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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07201/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di una porzione di complesso industriale effettuata da una cooperativa poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa in favore di una società appartenente al gruppo di un soggetto che aveva partecipato a una complessa operazione di acquisizione e riorganizzazione immobiliare. I commissari liquidatori hanno agito per far dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. la compravendita, sostenendo che l’atto avesse pregiudicato la garanzia patrimoniale dei creditori e che la controparte fosse consapevole del pregiudizio; in via subordinata erano state proposte domande di indennità di occupazione, risarcimento danni e accertamento della legittimità/illegittimità del recesso del socio acquirente dalla compagine della cooperativa. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno respinto la revocatoria. In cassazione la cooperativa ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2704 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che il protocollo del "percorso per acquisto immobile industriale" fosse inopponibile alla procedura per difetto di data certa; 2) violazione dell’art. 2901 c.c., dell’art. 2697 c.c. e di altre norme, per avere la Corte d’appello escluso l’eventus damni non considerando l’intera operazione negoziale; 3) ulteriori violazioni di legge e dell’art. 2697 c.c. per avere escluso la scientia damni e per avere motivato in modo apparente; 4) violazione delle norme sul recesso del socio e dello statuto sociale, assumendo che l’illegittimità del recesso della controparte fosse rilevante per dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo della revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’art. 2704 c.c. non prevede un elenco tassativo dei fatti idonei a rendere certa la data della scrittura privata verso i terzi e la valutazione del giudice di merito sulla data certa del complesso operativo non è sindacabile in cassazione. Ha rigettato congiuntamente secondo e terzo motivo affermando che, in revocatoria ordinaria proposta dal commissario liquidatore assimilato al curatore fallimentare, occorre provare consistenza del credito, anteriorità rispetto all’atto e mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio, sicché l’eventus damni richiede una concreta e rigorosa dimostrazione dell’oggettiva maggiore difficoltà di soddisfazione del credito; la scientia damni è la consapevolezza di tale pregiudizio da parte del terzo. Le valutazioni della Corte territoriale sulla complessa operazione di ripatrimonializzazione restano di merito e non sono riesaminabili. Ha infine respinto il quarto motivo osservando che il recesso del socio era stato accettato dalla cooperativa e che, quindi, sarebbe stata necessaria l’impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione che lo aveva accolto. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza e motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente per lamentare carenza di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    evocato dalla ricorrente per sostenere il vizio motivazionale

  • art. 2704 c.c.

    la data della scrittura privata verso i terzi può essere resa certa anche da fatti diversi da quelli tipici, rimessi alla valutazione del giudice di merito

  • art. 2901 c.c.

    l’azione revocatoria richiede la prova dell’eventus damni e, per il terzo, della scientia damni

  • art. 2697 c.c.

    indica l’onere della prova in capo all’attore in revocatoria per i presupposti dell’azione

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove

  • art. 1401 c.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento alla figura del contratto per persona da nominare

  • art. 1402 c.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento alla nomina nel contratto

  • art. 1403 c.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento agli effetti della nomina

  • art. 1391 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto delle censure sulla rappresentanza

  • art. 2437-bis c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di recesso del socio

  • art. 2437-ter c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di determinazione del valore della partecipazione al recesso

  • art. 2473 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di recesso nelle società a responsabilità limitata

  • art. 2519 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per il regime applicabile alle cooperative

  • art. 2535 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di recesso del socio cooperatore

  • art. 3 D.M. 16 aprile 2003, n. 11143

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del rapporto societario e del recesso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto

Massime di principio

  • Ai fini dell’opponibilità ai terzi di una scrittura privata, la data certa non deriva solo dalle ipotesi tipiche dell’art. 2704 c.c., ma può essere desunta anche da altri fatti storici idonei, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito un riesame del merito delle prove quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo congruo e logico sulla data certa o sulla ricostruzione dell’operazione economica complessiva.
  • Nell’azione revocatoria ordinaria promossa nell’ambito di una procedura concorsuale, il commissario liquidatore è assimilato al curatore fallimentare e deve provare la consistenza e anteriorità del credito, nonché il pregiudizio arrecato dall’atto al patrimonio del debitore.
  • L’eventus damni ricorre solo se l’atto rende oggettivamente più difficile la soddisfazione del credito in misura eccedente la normale esposizione imprenditoriale; la scientia damni presuppone la consapevolezza di tale pregiudizio da parte del terzo.
  • La censura che mira a rimettere in discussione valutazioni fattuali e probatorie del giudice di merito è inammissibile in cassazione se si traduce in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Quando il recesso di un socio è stato accettato dalla società, la contestazione sulla legittimità del recesso deve investire anche l’atto societario che lo ha accolto; in mancanza, la doglianza non è idonea a incidere sulla decisione principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoAzione revocatoriaRecesso del socio
RamiProcesso civileObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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