Cassazione Penale, Sentenza n. 21428/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la pronuncia di confisca per equivalente operata dalla Corte di appello di Roma in sede di rinvio dalla Cassazione. La ricorrente denunciava violazione dell'art. 644, comma sesto, cod. pen., sostenendo la lesione del principio di proporzione tra i beni sottoposti a confisca e il profitto del reato: erano stati sequestrati due immobili il cui valore sarebbe nettamente superiore rispetto al profitto accertato (interessi usurari), per cui la ricorrente chiedeva il dissequestro di almeno uno dei due beni
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile/manifestamente infondato. La Corte ha confermato il calcolo del vantaggio patrimoniale pari a €14.290,00 e la confisca per equivalente fino a quella concorrenza. È stato ribadito che, nella confisca per equivalente, il giudice non è obbligato a individuare specificamente i beni da sottoporre alla misura al momento della decisione, potendo limitarsi a determinare la somma corrispondente al profitto del reato; eventuali questioni di sproporzione tra singoli beni sequestrati e profitto potranno essere valutate solo in sede di esecuzione della confisca (individuazione dei beni da apprendere, liquidazione e restituzione di eventuale residuo). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende. Non è stata disposta la refusione delle spese processuali verso le parti civili, poiché esse non avevano interesse a formulare deduzioni sulla sola questione della confisca
Norme richiamate
art. 644 cod. pen., comma sesto
art. 644, comma sesto, cod. pen.
La Corte interpreta la norma alla luce del principio della confisca per equivalente; la misura ablativa deve essere commisurata al profitto del reato e può essere disposta nei termini di un valore complessivo senza necessità di individuare immediatamente i singoli beni corrispondenti
Giurisprudenza - Sez.3, n.18309 del 6/3/2014 (Bompadre)
Sez.3, n.18309 del 6/3/2014, Bompadre, Rv. 259660
Principio secondo cui, nella confisca per equivalente, il giudice può limitarsi a determinare la somma che costituisce il profitto o il prezzo del reato senza indicare specifici beni da confiscare
Giurisprudenza - Sez.2, n.24785 del 12/5/2015 (Monti)
Sez.2, n. 24785 del 12/5/2015, Monti, Rv. 264282
Conferma che anche il sequestro finalizzato alla confisca può limitarsi alla determinazione del valore corrispondente al profitto senza individuare concretamente i beni
Giurisprudenza - Sez.2, n.2963 del 09/12/2020 (Ascione)
Sez.2, n.2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519
Principio per cui, se dall'eventuale accoglimento del ricorso dell'imputato non può derivare pregiudizio alla parte civile, quest'ultima non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- La confisca per equivalente va commisurata al valore del profitto del reato: il giudice può determinare la somma complessiva senza indicare immediatamente i singoli beni da confiscare
- La verifica della proporzionalità tra beni sequestrati e profitto può essere compiuta concretamente in sede di esecuzione della confisca, quando si procede all'individuazione e all'eventuale liquidazione dei beni
- Il fatto che beni sequestrati abbiano un valore superiore al profitto accertato non impone automaticamente il dissequestro in sede di decisione sulla confisca per equivalente; la valutazione concreta spetta alla fase esecutiva
- Le parti civili non hanno automaticamente interesse processuale a impugnare profili relativi esclusivamente alla confisca (se dall'accoglimento non può derivare pregiudizio per loro), e pertanto non sempre sono titolate alla rifusione delle spese in caso di rigetto del gravame
- In caso di mancata reperibilità di beni diversi da quelli già sequestrati, l'esecuzione può richiedere la vendita/liquidazione degli immobili per soddisfare l'ammontare della confisca e la restituzione dell'eventuale eccedenza al legittimo avente diritto
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