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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44226/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/12/2022 con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato il sequestro preventivo disposto il 03/03/2021 sui beni mobili, immobili, complessi aziendali e quote societarie in disponibilità della ricorrente. Il sequestro era stato disposto ai sensi dell'art.321 cod.proc.pen., art.240-bis cod.pen. e art.416-bis cod.pen. comma 7, in relazione alla condanna in primo grado del marito Fernando Poerio per associazione di stampo mafioso. La Cozza ha contestato: la mancata considerazione della sua posizione processuale diversa da quella del coniuge, l'illegittimità del sequestro ex art.416-bis comma 7 nei suoi confronti poiché non condannata per associazione mafiosa, la mancanza di prova della fittizietà delle intestazioni e della riconducibilità dei profitti al clan, la carenza della valutazione di proporzionalità e del periculum in mora, e il mancato recepimento degli esiti delle precedenti pronunce della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art.591 cod.proc.pen. Questo perché, nelle more del procedimento, la Corte di cassazione con sentenza del 25/05/2023 ha annullato senza rinvio la condanna della Cozza per i delitti di riciclaggio, ha estinto per prescrizione i reati residui e ha revocato senza rinvio la confisca a suo carico disponendo la restituzione dei beni. Tuttavia sui medesimi beni grava una confisca definitiva a carico del marito Fernando Poerio (sentenza Cass. n. 24950/2023). Di conseguenza la ricorrente non aveva più interesse a ottenere l'accertamento sulla legittimità del decreto di sequestro impugnato, non potendo ottenere la restituzione dei beni divenuti vincolati per altro titolo definitivo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la Corte ha escluso la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione prevista dall'art.616 cod.proc.pen., trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta non imputabile alla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 321 cod.proc.pen.

    Disciplina il sequestro preventivo sia per impedire la continuazione o la reiterazione del reato (comma 1) sia il sequestro finalizzato alla confisca (comma 2). Nel caso la misura è stata adottata anche come strumento per garantire la confisca ex art.240-bis e per impedire la prosecuzione dell'attivita imprenditoriale ritenuta mafiosa.

  • art. 240-bis cod.pen.

    Consente la confisca per equivalente dei beni che risultano prodotto o profitto di reati o che costituiscono impiego dei proventi del reato. Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha ritenuto che immobili, mobili registrati e disponibilità bancarie costituissero prodotti o impieghi dei proventi illeciti.

  • art. 416-bis cod.pen. comma 7

    Prevede misure ablative e cautelari anche sui beni riconducibili a soggetti vicini agli appartenenti a organizzazioni mafiose quando sussista fittizia intestazione o controllo. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus e la natura mafiosa delle imprese, collegandone l'origine ai proventi del clan.

  • art. 606 cod.proc.pen. comma 1 lett. b) e c)

    Criteri di inammissibilità o vizio del motivo di cassazione per violazione di legge o insufficienza motivazionale. La ricorrente aveva dedotto vizio di motivazione e violazione di norme processuali e sostanziali, ma la Corte non è entrata nel merito per carenza di interesse sopravvenuta.

  • art. 627 cod.proc.pen.

    Normativa richiamata rispetto all'onere di valutazione della sproporzione e della proporzionalità del sequestro rispetto ai redditi dichiarati; la censura verteva sul fatto che la difesa avesse prodotto elementi alternativi e il giudice li avesse trascurati.

  • art. 591 cod.proc.pen.

    Disciplina l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La Corte l'ha applicata perché la sopravvenuta decisione che ha revocato la confisca della ricorrente ha eliminato l'interesse alla pronuncia sul sequestro impugnato.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Prevede la sanzione per ricorso manifestamente infondato o temerario. La Corte ha escluso l'applicazione della sanzione in caso di inammissibilità per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente.

  • art. 323 cod.proc.pen. comma 3

    Richiamato nella motivazione come norma non idonea a mutare la conclusione nel caso di confisca divenuta definitiva con sentenza irrevocabile; la Corte ha escluso che possa consentire la restituzione quando la confisca è irrevocabile.

Massime di principio

  • La sopravvenuta revoca definitiva della confisca a carico dell'imputato annulla l'interesse a impugnare misure cautelari sullo stesso patrimonio quando esista altro titolo definitivo di vincolo sui beni, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse.
  • Il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art.416-bis comma 7 richiede adeguata motivazione circa la fittizia intestazione, il controllo diretto dei beni da parte del soggetto mafioso e la riconducibilità delle provviste ai proventi illeciti; non è sufficiente la sola appartenenza del coniuge a un clan senza prova dei canali di inquinamento.
  • Per raggiungere beni intestati a terzi stretti familiari è necessaria la prova della fittizietà dell'intestazione o di altri elementi concreti che dimostrino la riconducibilità delle provviste; la mera derivazione dalla posizione criminale del convivente non è di per sé decisiva.
  • Il requisito del periculum in mora va provato con elementi che rendano concreto il pericolo di dispersione, alienazione o reimpiego dei beni; la caratura criminale del soggetto e la capacità di sofisticata dissimulazione possono contribuire a dimostrarlo, ma devono essere adeguatamente motivati.
  • La valutazione della sproporzione patrimoniale ai fini della confisca deve tener conto del momento dell'acquisizione del bene e di tutte le circostanze rilevanti, comprese provviste iniziali lecite e possibili fenomeni di evasione fiscale utili a giustificare la disponibilità finanziaria.
  • Quando la confisca nei confronti di un convivente o coniuge è definitiva a carico dell'altra parte, il terzo interessato potrà far valere i propri diritti sui beni solo con gli strumenti successivi, ad esempio mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

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