Ordinanza n. 1374/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata adozione di una disciplina urbanistica in relazione a un'istanza di ripianificazione volta ad attribuire al fondo la destinazione di zona Z.T.O. D1
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la declaratoria dell'obbligo del Comune di Palermo di provvedere sull'istanza presentata il 19 ottobre 2023, avente ad oggetto la ripianificazione urbanistica di un fondo catastalmente individuato e l'attribuzione della destinazione Z.T.O. D1. Con sentenza n. 3114/2024 il TAR aveva definito il giudizio con parziale accoglimento del ricorso e nominato un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato al Comune. Nel corso dell'esecuzione dell'incarico, il commissario ad acta ha chiesto chiarimenti sulle modalità operative e una proroga del termine, rappresentando anche la necessità di avvalersi di professionisti per la predisposizione di elaborati tecnici, tra cui relazione geologica, rapporto preliminare ambientale e valutazione di invarianza idraulica.
La decisione
Il TAR ha chiarito che al commissario ad acta, chiamato a sostituirsi all'amministrazione inadempiente, spettano tutte le scelte discrezionali o tecnico-discrezionali necessarie per adempiere all'obbligo di provvedere non assolto dal Comune. Ha inoltre concesso una proroga del termine per l'espletamento dell'incarico, assegnando ulteriori 120 giorni decorrenti dalla trasmissione dell'ordinanza, precisando che il termine potrà essere ulteriormente prorogato in presenza di comprovate e nuove esigenze. Il commissario, nell'esercizio dell'attività sostitutiva, è stato autorizzato a derogare alla normativa procedimentale di settore, anche mediante abbreviazione dei termini di legge, per assicurare una più celere definizione dell'incarico. Infine, per la predisposizione degli elaborati tecnici necessari, il commissario è stato autorizzato ad avvalersi di altri prestatori d'opera ai sensi dell'art. 56, comma 3, d.P.R. 115/2002. L'ordinanza non definisce nuovamente la domanda di silenzio, ma fornisce chiarimenti nell'ambito dell'esecuzione della precedente sentenza.
Norme richiamate
art. 56, comma 3, d.P.R. 115/2002
avvalersi di altri prestatori d’opera
La disposizione consente al commissario ad acta di avvalersi di professionisti o altri prestatori d'opera quando ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività sostitutiva, in particolare per la predisposizione degli elaborati tecnici richiesti.
Massime di principio
- Il commissario ad acta, chiamato a sostituirsi all'amministrazione inadempiente nell'esecuzione di un obbligo di provvedere, esercita le scelte discrezionali o tecnico-discrezionali necessarie per definire il procedimento, nei limiti dell'incarico conferito dal giudice.
- Nell'esercizio dell'attività sostitutiva, il commissario ad acta può, ove necessario per una più celere definizione dell'incarico, derogare alla disciplina procedimentale di settore, anche abbreviando i termini previsti dalla legge.
- Il giudice dell'esecuzione può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta e prevedere la possibilità di ulteriori proroghe quando siano comprovate nuove esigenze operative.
- Il commissario ad acta può essere autorizzato ad avvalersi di professionisti o altri prestatori d'opera per la predisposizione degli elaborati tecnici necessari all'adempimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 56, comma 3, d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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