Sentenza n. 12579/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministro dell’Interno n. K10/-OMISSIS-in data 2 dicembre 2021, notificato il 19 marzo 2025, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 8 luglio 2017, ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, a causa di una condanna del 2004 per plurime condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, commesse nel 2003, con applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina sulla cittadinanza e degli artt. 178 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nonché manifesta illogicità, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe valorizzato soltanto il dato storico della condanna senza considerare l’età giovanile, l’occasionalità dell’errore, la lieve entità del fatto, la successiva condotta irreprensibile e l’estinzione del reato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 6 della legge n. 241/1990 e dell’art. 179 c.p., carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento e difetto di motivazione, lamentando che l’Amministrazione non avrebbe dovuto concludere il procedimento prima dell’emanazione del provvedimento di riabilitazione, preannunciato nella risposta al preavviso di diniego. Il ricorrente ha inoltre richiamato la riabilitazione intervenuta nel giugno 2022, successivamente al diniego del dicembre 2021.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico negativo dell’Amministrazione, fondato sulla condanna a un anno e sei mesi di reclusione e alla multa per plurime condotte di spaccio di cocaina reiterate nell’arco di alcuni mesi. Tali condotte costituiscono, secondo il Collegio, un indice significativo di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. La valutazione ministeriale non integra un automatismo derivante dalla sola esistenza della condanna, ma una valutazione complessiva e sintetica della personalità del richiedente, nella quale la natura, la reiterazione e la gravità dei fatti assumono rilievo prognostico. Il decorso del tempo, anche superiore a dieci anni, non esclude di per sé la rilevanza del precedente penale, poiché la valutazione amministrativa dell’affidabilità e dell’integrazione è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale. L’estinzione del reato non è stata ritenuta decisiva, non equivalendo alla riabilitazione e non eliminando la rilevanza amministrativa dei comportamenti accertati. La riabilitazione intervenuta nel giugno 2022, sei mesi dopo l’adozione del diniego, non poteva essere considerata dall’Amministrazione, che doveva decidere sulla base degli elementi disponibili al momento dell’adozione dell’atto. È stata inoltre esclusa l’illegittimità della mancata sospensione del procedimento in attesa della riabilitazione, sia perché la sua concessione dipende da presupposti temporali e sostanziali non scontati, sia perché la valutazione della riabilitazione non rientrava nelle competenze proprie del Ministero nel procedimento di cittadinanza. Il Collegio ha aggiunto che il possesso di redditi adeguati e lo stabile inserimento economico costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti, non meriti speciali idonei a compensare il giudizio negativo sulla affidabilità. La cittadinanza per naturalizzazione implica un’ampia valutazione discrezionale dell’interesse pubblico e richiede l’assenza di dubbi o ombre significative sull’adesione del richiedente ai valori costituzionali e sulla sua affidabilità futura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.500,00, oltre oneri e accessori, in favore delle Amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è subordinata a una valutazione discrezionale dell’Amministrazione sull’integrazione, affidabilità e adesione del richiedente ai valori della comunità nazionale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego ha consentito al richiedente di rappresentare l’estinzione del reato e la pendenza della richiesta di riabilitazione, senza tuttavia imporre all’Amministrazione la sospensione del procedimento.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Le condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, anche nella forma di lieve entità, possono costituire un significativo indice prognostico negativo ai fini della concessione della cittadinanza.
art. 178 c.p.
La riabilitazione produce effetti distinti rispetto alla mera estinzione del reato; nel caso concreto, la riabilitazione successiva al diniego non poteva incidere sulla legittimità dell’atto adottato.
art. 179 c.p.
La riabilitazione presuppone requisiti temporali e sostanziali, tra cui la buona condotta e l’adempimento delle obbligazioni civili, sicché la sua futura concessione non imponeva la sospensione del procedimento di cittadinanza.
art. 1 l. 241/1990
L’azione amministrativa nel procedimento di cittadinanza deve essere esercitata secondo i principi generali dell’ordinamento, ma tali principi non escludono la conclusione del procedimento sulla base degli elementi disponibili.
art. 6 l. 241/1990
I compiti istruttori del responsabile del procedimento non imponevano, nel caso concreto, di attendere l’esito della richiesta di riabilitazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, sulla sua integrazione nella comunità nazionale e sulla futura adesione ai valori costituzionali; il giudizio deve essere complessivo e non meramente automatico, ma può fondarsi anche su una condanna penale significativa.
- Le condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, soprattutto quando plurime e reiterate, possono costituire un indice autonomamente rilevante di inaffidabilità e di non compiuta integrazione ai fini del diniego della cittadinanza, anche se il reato è stato qualificato come di lieve entità.
- Il mero decorso del tempo dalla commissione del reato, anche se superiore a dieci anni, non elimina automaticamente la rilevanza del fatto nel giudizio amministrativo sull’affidabilità del richiedente, poiché tale giudizio è autonomo rispetto alla valutazione penale della responsabilità.
- L’estinzione del reato non equivale alla riabilitazione e non impedisce, di per sé, che i comportamenti oggetto della condanna siano valutati negativamente nel procedimento di concessione della cittadinanza.
- La riabilitazione intervenuta dopo l’adozione del diniego non può essere utilizzata per contestare la legittimità originaria del provvedimento, che deve essere valutato sulla base degli elementi disponibili al momento della sua adozione; la pendenza di una richiesta di riabilitazione non impone necessariamente la sospensione del procedimento di cittadinanza.
- Nel procedimento di naturalizzazione, il possesso di redditi adeguati e lo stabile inserimento economico costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti, non necessariamente elementi di particolare merito idonei a neutralizzare un giudizio negativo fondato su precedenti penali rilevanti.
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