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Legge

L.R. Veneto 14/2013

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Normativa regionaleL.R. Veneto 14/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove in Veneto l’agricoltura sociale come integrazione dell’attività agricola con servizi di inserimento lavorativo, inclusione e riabilitazione di soggetti svantaggiati, attività educative e assistenziali. Istituisce Osservatorio ed elenco regionale delle fattorie sociali, prevede misure di sostegno, un logo dedicato, sanzioni per uso abusivo e un monitoraggio biennale. Le disposizioni operano nel territorio regionale e restano applicabili in modo generale, senza termini finali specifici.

Agricoltura sociale e fattorie sociali nel Veneto

Agricoltura sociale e fattorie sociali nel Veneto

La legge regionale del Veneto disciplina e promuove l’agricoltura sociale come espressione della multifunzionalità dell’impresa agricola. Il provvedimento mira a integrare attività agricole e interventi sociali, sanitari, educativi e lavorativi a beneficio di soggetti svantaggiati o a rischio di marginalizzazione.

Finalità e ambito di intervento

La Regione riconosce l’agricoltura sociale come risorsa per ampliare le opportunità di occupazione e di reddito in ambito agricolo e per favorire inclusione sociale, inserimento lavorativo, abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, oltre ad attività educative, assistenziali e formative rivolte anche a famiglie e istituzioni.

Definizioni rilevanti

La norma definisce:

  • agricoltura sociale: insieme di pratiche svolte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale da imprenditori agricoli, cooperative, imprese sociali e altri soggetti pubblici o privati, che combinano risorse agricole e attività sociali per generare benefici inclusivi;
  • fattorie sociali: imprese agricole o imprese sociali/soggetti del welfare che svolgono attività di agricoltura sociale e risultano iscritti nell’elenco regionale.

Modalità operative delle attività

Le attività di agricoltura sociale, nell’ambito della programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale, sono orientate a:

  • inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate e fasce deboli, anche tramite assunzioni, tirocini e formazione aziendale;
  • percorsi abilitativi e riabilitativi gestiti da servizi pubblici o privati accreditati;
  • iniziative educative, assistenziali e formative per minori, adulti e anziani, incluse esperienze come agri-asili, agri-nidi, social housing e cohousing;
  • progetti di reinserimento e reintegrazione sociale in collaborazione con autorità giudiziaria ed ente locale.

Le fattorie sociali costituiscono lo strumento di attuazione delle politiche regionali di settore e partecipano alla programmazione dei piani di zona dei servizi sociali e socio-sanitari.

Adeguamento della disciplina autorizzatoria e di accreditamento

La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve adeguare la disciplina attuativa della legge regionale n. 22/2002 alla specificità delle fattorie sociali, anche ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento delle strutture.

Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale

È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, con funzioni di:

  • raccolta dati sui servizi offerti dai soggetti operanti nel settore;
  • monitoraggio della presenza e dello sviluppo dell’agricoltura sociale nel territorio;
  • valutazione della qualità dei servizi e diffusione delle buone pratiche;
  • raccolta e valutazione di studi e ricerche sull’efficacia delle pratiche e sul loro inserimento nella programmazione dei servizi alla persona.

L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura per la legislatura ed è composto da assessori, dirigenti regionali, rappresentanti delle organizzazioni agricole, dei soggetti del settore sociale, delle ULSS e dei comuni. La segreteria è affidata alla struttura regionale competente in agricoltura; la partecipazione è gratuita, salvo il rimborso spese per i componenti esterni.

Elenco regionale e rete delle fattorie sociali

È istituito l’elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto dalla struttura regionale competente in agricoltura e pubblicato annualmente nel BUR. La Giunta regionale definisce le procedure di iscrizione e le modalità di tenuta dell’elenco.

La Regione favorisce inoltre la costituzione di una rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e promozione, anche in collaborazione con l’Osservatorio.

Misure di sostegno

La Regione promuove e sostiene l’agricoltura sociale prevedendo, tra l’altro:

  • concessione di beni del patrimonio regionale alle fattorie sociali, compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata;
  • promozione dell’uso di prodotti dell’agricoltura sociale nelle mense pubbliche, a parità di qualità;
  • possibilità di prevedere nei bandi e negli appalti pubblici un titolo preferenziale per tali prodotti;
  • riserva di almeno il 5% dei posteggi nei nuovi mercati o nei posteggi disponibili ai venditori diretti di prodotti provenienti da agricoltura sociale;
  • riconoscimento di titoli preferenziali nell’accesso a provvidenze comunitarie, nazionali e regionali;
  • formazione e informazione rivolte ad imprenditori agricoli, operatori, enti locali e ULSS;
  • sensibilizzazione degli enti locali alla concessione di patrimoni pubblici alle fattorie sociali no profit.

Logo delle fattorie sociali e sanzioni

Le fattorie sociali iscritte nell’elenco possono usare un logo regionale con la dicitura “Fattoria sociale del Veneto” e l’indicazione dell’attività svolta. L’uso del logo è subordinato al mantenimento dell’iscrizione.

L’uso abusivo del logo, oppure l’uso di un logo non conforme, comporta una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, irrogata dal comune territorialmente competente.

Monitoraggio e valutazione

La Giunta regionale deve monitorare l’attuazione della legge e riferire alle commissioni consiliari competenti con relazione biennale, indicando in particolare:

  • il numero delle fattorie sociali iscritte;
  • le attività dell’Osservatorio e le iniziative con la rete;
  • le misure di sostegno attivate e i risultati conseguiti.

Regime temporale e attualità della disciplina

La legge non prevede un termine finale di efficacia e disciplina una materia strutturale dell’ordinamento regionale. Tuttavia alcune previsioni sono a esecuzione immediata o con termine breve, in particolare l’adeguamento della disciplina di autorizzazione/accreditamento entro 60 giorni dall’entrata in vigore. Il provvedimento resta quindi utile come quadro normativo vigente sull’agricoltura sociale nel Veneto.

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