Sentenza del 03/07/2018 n. 1810 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - sentenza - accoglimento del ricorso - motivi diversi rispetto a quelli illustrati dal contribuente - unicità del motivo - pluralità di punti - sussiste - vizio di ultrapetizione - non sussiste. Accertamento tributario - principi generali - deposito di documentazione da parte del contribuente - immediato atto impositivo dell'ufficio - presunta mancata lettura dei documenti - sussiste - violazione del principio di buone fede - sussiste - nullità dell'atto impositivo - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell’atto impositivo, deducendo, tra l’altro, la violazione dei principi di buona fede e correttezza nel procedimento. La documentazione era stata depositata dal contribuente e l’ufficio aveva emesso l’atto a sole 24 ore di distanza, circostanza idonea a far presumere che i documenti non fossero stati effettivamente esaminati e che l’accertamento fosse stato predisposto prima del contraddittorio. È stata inoltre esaminata la questione dell’ultrapetizione, poiché il giudice aveva accolto il ricorso sulla base di argomentazioni non coincidenti con quelle specificamente illustrate dal contribuente.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il giudice può fondare la decisione su motivi diversi da quelli esposti dal contribuente quando tali motivi siano riconducibili all’unico motivo di ricorso, articolato in più punti; pertanto, non sussiste ultrapetizione. L’emissione dell’atto impositivo a sole 24 ore dal deposito della documentazione ha violato i principi di buona fede e correttezza nei rapporti tra Amministrazione e contribuente, poiché lasciava presumere la mancata lettura dei documenti e la preformazione dell’accertamento prima del contraddittorio. Da tale violazione è derivata la nullità dell’atto impositivo.
Norme richiamate
Principi di buona fede e correttezza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente
Lede i principi di buona fede e di correttezza l’ufficio che emette un atto impositivo a sole 24 ore di distanza dal deposito della documentazione.
L’Amministrazione deve esaminare effettivamente la documentazione prodotta dal contribuente e svolgere un contraddittorio procedimentale reale, non meramente apparente. L’emissione immediata dell’atto può indicare che l’accertamento era già stato predisposto e comportare la nullità dell’atto.
Divieto di ultrapetizione
Non è viziata da ultrapetizione la sentenza che accoglie le richieste del ricorrente in base a motivi diversi, ma riconducibili all’unico motivo articolato in più punti.
Il giudice non incorre in ultrapetizione quando decide entro l’ambito della domanda e della causa petendi complessiva, anche individuando una diversa ragione giuridica rispetto a quella prospettata, purché riconducibile alle contestazioni contenute nel ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice può accogliere il ricorso sulla base di una diversa qualificazione giuridica o di un diverso profilo argomentativo, purché rimanga entro i limiti della domanda e dei fatti dedotti dal contribuente.
- L’Amministrazione finanziaria deve valutare concretamente e tempestivamente la documentazione depositata durante il procedimento; un’emissione dell’atto quasi immediata può costituire indice di contraddittorio solo apparente.
- La violazione della buona fede e della correttezza procedimentale può determinare l’invalidità dell’atto impositivo quando dimostri che il contribuente non ha avuto una reale possibilità di interlocuzione o che i suoi documenti sono stati ignorati.
- La mera rapidità dell’emissione non è necessariamente decisiva da sola, ma assume rilievo quando, insieme alle circostanze del caso, faccia presumere la mancata lettura della documentazione o la preformazione dell’accertamento.
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