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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15046/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ritenendolo ammissibile e fondato. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla medesima in diversa composizione per un nuovo esame del merito, da compiersi applicando il corretto criterio di classificazione doganale fondato sulle caratteristiche e proprietà oggettive della merce alla data dell'importazione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di rettifica emessi in materia di dazi doganali e IVA all'importazione su tubi di acciaio sbozzato di origine russa. L'Ufficio contestava alla società importatrice l'uso di una classificazione doganale ritenuta non corretta, sostenendo che la merce dovesse essere ricondotta a una voce diversa della nomenclatura combinata, soggetta a dazio antidumping. La contribuente aveva impugnato gli atti e aveva ottenuto ragione sia in primo grado sia in appello. In cassazione l'Amministrazione finanziaria ha proposto tre motivi, ma il testo restituito consente di cogliere soprattutto il primo: la CTR avrebbe errato nel ritenere decisiva la effettiva destinazione dei tubi, e non invece le loro caratteristiche oggettive e chimico-fisiche, ai fini della classificazione tariffaria. La ricorrente sosteneva che il criterio corretto, secondo il diritto unionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia, è quello delle caratteristiche oggettive del prodotto alla data dell'importazione e dell'uso previsto dallo specifico prodotto, non dell'uso concreto che l'importatore intenda farne in seguito.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1225/2009

    richiamato come base del riesame intermedio parziale in materia antidumping, nel quadro normativo europeo applicato alla classificazione della merce

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2012 del Consiglio

    atto unionale che istituisce il dazio antidumping definitivo e la cui applicazione è stata oggetto della controversia

  • Nomenclatura combinata (NC)

    sottovoci 7304 39 10, 7304 59 10 e voce 7304399320

    la classificazione deve dipendere dalle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, non dalla sua destinazione concreta scelta dall'importatore

  • Corte di giustizia UE, sentenza 26 maggio 2016, causa C-198/15

    richiamata per il principio secondo cui, ai fini della classificazione tariffaria, rileva l'uso previsto dello specifico prodotto valutato sulla base delle sue caratteristiche oggettive alla data dell'importazione

  • Cass. Sez. 5, sentenza n. 29537 del 16/11/2018

    richiamata a conferma che, in tema di dazi all'importazione, conta l'uso previsto del prodotto e non il suo uso possibile o concreto successivo

Massime di principio

  • Ai fini della classificazione tariffaria doganale, il criterio decisivo è quello delle caratteristiche e proprietà oggettive della merce alla data dell'importazione, secondo il testo delle voci della nomenclatura combinata.
  • La destinazione concreta impressa successivamente dal soggetto importatore non può sostituire il parametro classificatorio fondato sull'uso previsto del prodotto e sulle sue qualità intrinseche.
  • Quando la voce doganale contempla sia requisiti oggettivi sia una specifica destinazione d'uso, il prodotto deve possedere tutti i requisiti richiesti; in mancanza anche di uno solo di essi, va classificato in diversa sottovoce.
  • In tema di dazi antidumping, l'interpretazione delle voci della nomenclatura combinata deve essere coerente con il diritto unionale e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che vincola il giudice nazionale nell'applicazione del criterio classificatorio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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