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Ordinanza

Ordinanza n. 792/2026 - Salerno, Sezione 3

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino n. 1142/2024, depositata e resa pubblica il 29.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 77/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 15.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025:

Giustizia amministrativa202501592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1142/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato e notificata all'amministrazione anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato al Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Il giudice ha rilevato che, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 1611/1933 e dell'art. 41, comma 3, c.p.a., il ricorso contro un'amministrazione statale deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita. Poiché il ricorso è stato proposto davanti alla Sezione staccata di Salerno, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno. La notifica effettuata presso l'Avvocatura di Napoli è stata pertanto ritenuta nulla. Non essendosi costituita l'Avvocatura dello Stato, il vizio non è stato sanato per raggiungimento dello scopo.

La decisione

Il TAR ha pronunciato ordinanza interlocutoria, senza definire il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli anziché presso quella di Salerno. Richiamando l'art. 44, comma 3, c.p.a., come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha disposto la rinnovazione della notificazione senza necessità di valutare la scusabilità dell'errore. Ha assegnato alla ricorrente un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore, per rinnovare la notifica al Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, nonché un ulteriore termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza del primo per depositare telematicamente la prova dell'adempimento mediante ricevute di accettazione e avvenuta consegna in formato nativo digitale .eml/.msg. L'udienza camerale per la verifica della rinotifica e il prosieguo del giudizio è stata fissata al 6 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    intervento giurisdizionale per l'ottemperanza del giudicato

    La ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 11 R.D. n. 1611/1933

    Le notificazioni “devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio”

    Gli atti introduttivi dei giudizi contro le amministrazioni statali devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato competente in relazione al distretto dell'autorità giudiziaria adita; la violazione comporta nullità della notificazione.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse

    La notifica del ricorso contro lo Stato deve rispettare le regole speciali previste per la rappresentanza e difesa erariale.

  • art. 44, comma 3, c.p.a.

    termine perentorio di giorni 30 per la rinnovazione della notificazione

    In presenza di nullità della notifica, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione; il rispetto del termine consente la sanatoria retroattiva del vizio.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    parzialmente dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    A seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale, la nullità della notifica impone al giudice di disporre la rinnovazione, senza subordinare tale rimedio alla valutazione della scusabilità dell'errore.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    La pronuncia è richiamata quale fondamento dell'obbligo del giudice di ordinare sempre la rinnovazione della notifica nulla.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi introdotti contro un'amministrazione statale, il ricorso deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato competente per il distretto in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita; la notificazione eseguita presso l'Avvocatura di altro distretto è nulla.
  • La mancata costituzione dell'Avvocatura dello Stato impedisce la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla, il giudice deve disporne la rinnovazione e assegnare un termine perentorio, senza dover previamente valutare la scusabilità dell'errore; il tempestivo adempimento sana retroattivamente il vizio processuale.
  • La prova della rinnovazione della notificazione deve essere depositata nel termine assegnato dal giudice secondo le modalità telematiche prescritte, mediante produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato nativo digitale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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