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Legge

L.R. Veneto 16/2013

Modifica della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013".

Normativa regionaleL.R. Veneto 16/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 16/2013 modifica il comma 4 dell’art. 11 della l.r. n. 3/2013: il contributo per l’impiego di disoccupati in lavori di pubblica utilità può essere erogato al lavoratore anche tramite soggetti attuatori individuati dal Comune, fino a 5.000 euro, con integrazione comunale almeno pari al 10% del finanziamento regionale.

Modifica della disciplina regionale sui contributi per lavori di pubblica utilità e sostegni sociali

Modifica della disciplina sui contributi per lavori di pubblica utilità e sostegni sociali

La legge regionale del Veneto n. 16 del 28 giugno 2013 interviene in modo puntuale sulla legge finanziaria regionale 2013, modificando la disciplina degli interventi a favore dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà. L’obiettivo è rendere più agevole l’erogazione del contributo per i lavori di pubblica utilità, superando criticità operative per i Comuni.

Contenuto della modifica

La modifica riguarda il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. n. 3/2013. La disciplina risultante stabilisce che il contributo richiesto dal Comune o da un’aggregazione di Comuni, in relazione alle esigenze di impiego, è corrisposto:

  • al lavoratore direttamente; oppure
  • per il tramite di uno o più soggetti attuatori beneficiari del contributo regionale, individuati dal Comune mediante procedura conforme alla normativa vigente.

Il contributo resta riconosciuto fino a un importo massimo di 5.000 euro ed è integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per cento del finanziamento regionale.

Ambito applicativo e finalità

L’intervento si inserisce nel sistema regionale di sostegno ai disoccupati e alle famiglie in difficoltà previsto dall’art. 11 della l.r. n. 3/2013. In particolare, la norma incide sul finanziamento dei lavori di pubblica utilità svolti presso Comuni, enti strumentali o società partecipate, con la finalità di consentire una gestione più flessibile dell’erogazione del contributo e di evitare ostacoli connessi ai vincoli di bilancio degli enti locali.

Disciplina regionale dei fondi richiamata

La norma modificata si colloca in un quadro più ampio di interventi regionali che comprende:

  • un fondo per l’impiego di disoccupati in lavori di pubblica utilità;
  • un fondo per contributi a persone e famiglie per spese mediche, utenze e altre necessità individuate dai Comuni;
  • un fondo per il pagamento del canone di affitto dell’abitazione principale;
  • un fondo a favore delle famiglie di imprenditori in gravi condizioni socio-economiche.

Per il fondo destinato ai lavori di pubblica utilità, la Giunta regionale deve stabilire i criteri di riparto ai Comuni; i Comuni possono graduare l’ammontare del contributo in base al reddito del nucleo familiare e al grado di disagio del lavoro svolto.

Destinatari e condizioni del contributo per lavori di pubblica utilità

Il contributo per i lavori di pubblica utilità è riconosciuto a lavoratori che presentino cumulativamente queste condizioni:

  • età non inferiore a 35 anni;
  • licenziamento, cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, oppure esaurimento del trattamento di disoccupazione;
  • esaurimento anche della mobilità ordinaria o in deroga;
  • assenza di trattamento pensionistico.

Aspetti finanziari e scadenze

La legge richiama la quantificazione complessiva degli oneri prevista dall’art. 11 della l.r. n. 3/2013 per l’esercizio 2013. Per i vari fondi sono indicate specifiche coperture a valere sul bilancio di previsione 2013.

Sono inoltre previsti termini per l’adozione degli atti attuativi della Giunta regionale, tra cui:

  • 30 giorni per i criteri di riparto ai Comuni del fondo per i lavori di pubblica utilità;
  • 60 giorni per i criteri relativi ai contributi per famiglie e per l’individuazione degli organismi della rete regionale di solidarietà;
  • 60 giorni per i criteri di assegnazione dei contributi alle famiglie di imprenditori.

Regime temporale

La legge entra in vigore nel 2013 e interviene su una disciplina riferita espressamente all’esercizio finanziario 2013. Ha quindi un ambito sostanzialmente legato a quell’annualità e ai relativi interventi programmati, pur restando formalmente parte del testo consolidato della legge regionale richiamata.

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