Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13248/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata confermava la condanna di primo grado per evasione. L'imputato ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, nonostante le dichiarazioni confessorie rese in sede di udienza di convalida dell'arresto. La censura era rivolta, in sostanza, alla valutazione del trattamento sanzionatorio e al bilanciamento tra attenuanti generiche e elementi ostativi valorizzati dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo meramente reiterativo di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d'appello, la quale aveva motivato in modo completo e logico richiamando la persistente e pervicace capacità a delinquere desunta da plurimi precedenti penali, il tempo trascorso tra gli stessi e la circostanza che il contributo confessorio non esprimeva una sincera resipiscenza, poiché la condotta risultava già provata dall'attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice dell'evasione, richiamata come reato oggetto della condanna confermata in sede di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso la doglianza sulle attenuanti generiche e sul loro bilanciamento in termini di prevalenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La valutazione sulla concessione e sul bilanciamento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta contrapporre una lettura diversa degli elementi favorevoli all'imputato.
  • Ai fini del diniego o del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare i precedenti penali, la personalità dell'imputato e la scarsa emersione di una reale resipiscenza.
  • La confessione resa dall'imputato non impone di per sé la prevalenza delle attenuanti generiche, specie quando il fatto risulti già altrimenti accertato e la condotta collaborativa non esprima una concreta revisione critica della condotta.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.