Cassazione Penale, Ordinanza n. 04422/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato aveva chiesto al tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale oppure, in subordine, la detenzione domiciliare. Il tribunale aveva rigettato le istanze perché il richiedente era risultato irreperibile presso l'indirizzo indicato nell'istanza come luogo di esecuzione della misura, con conseguente indisponibilità di informazioni sulla sua attuale reperibilità. Nel ricorso per cassazione si è dedotta la violazione dell'art. 159 c.p.p., sostenendo che le ricerche sarebbero state omesse o comunque insufficienti, perché non svolte anche nel luogo di nascita in Romania e nei luoghi di abituale dimora e lavoro a Latina, documentati da contratto di locazione e contratti di lavoro, mentre le verifiche sarebbero state effettuate solo presso il Comune di Sant'Angelo Lodigiano, indicato in istanza come domicilio per l'esecuzione della misura ma non come residenza, dimora o lavoro. Si chiedeva quindi di rilevare la nullità assoluta del decreto di irreperibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la doglianza richiamava una disciplina processuale non applicabile al caso, poiché il rigetto delle istanze era fondato sulla irreperibilità del condannato presso il domicilio da lui stesso indicato nell'istanza come luogo di esecuzione della misura alternativa. In tema di misure alternative, non assume rilievo il diverso luogo di dimora, residenza o lavoro se non indicato nella domanda e se non è stato comunicato un mutamento del domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha poi affermato che l'elezione di domicilio richiesta da tale norma opera per l'intero procedimento di sorveglianza, non come indicazione meramente condizionata all'ammissione alla misura, ed è funzionale alla notificazione del decreto di fissazione dell'udienza. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 159 c.p.p.
La sua violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la norma non applicabile al caso concreto, perché il tema era l'irreperibilità del condannato presso il domicilio indicato in sede di richiesta di misura alternativa.
art. 677, comma 2-bis, c.p.p.
il condannato non detenuto, ha l'obbligo, a pena d'inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con cui chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto
L'elezione o dichiarazione di domicilio deve essere resa con la domanda di misura alternativa e vale per l'intero procedimento di sorveglianza; il condannato ha l'onere di comunicare ogni successiva variazione del domicilio.
art. 47 ord. pen.
Norma richiamata come base della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.
art. 47-ter ord. pen.
Norma richiamata come base della richiesta subordinata di detenzione domiciliare.
art. 161 c.p.p.
Richiamato dalla Corte come indice sistematico a conferma che l'elezione di domicilio opera per le notificazioni nel procedimento.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da colpa.
Massime di principio
- In tema di misure alternative alla detenzione, l'elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto con la domanda ex art. 677, comma 2-bis, c.p.p. non è un'indicazione provvisoria o subordinata all'ammissione, ma un domicilio processuale efficace per l'intero procedimento di sorveglianza.
- Se il condannato non viene reperito presso il domicilio da lui dichiarato o eletto nella domanda di misura alternativa, il tribunale di sorveglianza può legittimamente valorizzare tale irreperibilità ai fini del rigetto dell'istanza, senza dover svolgere ricerche nei luoghi di residenza, dimora abituale o lavoro non indicati nella domanda.
- L'omessa comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato o eletto rende opponibile al condannato il domicilio originariamente indicato e gli effetti processuali connessi alle notificazioni e alle verifiche di reperibilità.
- L'affidamento in prova presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia nella fase di valutazione dell'istanza sia durante l'esecuzione della misura, poiché solo così è possibile apprezzarne il comportamento e l'osservanza delle prescrizioni.
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