Cassazione Penale, Sentenza n. 40014/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Trani che aveva respinto l'istanza ex art. 324 c.p.p. relativa al sequestro preventivo diretto e, in subordine, per equivalente fino a concorrenza di € 100.520,00 disposto dal G.I.P. di Trani. Con due motivi riassunti il difensore deduceva: (1) errore nella qualificazione del sequestro come prevalentemente 'diretto' e solo sussidiariamente per equivalente, contestando l'illegittimità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite che quando il profitto è denaro la confisca/sequestro deve essere qualificata come diretto; (2) insufficiente motivazione in relazione alla necessità anticipata della confisca e alla concretezza e attualità del periculum in mora, essendo state sequestrate solo somme modeste riconducibili all'attività lavorativa senza valutazione del rischio di sottrazione prima della pronuncia definitiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile perché i motivi proposti non attengono a violazione di legge deducibile in cassazione avverso le ordinanze del tribunale del riesame (art. 325 c.p.p.). Il Tribunale delle Sezioni Unite è richiamato nel senso che il ricorso è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali tanto radicali da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice; nel caso i vizi prospettati rientravano in approfondimenti di merito o in censure di motivazione non del tutto mancanti e quindi non idonei ad integrare i presupposti di ammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale dell'istanza di sequestro proposta; nel ricorso si faceva riferimento a provvedimenti adottati ex art. 324, ma la valutazione dell'ammissibilità del ricorso in Cassazione è stata svolta sui presupposti dell'art. 325 c.p.p.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per censurare insufficienza/incoerenza della motivazione. La Corte ha osservato che censure di questo tipo devono però tradursi in vizi di legge o in carenze motivazionali radicali per risultare ammissibili in Cassazione.
art. 325 comma primo cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale del riesame dei provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; è la norma decisiva che ha portato all'inammissibilità del ricorso.
Sezioni Unite, n. 25932 del 29/05/2008 (Rv. 239692 - 01)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per precisare che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge e che nella nozione rientrano anche i vizi motivazionali tanto gravi da rendere incomprensibile il percorso argomentativo del giudice.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, con l'obbligo per il ricorrente di contribuire alle spese e, se del caso, al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a € 3.000,00.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (riguardo qualificazione della confisca/sequestro quando il profitto è denaro)
Richiamata dal ricorrente: secondo orientamenti delle Sezioni Unite, quando il prezzo o il profitto del reato è denaro, la confisca e il sequestro vanno qualificati come diretti; il ricorrente sosteneva che ciò avrebbe reso illegittimo il sequestro per equivalente. La Corte di legittimità non ha però deciso nel merito della questione sostanziale, ritenendo il motivo come impugnazione non ammissibile in cassazione in quella sede.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze del tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.); censure di merito o semplici critiche alla valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Per far sì che un vizio di motivazione renda ammissibile il ricorso in Cassazione occorre dimostrare una carenza motivazionale radicale, ossia l'assenza o l'incomprensibilità dell'itinerario logico-argomentativo del giudice, non meri profili di insufficienza o difetto di approfondimento.
- Le questioni sulla qualificazione del sequestro (diretto vs per equivalente) e sull'applicazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite possono richiedere decisione di merito che non sempre è sindacabile in Cassazione se non tradotte in violazioni di legge evidenti.
- Le censure relative al periculum in mora e alla concretezza del rischio di sottrazione devono essere formulate in modo da evidenziare il profilo di illegittimità di diritto (ad esempio vizi procedurali o mancanza totale di motivazione) perché possano essere accolte in sede di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre ricorso in Cassazione contro provvedimenti del tribunale del riesame.
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