Sentenza n. 11038/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Roma n. 2887/2025, pubblicata in data 10/03/2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 41862/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2887/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente con provvista di 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2887/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e il Ministero era stato condannato ad attivarla con una provvista di 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia ministeriale e ha chiesto l’assegnazione di un termine per l’adempimento, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l’avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell’inerzia. Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, anche quanto alla competenza territoriale, essendo definitivo il titolo giudiziale e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato l’inottemperanza del Ministero, rilevando che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma nonostante la notifica, il passaggio in giudicato e il decorso del termine di 120 giorni, né aveva contestato l’inadempimento o dimostrato l’avvenuto pagamento. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa, assicurando alla ricorrente l’attivazione della Carta e il pagamento delle somme riconosciute. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato, previa verifica dell’eventuale adempimento tardivo. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dalla serialità di controversie analoghe. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza
Fondano l’azione diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di verificare l’adempimento dell’amministrazione e imporre le misure necessarie all’attuazione del titolo.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza territoriale del giudice dell’ottemperanza; nel caso concreto il TAR Lazio ha ritenuto sussistente la propria competenza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, esercitati mediante l’ordine di esecuzione e la nomina preventiva del commissario ad acta.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Richiamato quale fondamento della verifica giudiziale della corretta attuazione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l’avvio dell’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente di accertare l’inottemperanza quando l’amministrazione non abbia adempiuto né giustificato la propria inerzia.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede e disciplina il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice verifica se l’amministrazione obbligata abbia dato puntuale esecuzione al giudicato e può ordinare le attività necessarie a conseguire il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia definitiva.
- L’amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità, difficoltà organizzativa o finanziaria; la sua discrezionalità residua riguarda, al più, le modalità concrete di esecuzione e non l’an né il quando dell’adempimento.
- La mancata esecuzione di una sentenza definitiva, ritualmente notificata, unitamente al decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, integra inottemperanza quando l’amministrazione non dimostri l’adempimento né fornisca una giustificazione dell’inerzia.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l’esercizio sostitutivo alla scadenza infruttuosa del termine e alla richiesta dell’interessato.
- La costituzione dell’amministrazione con formula di stile, senza allegazione dell’avvenuto adempimento o contestazione dell’inottemperanza, non impedisce l’accoglimento dell’azione e conferma l’assenza di giustificazione dell’inerzia dedotta.
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