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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6370/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. della misura degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. del 14/02/2022 per il reato di detenzione e porto illecito di arma comune da sparo. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali, deducendo che le intercettazioni (28-29 agosto 2018) erano state travisate e che espressioni come "ho trovata la staffetta al ristorante" non potevano indicare il passaggio di un'arma; 2) errata valutazione del contenuto della conversazione del 19/10/2018 e mancata considerazione della sua versione secondo cui si trattava di contatti per ottenere il porto d'armi per uso sportivo, non essendo sussistente il pericolo di recidiva; 3) censura sull'accertamento delle esigenze cautelari, sostenendo che il pericolo di reiterazione deve essere non solo concreto ma anche attuale e prossima, circostanza non verificatasi nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ricordato che la Cassazione può sindacare l'ordinanza del tribunale del riesame solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione e non per una rivalutazione del materiale probatorio. Il Tribunale di merito ha valutato in modo coerente le intercettazioni audio-video e gli elementi probatori (rumori compatibili con colpi sparati, video con una scatola affidata a Checchi, comunicazioni sul munizionamento e sul portarsi dietro l'oggetto) ritenendoli convergenti e idonei a fondare i gravi indizi. Il Tribunale ha inoltre motivato in modo logico l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, considerando i rapporti illeciti dell'indagato e la sua disponibilità/propensione alle armi (anche per conversazioni successive del 19/10/2018). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che regolamenta il riesame del provvedimento cautelare; qui è il titolo del riesame impugnato dal ricorrente.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza". La Corte rileva che la verifica in Cassazione è consentita solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione e non per una rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari (fra cui il pericolo di reiterazione). La Corte afferma che tale pericolo deve essere concreto e attuale, desumibile dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, ma l'attualità non implica necessariamente imminenza stretta.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri per l'accertamento della personalità del reo. Nel ricorso era invocata come parametro per escludere la sussistenza di un substrato delinquenziale; la Corte osserva che il Tribunale ha correttamente considerato i comportamenti, i rapporti e i precedenti dell'indagato.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: può censurare solo errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione, non è ammessa una rivalutazione libera delle prove.
  • Elementi indiziari convergenti (intercettazioni, video, comportamenti successivi) possono essere ritenuti sufficienti a fondare i gravi indizi di colpevolezza anche se singolarmente interpretabili; la valutazione circa la loro unitarietà spetta al giudice di merito.
  • Nell'interpretare linguaggio convenzionale o espressioni criptiche (es. "staffetta", "caricabatteria") il giudice deve apprezzare il contesto e le circostanze; spiegazioni alternative offerte dalla difesa richiedono robusta dimostrazione per rimuovere la valutazione del merito.
  • Per il pericolo di reiterazione non è richiesta l'imminenza assoluta di un evento criminoso: è sufficiente che la valutazione complessiva (modalità del fatto, frequenza, rapporti illeciti, precedenti) faccia emergere una concreta e attuale probabilità di recidiva.
  • La presenza di un'arma legalmente detenuta in capo a terzi (es. familiare) non esclude automaticamente la necessità di una misura cautelare se non sono note le condizioni di disponibilità o i rapporti tra le persone; la difesa deve fornire elementi per dimostrare l'innocuità di tale circostanza.
  • Le conversazioni e i filmati acquisiti possono essere collegati tra loro quando formano un quadro coerente: la prova dell'arrivo e dell'uso di un'arma può essere ricavata da rumori, dichiarazioni e comportamenti contestuali valutati congiuntamente.

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