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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36659/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Una società di vigilanza aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di un servizio di sorveglianza svolto per un consorzio nel periodo 2012-maggio 2015, in base a contratti indicati come stipulati in due date. Il consorzio aveva proposto opposizione, contestando la competenza territoriale e, nel merito, la debenza integrale delle somme, sostenendo che non vi fosse un accordo scritto per il periodo successivo al 30.4.2014 e che per tale fase non fosse stata resa alcuna prestazione. Il tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo; la corte d’appello aveva invece ritenuto non contestato il compenso per le attività fino al 30.4.2014 e aveva liquidato un importo parziale, con regolazione delle spese. In cassazione il consorzio ha dedotto: 1) motivazione apparente e omesso esame delle contestazioni sulla prova del servizio; 2) violazione di legge per aver condannato al pagamento nonostante l’asserita mancanza di prova dell’esecuzione; 3) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere la corte territoriale attribuito interessi moratori sebbene la relativa domanda fosse stata proposta solo in appello. La società resistente ha proposto ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione delle spese di primo grado già versate in esecuzione della sentenza poi riformata parzialmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo corretta la valutazione della corte territoriale sulla non contestazione del credito relativo al periodo fino al 30.4.2014 e dunque insussistente l’obbligo di ulteriore prova per quel segmento della prestazione. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso principale, affermando che gli interessi su obbligazioni pecuniarie hanno fondamento autonomo e devono essere chiesti espressamente; la domanda di interessi moratori formulata solo in appello era quindi tardiva e non poteva essere accolta. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale della società di vigilanza, rilevando che la corte d’appello, pur avendo riformato in parte la decisione di primo grado sulle spese, non aveva provveduto sulla domanda di restituzione delle somme già corrisposte a tale titolo in esecuzione della sentenza riformata. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la censura di motivazione è infondata quando la corte di merito rende comprensibile la ragione della decisione e valuta la non contestazione dei fatti costitutivi della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il vizio processuale invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro utilizzato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale.

  • art. 99 c.p.c.

    gli accessori del credito pecuniario, se autonomamente dovuti, richiedono una domanda di parte espressa per poter essere attribuiti dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare su capi o domande non proposti e deve decidere su tutte le domande ritualmente formulate.

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non possono proporsi domande nuove; la richiesta di interessi moratori formulata solo in secondo grado è tardiva.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la possibile definizione camerale del ricorso ritenuto manifestamente inammissibile o fondato.

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale base della decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La non contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice di merito, che deve considerarli acquisiti e sottratti a ulteriore prova, salvo un vizio motivazionale della valutazione sulla condotta difensiva della parte.
  • Quando una parte contesta solo una determinata frazione temporale o quantitativa del credito, la mancata contestazione del restante segmento comporta che su quest’ultimo non sia necessaria ulteriore prova della prestazione o del titolo.
  • Gli interessi corrispettivi, compensativi e moratori su un’obbligazione pecuniaria hanno autonomia rispetto al capitale e possono essere attribuiti dal giudice solo se espressamente domandati; in mancanza di specificazione, la richiesta di interessi legali si riferisce agli interessi corrispettivi.
  • La domanda di interessi moratori proposta per la prima volta in appello integra domanda nuova e, come tale, è preclusa dall’art. 345 c.p.c., salvo che riguardi il maturato successivo alla decisione di primo grado.
  • Se la sentenza di primo grado che aveva regolato le spese viene riformata, il giudice di appello deve provvedere anche sulla restituzione delle somme già versate in esecuzione del capo sulle spese, quando la relativa domanda sia stata ritualmente formulata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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