Sentenza del 10/12/2015 n. 6561 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Sottoscrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'invalidità della cartella di pagamento per omessa sottoscrizione da parte del funzionario competente, sostenendo che la mancanza della firma rendesse l'atto inesistente o nullo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la mancata sottoscrizione della cartella da parte del funzionario non determina, di per sé, l'invalidità dell'atto. L'esistenza della cartella dipende dalla sua inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla, non necessariamente dalla presenza di un sigillo, di un timbro o di una firma leggibile. Inoltre, il modello di cartella previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 non richiede la sottoscrizione dell'esattore, ma prevede l'intestazione dell'agente della riscossione e l'indicazione della causale mediante apposito codice. Il principio è coerente con Cass. n. 25773/2014.
Norme richiamate
Art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente.
La norma non impone la sottoscrizione dell'esattore sulla cartella; è sufficiente che l'atto sia redatto secondo il modello previsto e sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il riferimento normativo indicato riguarda la disciplina della riscossione delle imposte sul reddito, nel cui ambito è stata valutata la validità formale della cartella di pagamento.
Massime di principio
- La mancata firma del funzionario non rende automaticamente invalida una cartella di pagamento, se l'atto è chiaramente riconducibile all'amministrazione competente.
- Per contestare efficacemente una cartella non basta allegare l'assenza della sottoscrizione: occorre dimostrare una concreta incertezza sull'organo emittente, sull'autenticità o sul contenuto dell'atto.
- La conformità della cartella al modello ministeriale e la presenza dei dati identificativi dell'ente o dell'agente della riscossione possono essere sufficienti a garantirne la riferibilità e la validità.
- La validità formale va valutata secondo la disciplina speciale della cartella di pagamento e non applicando automaticamente requisiti di sottoscrizione propri di altri atti amministrativi.
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