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Sentenza

Sentenza n. 2088/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’ottemperanza dell’ordinanza del 6.6.2023, R.G. n. 2267/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202400272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la dichiarazione della ricorrente fosse corroborata dalla documentazione prodotta e che la sua pretesa fosse stata pienamente soddisfatta. Le spese di lite sono state compensate in ragione della tempestiva attivazione dell'amministrazione e della peculiarità della vicenda.

TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere recante condanna dell'A.S.L. Caserta al pagamento di euro 17.319,14, oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6 marzo 2023, passata in giudicato, che aveva condannato l'A.S.L. Caserta al pagamento di euro 17.319,14, oltre interessi legali dal 6 marzo 2023 al soddisfo. L'amministrazione si è costituita eccependo l'avvenuto pagamento e producendo la documentazione relativa alla deliberazione di presa d'atto della pronuncia e della liquidazione, nonché alle richieste rivolte alla creditrice per la compilazione del modulo di tracciabilità dei flussi necessario al pagamento tramite bonifico. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, attestando l'avvenuta corresponsione delle somme dovute.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa risultante dal titolo esecutivo e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere richiede che l'intervenuta soddisfazione della pretesa sia comprovata dalla dichiarazione della parte interessata e dalla documentazione acquisita al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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