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Sentenza

Sentenza n. 1288/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana per asserita insufficienza del periodo di residenza legale decennale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato il 27 aprile 2022 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. La Prefettura di Bologna aveva dichiarato la domanda inammissibile ritenendo che il periodo di residenza legale dovesse decorrere dal rilascio del primo permesso di soggiorno autonomo, avvenuto il 6 febbraio 2015, poiché il permesso intestato ai genitori, sul quale la ricorrente era iscritta come minore, era scaduto il 4 settembre 2011 e il rinnovo sarebbe stato negato. La ricorrente ha dedotto violazione di legge, contraddittorietà e apoditticità della motivazione in relazione all'art. 9, comma 1, e all'art. 6, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 91/1992, nonché difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Ha sostenuto che il permesso di soggiorno dei genitori, sul quale era iscritta, era stato rilasciato il 2 febbraio 2011; che la domanda di rinnovo non era mai stata formalmente respinta, essendo stati inviati soltanto preavvisi di rigetto, cui erano seguite memorie difensive; che la sua permanenza era stata successivamente autorizzata dal Tribunale per i minorenni di Bologna ai sensi dell'art. 31 del testo unico sull'immigrazione, con decreto del 17 novembre 2014; e che aveva poi ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ha quindi sostenuto di essere stata legalmente residente in Italia senza soluzione di continuità per oltre dieci anni alla data della domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento prefettizio. Dalla documentazione prodotta è risultato che la ricorrente aveva ottenuto il primo titolo di soggiorno il 2 febbraio 2011, unitamente ai genitori e in qualità di minore; che il rinnovo di tale titolo non era stato formalmente respinto, non potendo i soli preavvisi di rigetto determinare l'interruzione della permanenza legale; che la permanenza era stata poi autorizzata dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 31 del testo unico sull'immigrazione e successivamente sostenuta dal rilascio di ulteriori titoli, incluso il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Pertanto, alla data della domanda del 27 aprile 2022, risultava maturato il periodo di residenza legale superiore a dieci anni richiesto dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il giudice ha ritenuto fondate anche le censure relative al difetto di motivazione, poiché il provvedimento aveva erroneamente individuato la decorrenza della residenza legale nel primo permesso autonomo del 2015. L'annullamento non ha comportato il riconoscimento diretto della cittadinanza, ma l'obbligo per l'Amministrazione di concludere nuovamente il procedimento sulla domanda del 27 aprile 2022. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno: [...] f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    Il requisito temporale della residenza legale decennale deve essere verificato considerando la permanenza regolare effettivamente dimostrata; nel caso concreto, la decorrenza è stata individuata nel primo titolo di soggiorno rilasciato ai genitori, sul quale la richiedente minore era iscritta, in assenza di un formale diniego del rinnovo.

  • art. 31 d.lgs. 286/1998

    Il decreto del Tribunale per i minorenni che autorizza la permanenza in Italia costituisce, nel caso concreto, un ulteriore elemento di legittimazione della permanenza della minore sul territorio nazionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo deve motivare correttamente l'individuazione del periodo di residenza legale rilevante; è illegittima la motivazione che ometta o travisi elementi decisivi, quali l'assenza di un formale diniego del rinnovo del titolo e la successione dei successivi titoli di soggiorno.

Massime di principio

  • Ai fini del requisito della residenza legale decennale previsto per la concessione della cittadinanza italiana per residenza, il periodo può decorrere dal primo titolo di soggiorno intestato ai genitori e recante l'iscrizione del richiedente minore, ove la regolarità della permanenza sia documentata.
  • Il mero preavviso di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, in assenza di un successivo provvedimento formale di diniego, non dimostra da solo l'interruzione della residenza legale rilevante ai fini dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
  • Quando valuta il requisito della residenza legale decennale per la cittadinanza, l'Amministrazione deve esaminare l'intera sequenza dei titoli e delle autorizzazioni di soggiorno e motivare specificamente la decorrenza e l'eventuale interruzione del periodo considerato.
  • L'annullamento del diniego o dell'inammissibilità della domanda di cittadinanza per erronea valutazione del requisito temporale impone all'Amministrazione la riedizione del potere e la conclusione del procedimento, senza attribuire direttamente al richiedente la cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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