L.R. Veneto 16/2013
Modifica della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 16/2013 modifica il comma 4 dell’art. 11 della l.r. n. 3/2013: il contributo per l’impiego di disoccupati in lavori di pubblica utilità può essere erogato al lavoratore anche tramite soggetti attuatori individuati dal Comune, fino a 5.000 euro, con integrazione comunale almeno pari al 10% del finanziamento regionale.
Modifica della disciplina regionale sui contributi per lavori di pubblica utilità e sostegni sociali
Modifica della disciplina sui contributi per lavori di pubblica utilità e sostegni sociali
La legge regionale del Veneto n. 16 del 28 giugno 2013 interviene in modo puntuale sulla legge finanziaria regionale 2013, modificando la disciplina degli interventi a favore dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà. L’obiettivo è rendere più agevole l’erogazione del contributo per i lavori di pubblica utilità, superando criticità operative per i Comuni.
Contenuto della modifica
La modifica riguarda il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. n. 3/2013. La disciplina risultante stabilisce che il contributo richiesto dal Comune o da un’aggregazione di Comuni, in relazione alle esigenze di impiego, è corrisposto:
- al lavoratore direttamente; oppure
- per il tramite di uno o più soggetti attuatori beneficiari del contributo regionale, individuati dal Comune mediante procedura conforme alla normativa vigente.
Il contributo resta riconosciuto fino a un importo massimo di 5.000 euro ed è integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per cento del finanziamento regionale.
Ambito applicativo e finalità
L’intervento si inserisce nel sistema regionale di sostegno ai disoccupati e alle famiglie in difficoltà previsto dall’art. 11 della l.r. n. 3/2013. In particolare, la norma incide sul finanziamento dei lavori di pubblica utilità svolti presso Comuni, enti strumentali o società partecipate, con la finalità di consentire una gestione più flessibile dell’erogazione del contributo e di evitare ostacoli connessi ai vincoli di bilancio degli enti locali.
Disciplina regionale dei fondi richiamata
La norma modificata si colloca in un quadro più ampio di interventi regionali che comprende:
- un fondo per l’impiego di disoccupati in lavori di pubblica utilità;
- un fondo per contributi a persone e famiglie per spese mediche, utenze e altre necessità individuate dai Comuni;
- un fondo per il pagamento del canone di affitto dell’abitazione principale;
- un fondo a favore delle famiglie di imprenditori in gravi condizioni socio-economiche.
Per il fondo destinato ai lavori di pubblica utilità, la Giunta regionale deve stabilire i criteri di riparto ai Comuni; i Comuni possono graduare l’ammontare del contributo in base al reddito del nucleo familiare e al grado di disagio del lavoro svolto.
Destinatari e condizioni del contributo per lavori di pubblica utilità
Il contributo per i lavori di pubblica utilità è riconosciuto a lavoratori che presentino cumulativamente queste condizioni:
- età non inferiore a 35 anni;
- licenziamento, cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, oppure esaurimento del trattamento di disoccupazione;
- esaurimento anche della mobilità ordinaria o in deroga;
- assenza di trattamento pensionistico.
Aspetti finanziari e scadenze
La legge richiama la quantificazione complessiva degli oneri prevista dall’art. 11 della l.r. n. 3/2013 per l’esercizio 2013. Per i vari fondi sono indicate specifiche coperture a valere sul bilancio di previsione 2013.
Sono inoltre previsti termini per l’adozione degli atti attuativi della Giunta regionale, tra cui:
- 30 giorni per i criteri di riparto ai Comuni del fondo per i lavori di pubblica utilità;
- 60 giorni per i criteri relativi ai contributi per famiglie e per l’individuazione degli organismi della rete regionale di solidarietà;
- 60 giorni per i criteri di assegnazione dei contributi alle famiglie di imprenditori.
Regime temporale
La legge entra in vigore nel 2013 e interviene su una disciplina riferita espressamente all’esercizio finanziario 2013. Ha quindi un ambito sostanzialmente legato a quell’annualità e ai relativi interventi programmati, pur restando formalmente parte del testo consolidato della legge regionale richiamata.
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