del procedimento esecutivo penale applicabili alla vicenda: inquadrano le competenze e le modalità di esecuzione delle pene e dei provvedimenti in presenza di più titoli.
C. Cost. n. 352 del 1991 (principio di riferimento)
Richiamata la finalità della liberazione anticipata: favorire il reinserimento sociale del condannato che abbia concretamente partecipato all'opera di rieducazione; principio utilizzato per orientare la valutazione di meritevolezza del beneficio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. I n. 26270/2004, Sez. I n. 27569/2010, Sez. I n. 14507/2009)
La giurisprudenza è richiamata per sostenere il principio di unicità/aggiornamento del cumulo quando le nuove condanne riguardano fatti anteriori alla carcerazione e per chiarire che la 'novità' del cumulo sussiste solo per reati commessi durante l'espiazione o dopo interruzione dell'esecuzione.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata va valutata con analisi concreta della partecipazione del detenuto all'opera rieducativa: le sanzioni disciplinari sono un indice fattuale della mancata adesione, ma devono essere analizzate nel merito (natura, gravità, ripetitività, collocazione temporale).
- Infrazioni disciplinari rilevate solo in uno dei due semestri esaminati non autorizzano automaticamente il rigetto: il giudice deve spiegare perché quegli episodi, considerati nel loro contesto, impediscono di riconoscere il beneficio.
- Quando nuove condanne si riferiscono a fatti anteriori all'inizio della detenzione, si tratta di aggiornamento/adeguamento del cumulo già in esecuzione e non necessariamente di un 'nuovo' cumulo che escluda la valutazione della liberazione anticipata; il Tribunale deve specificare se il cumulo è novativo o semplicemente aggiornato.
- La mancata motivazione o la motivazione sommaria sul punto della qualificazione del cumulo o sulla valutazione delle infrazioni disciplinari giustifica l'annullamento con rinvio per una nuova istruttoria.
- Il detenuto interessato dovrebbe documentare il cumulo/decreto di esecuzione in corso e fornire elementi concreti sulla partecipazione all'opera rieducativa (attività svolte, rapporti con il personale trattamentale, assenza di recidive disciplinari rilevanti) per agevolare una valutazione dettagliata.
- In situazioni analoghe il giudice dell'esecuzione deve esplicitare: (a) quali infrazioni disciplinari sono ritenute rilevanti e perché; (b) la loro effettiva incidenza sulla partecipazione rieducativa; (c) la natura giuridica del cumulo (novità vs. aggiornamento) e le conseguenze pratiche per il diritto al beneficio.
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