L.R. Veneto 14/2013
Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Veneto l’agricoltura sociale come integrazione dell’attività agricola con servizi di inserimento lavorativo, inclusione e riabilitazione di soggetti svantaggiati, attività educative e assistenziali. Istituisce Osservatorio ed elenco regionale delle fattorie sociali, prevede misure di sostegno, un logo dedicato, sanzioni per uso abusivo e un monitoraggio biennale. Le disposizioni operano nel territorio regionale e restano applicabili in modo generale, senza termini finali specifici.
Agricoltura sociale e fattorie sociali nel Veneto
Agricoltura sociale e fattorie sociali nel Veneto
La legge regionale del Veneto disciplina e promuove l’agricoltura sociale come espressione della multifunzionalità dell’impresa agricola. Il provvedimento mira a integrare attività agricole e interventi sociali, sanitari, educativi e lavorativi a beneficio di soggetti svantaggiati o a rischio di marginalizzazione.
Finalità e ambito di intervento
La Regione riconosce l’agricoltura sociale come risorsa per ampliare le opportunità di occupazione e di reddito in ambito agricolo e per favorire inclusione sociale, inserimento lavorativo, abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, oltre ad attività educative, assistenziali e formative rivolte anche a famiglie e istituzioni.
Definizioni rilevanti
La norma definisce:
- agricoltura sociale: insieme di pratiche svolte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale da imprenditori agricoli, cooperative, imprese sociali e altri soggetti pubblici o privati, che combinano risorse agricole e attività sociali per generare benefici inclusivi;
- fattorie sociali: imprese agricole o imprese sociali/soggetti del welfare che svolgono attività di agricoltura sociale e risultano iscritti nell’elenco regionale.
Modalità operative delle attività
Le attività di agricoltura sociale, nell’ambito della programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale, sono orientate a:
- inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate e fasce deboli, anche tramite assunzioni, tirocini e formazione aziendale;
- percorsi abilitativi e riabilitativi gestiti da servizi pubblici o privati accreditati;
- iniziative educative, assistenziali e formative per minori, adulti e anziani, incluse esperienze come agri-asili, agri-nidi, social housing e cohousing;
- progetti di reinserimento e reintegrazione sociale in collaborazione con autorità giudiziaria ed ente locale.
Le fattorie sociali costituiscono lo strumento di attuazione delle politiche regionali di settore e partecipano alla programmazione dei piani di zona dei servizi sociali e socio-sanitari.
Adeguamento della disciplina autorizzatoria e di accreditamento
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve adeguare la disciplina attuativa della legge regionale n. 22/2002 alla specificità delle fattorie sociali, anche ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento delle strutture.
Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale
È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, con funzioni di:
- raccolta dati sui servizi offerti dai soggetti operanti nel settore;
- monitoraggio della presenza e dello sviluppo dell’agricoltura sociale nel territorio;
- valutazione della qualità dei servizi e diffusione delle buone pratiche;
- raccolta e valutazione di studi e ricerche sull’efficacia delle pratiche e sul loro inserimento nella programmazione dei servizi alla persona.
L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura per la legislatura ed è composto da assessori, dirigenti regionali, rappresentanti delle organizzazioni agricole, dei soggetti del settore sociale, delle ULSS e dei comuni. La segreteria è affidata alla struttura regionale competente in agricoltura; la partecipazione è gratuita, salvo il rimborso spese per i componenti esterni.
Elenco regionale e rete delle fattorie sociali
È istituito l’elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto dalla struttura regionale competente in agricoltura e pubblicato annualmente nel BUR. La Giunta regionale definisce le procedure di iscrizione e le modalità di tenuta dell’elenco.
La Regione favorisce inoltre la costituzione di una rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e promozione, anche in collaborazione con l’Osservatorio.
Misure di sostegno
La Regione promuove e sostiene l’agricoltura sociale prevedendo, tra l’altro:
- concessione di beni del patrimonio regionale alle fattorie sociali, compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata;
- promozione dell’uso di prodotti dell’agricoltura sociale nelle mense pubbliche, a parità di qualità;
- possibilità di prevedere nei bandi e negli appalti pubblici un titolo preferenziale per tali prodotti;
- riserva di almeno il 5% dei posteggi nei nuovi mercati o nei posteggi disponibili ai venditori diretti di prodotti provenienti da agricoltura sociale;
- riconoscimento di titoli preferenziali nell’accesso a provvidenze comunitarie, nazionali e regionali;
- formazione e informazione rivolte ad imprenditori agricoli, operatori, enti locali e ULSS;
- sensibilizzazione degli enti locali alla concessione di patrimoni pubblici alle fattorie sociali no profit.
Logo delle fattorie sociali e sanzioni
Le fattorie sociali iscritte nell’elenco possono usare un logo regionale con la dicitura “Fattoria sociale del Veneto” e l’indicazione dell’attività svolta. L’uso del logo è subordinato al mantenimento dell’iscrizione.
L’uso abusivo del logo, oppure l’uso di un logo non conforme, comporta una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, irrogata dal comune territorialmente competente.
Monitoraggio e valutazione
La Giunta regionale deve monitorare l’attuazione della legge e riferire alle commissioni consiliari competenti con relazione biennale, indicando in particolare:
- il numero delle fattorie sociali iscritte;
- le attività dell’Osservatorio e le iniziative con la rete;
- le misure di sostegno attivate e i risultati conseguiti.
Regime temporale e attualità della disciplina
La legge non prevede un termine finale di efficacia e disciplina una materia strutturale dell’ordinamento regionale. Tuttavia alcune previsioni sono a esecuzione immediata o con termine breve, in particolare l’adeguamento della disciplina di autorizzazione/accreditamento entro 60 giorni dall’entrata in vigore. Il provvedimento resta quindi utile come quadro normativo vigente sull’agricoltura sociale nel Veneto.
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