Sentenza n. 1892/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio negativo dell’esame di maturità dell’anno scolastico 2025/2026, con i verbali relativi al colloquio orale e all’attribuzione del punteggio finale, la griglia di valutazione e la scheda del candidato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato la bocciatura all’esame di maturità, deducendo due motivi, esaminati congiuntamente. Con il primo ha lamentato la violazione del d.lgs. 62/2017, come modificato, del decreto ministeriale n. 13 del 29 gennaio 2026 e dell’ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, oltre a illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, ragionevolezza e istruttoria: a suo dire, non risultava che il colloquio fosse iniziato con una riflessione sul percorso scolastico, avesse compreso l’analisi delle esperienze di formazione scuola-lavoro e la discussione delle prove scritte, né che fossero state considerate le fasi previste dalla nuova disciplina. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 12 e 17 d.lgs. 62/2017, sostenendo che il giudizio non valorizzasse il curriculum, il percorso didattico e l’impegno scolastico e si fondasse soltanto sulle incertezze nelle quattro discipline del colloquio. Ha inoltre contestato che la motivazione rendesse conto della gravità delle insufficienze, a fronte dei risultati positivi conseguiti durante l’anno.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla dedotta inosservanza delle modalità del colloquio, i verbali del 1° luglio attestavano, sia pure sinteticamente, lo svolgimento di tutte le fasi previste dall’ordinanza per ciascun candidato; il verbale del 30 giugno ne aveva specificato modalità e criteri, compreso il riferimento al curriculum dello studente. Tale attestazione, relativa a fatti verbalizzati, non poteva essere superata da mere congetture. Quanto alla motivazione, il punteggio numerico è stato ritenuto sufficiente perché la Commissione aveva predisposto una griglia analitica, articolata in quattro indicatori e in descrittori con fasce di punteggio, idonea a rendere ricostruibile l’iter valutativo. Inoltre, il verbale e la scheda del candidato riportavano carenze specifiche nelle discipline oggetto del colloquio e un grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità giudicato limitato. La valutazione, espressione di discrezionalità tecnica, non presentava errori manifesti o travisamenti. Il credito scolastico era stato considerato nel punteggio complessivo insieme ai risultati delle tre prove d’esame; non essendo stata raggiunta la soglia minima di 60/100 prevista dall’art. 18 d.lgs. 62/2017, non sussistevano i presupposti per la promozione. Ricorso respinto; spese integralmente compensate per la particolare natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il Tribunale può procedere alla definizione immediata della controversia sussistendo i presupposti dettati dalla norma di rito appena citata e, particolare, ravvisandosi l’integrità del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, e altresì la completezza dell’istruttoria.
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è integro e l’istruttoria è completa.
art. 18 d.lgs. 62/2017
Non vi era dunque la possibilità di promuovere il ricorrente avendo egli conseguito -OMISSIS- ossia non essendo stata raggiunta la soglia minima di 60/100 (art. 18 del D.Lgs. n. 62/2017).
Il mancato raggiungimento della soglia minima di 60/100 impedisce la promozione all’esame di maturità.
Massime di principio
- Nei giudizi valutativi delle commissioni d’esame, il voto numerico può assolvere l’obbligo di motivazione quando sia attribuito sulla base di criteri predeterminati e di una griglia analitica che consenta di ricostruire il percorso valutativo.
- La verbalizzazione dello svolgimento delle fasi previste per una prova d’esame costituisce attestazione dei fatti in essa riportati e non è superabile con mere congetture.
- Le valutazioni tecniche della commissione d’esame sono sindacabili in giudizio in presenza di errori manifesti o travisamenti, non per una diversa valutazione del merito della prova.
- Il credito scolastico pregresso concorre al punteggio complessivo, ma non consente la promozione quando il totale dell’esame non raggiunge la soglia minima prescritta.
Come è indicizzato
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