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Legge

L.R. Veneto 13/2013

Modifiche della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica", per la razionalizzazione e la riduzione delle spese degli apparati amministrativi.

Normativa regionaleL.R. Veneto 13/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riforma la disciplina delle ATER venete, sopprimendo gli organi collegiali di amministrazione e introducendo una governance monocratica con direttore generale e revisore unico. Prevede conferenza dei sindaci, nuove regole su statuto, nomine e comitato tecnico, abroga varie disposizioni previgenti e destina i risparmi alle attività istituzionali. Le norme transitorie valgono dalla data di entrata in vigore e per gli organi in carica.

Riorganizzazione delle ATER del Veneto e riduzione dei costi amministrativi

Riorganizzazione delle ATER del Veneto e riduzione delle spese amministrative

La legge regionale del Veneto interviene sulla legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, con l’obiettivo di razionalizzare l’assetto delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e contenere i costi degli apparati amministrativi. La riforma ridisegna organi, funzioni e procedure di coordinamento, mantenendo la disciplina applicabile esclusivamente al territorio regionale veneto.

Ambito della riforma e indirizzo generale

Il provvedimento modifica in modo organico la normativa sulle ATER, in particolare per:

  • rafforzare il ruolo di indirizzo della Regione;
  • semplificare l’assetto di governo delle aziende;
  • introdurre un rapporto più strutturato con i comuni attraverso la conferenza dei sindaci;
  • destinare i risparmi conseguiti al finanziamento delle attività istituzionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Organi consultivi e rapporti con la Regione

La Giunta regionale, nello svolgimento delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica, soprattutto su bilanci, programmi, alienazione del patrimonio e canoni, si avvale di un organo consultivo composto da:

  • direttori delle ATER;
  • rappresentanti dell’ANCI;
  • rappresentanti dei comuni capoluogo;
  • rappresentanti dell’UPI;
  • rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Statuto e atti di indirizzo

Lo Statuto delle ATER è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. La Giunta, sentita la commissione consiliare competente, approva anche gli atti di indirizzo per:

  • la stesura del regolamento di amministrazione e contabilità;
  • il regolamento organizzativo;
  • la dotazione organica del personale.

Nuovo assetto degli organi dell’ATER

La legge sostituisce il modello collegiale precedente con una struttura essenziale. Gli organi dell’ATER sono soltanto:

  • il direttore generale;
  • il revisore unico dei conti.

Sono quindi abrogate le precedenti figure di governo collegiale e viene superato il modello fondato sul consiglio di amministrazione.

Conferenza dei sindaci

È istituita la conferenza dei sindaci dei comuni compresi nel territorio provinciale, con funzioni di partecipazione al processo di pianificazione delle attività delle ATER tramite pareri e proposte. Il suo funzionamento è demandato a un regolamento regionale che disciplina anche:

  • modalità di scelta del presidente;
  • formazione dell’esecutivo;
  • ponderazione del voto dei sindaci in base alla rappresentanza.

Per la prima costituzione, il sindaco del comune capoluogo deve individuare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge le modalità di convocazione e di primo funzionamento.

Direttore generale: funzioni e poteri

Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Azienda e tutti i poteri di amministrazione. In particolare:

  • attua gli indirizzi regionali e risponde del raggiungimento degli obiettivi;
  • approva regolamento di amministrazione e contabilità, regolamento e dotazione organica del personale sulla base degli indirizzi della Giunta regionale;
  • adotta piani annuali e pluriennali, bilancio preventivo e consuntivo, sentita la conferenza dei sindaci;
  • presiede le commissioni di gara nelle procedure ad evidenza pubblica;
  • approva atti organizzativi e di spesa, stipula contratti, cura acquisti in economia e spese di funzionamento;
  • dirige il personale e organizza i servizi;
  • trasmette annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione dettagliata sulle attività svolte.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal dirigente vicario.

Reclutamento, durata e revoca del direttore generale

Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale secondo la disciplina regionale sulle nomine a pubblici incarichi. Il rapporto è a tempo determinato e termina al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale. L’incarico può essere revocato dalla Giunta regionale con atto motivato.

Revisore unico dei conti

Il revisore unico dei conti di ciascuna ATER è nominato dalla Giunta regionale tra esperti in amministrazione e contabilità, mediante estrazione a sorte tra gli iscritti nel registro dei revisori e nell’elenco istituito presso l’azienda e disciplinato con regolamento. Con le stesse modalità sono nominati due revisori supplenti.

La durata dell’incarico termina al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale. Il revisore ha inoltre l’obbligo di segnalare immediatamente al Presidente della Giunta regionale le gravi irregolarità nella gestione e di fornire ogni informazione richiesta.

Comitato tecnico

Presso ciascuna ATER resta previsto un comitato tecnico con funzioni consultive. Esso:

  • esprime pareri ed è convocato dal direttore generale d’ufficio o su richiesta degli enti interessati;
  • è costituito con provvedimento del direttore generale;
  • resta in carica per la durata dello stesso direttore generale.

Sono confermati i compiti consultivi già attribuiti alle commissioni tecniche previgenti e l’obbligo di parere su atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata, sulla congruità economica dei programmi, sul superamento dei massimali di costo e sugli atti gestionali per la realizzazione delle opere.

Abrogazioni

La legge abroga diverse disposizioni della normativa regionale previgente, in particolare:

  • articoli 8, 9, 10 e 14 della legge regionale n. 10/1995;
  • l’articolo 17, comma 1, numero l), e comma 2, della medesima legge;
  • l’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;
  • l’articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

Disposizioni transitorie

I riferimenti al consiglio di amministrazione delle ATER contenuti nella legislazione vigente, alla data di entrata in vigore della legge, si intendono riferiti al direttore generale o agli altri organi competenti secondo la nuova disciplina.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio regionale le proposte di nuovo statuto e degli atti di indirizzo previsti dalla riforma.

Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato. Se occorre sostituirli, i nuovi incarichi non possono comunque superare la scadenza originariamente prevista.

Destinazione dei risparmi

I risparmi derivanti dall’attuazione della legge devono essere destinati dalle ATER al finanziamento delle attività indicate alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 5 della legge regionale n. 10/1995, cioè alle attività istituzionali dell’ente in materia di edilizia residenziale pubblica.

Valutazione di attualità

La disciplina ha natura organizzativa e, nella sua parte sostanziale, conserva interesse soprattutto per la governance delle ATER venete e per i rapporti con la Regione e i comuni. Tuttavia alcune previsioni transitorie sono ormai esaurite perché collegate all’entrata in vigore della legge e alla prima applicazione della riforma.

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