Cassazione Civile, Ordinanza n. 15046/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ritenendolo ammissibile e fondato. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla medesima in diversa composizione per un nuovo esame del merito, da compiersi applicando il corretto criterio di classificazione doganale fondato sulle caratteristiche e proprietà oggettive della merce alla data dell'importazione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di rettifica emessi in materia di dazi doganali e IVA all'importazione su tubi di acciaio sbozzato di origine russa. L'Ufficio contestava alla società importatrice l'uso di una classificazione doganale ritenuta non corretta, sostenendo che la merce dovesse essere ricondotta a una voce diversa della nomenclatura combinata, soggetta a dazio antidumping. La contribuente aveva impugnato gli atti e aveva ottenuto ragione sia in primo grado sia in appello. In cassazione l'Amministrazione finanziaria ha proposto tre motivi, ma il testo restituito consente di cogliere soprattutto il primo: la CTR avrebbe errato nel ritenere decisiva la effettiva destinazione dei tubi, e non invece le loro caratteristiche oggettive e chimico-fisiche, ai fini della classificazione tariffaria. La ricorrente sosteneva che il criterio corretto, secondo il diritto unionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia, è quello delle caratteristiche oggettive del prodotto alla data dell'importazione e dell'uso previsto dallo specifico prodotto, non dell'uso concreto che l'importatore intenda farne in seguito.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1225/2009
richiamato come base del riesame intermedio parziale in materia antidumping, nel quadro normativo europeo applicato alla classificazione della merce
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2012 del Consiglio
atto unionale che istituisce il dazio antidumping definitivo e la cui applicazione è stata oggetto della controversia
Nomenclatura combinata (NC)
sottovoci 7304 39 10, 7304 59 10 e voce 7304399320
la classificazione deve dipendere dalle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, non dalla sua destinazione concreta scelta dall'importatore
Corte di giustizia UE, sentenza 26 maggio 2016, causa C-198/15
richiamata per il principio secondo cui, ai fini della classificazione tariffaria, rileva l'uso previsto dello specifico prodotto valutato sulla base delle sue caratteristiche oggettive alla data dell'importazione
Cass. Sez. 5, sentenza n. 29537 del 16/11/2018
richiamata a conferma che, in tema di dazi all'importazione, conta l'uso previsto del prodotto e non il suo uso possibile o concreto successivo
Massime di principio
- Ai fini della classificazione tariffaria doganale, il criterio decisivo è quello delle caratteristiche e proprietà oggettive della merce alla data dell'importazione, secondo il testo delle voci della nomenclatura combinata.
- La destinazione concreta impressa successivamente dal soggetto importatore non può sostituire il parametro classificatorio fondato sull'uso previsto del prodotto e sulle sue qualità intrinseche.
- Quando la voce doganale contempla sia requisiti oggettivi sia una specifica destinazione d'uso, il prodotto deve possedere tutti i requisiti richiesti; in mancanza anche di uno solo di essi, va classificato in diversa sottovoce.
- In tema di dazi antidumping, l'interpretazione delle voci della nomenclatura combinata deve essere coerente con il diritto unionale e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che vincola il giudice nazionale nell'applicazione del criterio classificatorio.
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