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Legge

L.R. Veneto 10/2013

Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 10/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina regionale veneta sui veneti nel mondo: ridefinisce destinatari e iniziative, amplia gli interventi culturali e informativi, modifica i contributi per rientro e alloggio, istituisce il Meeting annuale dei giovani veneti all’estero e riorganizza Consulta e associazionismo. Alcune disposizioni sono legate a termini specifici, come il vincolo quinquennale sull’alloggio e l’esercizio 2013 per la copertura finanziaria.

Modifiche alla disciplina veneta sui “veneti nel mondo” e sul rientro in Veneto

Modifiche alla disciplina veneta sui veneti nel mondo

La legge regionale del Veneto n. 10 del 2013 interviene sulla legge regionale n. 2 del 2003, aggiornando la disciplina a favore dei veneti nel mondo e delle iniziative per il rientro. Il provvedimento amplia e rimodula interventi, destinatari, organismi rappresentativi e sostegni economici, con applicazione limitata al territorio della Regione del Veneto.

Finalità e destinatari

La Regione collega espressamente la materia alle finalità statutarie di sviluppo economico e sociale e precisa che gli interventi riguardano:

  • i cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o residenti in un comune veneto per almeno tre anni prima dell’espatrio, con permanenza all’estero di almeno cinque anni consecutivi;
  • il coniuge superstite e i discendenti fino alla terza generazione per le misure di rientro e inserimento;
  • le comunità venete all’estero per le iniziative dirette a mantenere identità e cultura veneta.

Per le iniziative a favore delle comunità all’estero, la Regione può agire direttamente o concedere contributi ad amministrazioni pubbliche, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Nella concessione dei contributi agli organismi e alle associazioni, costituisce criterio preferenziale che la promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all’estero sia la finalità statutaria principale del soggetto richiedente.

Iniziative regionali verso i veneti all’estero

La legge amplia le iniziative rivolte alle comunità venete fuori dal territorio regionale. Le finalità comprendono la diffusione della cultura e dell’identità veneta, il rafforzamento delle relazioni sociali, culturali ed economiche tra Veneto e realtà venete all’estero, lo sviluppo delle professionalità dei giovani all’estero, il sostegno a soggiorni culturali e turismo sociale nel Veneto, i gemellaggi tra comuni e gli accordi tra università, istituzioni scolastiche e associazioni.

Sono inoltre previste:

  • assistenza in caso di particolari eventi socio-politici all’estero;
  • diffusione di pubblicazioni e materiale audiovisivo o radiofonico;
  • riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo;
  • sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione e informazione.

Sportelli informativi, studi e interventi culturali

La Regione può promuovere sportelli informativi a favore dei destinatari delle misure di rientro, con funzione di consulenza e assistenza nelle pratiche di rientro e inserimento nel Veneto. La parte relativa all’incontro domanda-offerta di lavoro è soppressa.

È confermata la possibilità di sostenere studi, indagini e ricerche sul fenomeno migratorio. Le attività culturali vengono orientate in modo specifico anche alla tutela del patrimonio linguistico veneto all’estero.

Contributi per alloggio e rientro

Per i soggetti provenienti dall’estero e residenti nel Veneto da non più di quattro anni, la Regione può concedere un contributo una tantum in conto capitale per:

  • costruire o acquistare un alloggio con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica;
  • eseguire interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria o ampliamento dell’immobile abitativo di proprietà o in usufrutto del nucleo familiare.

La Giunta regionale definisce criteri di attribuzione e modalità per favorire l’accesso delle fasce più deboli. Restano fissate condizioni di tutela dell’uso abitativo:

  • l’alloggio non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e del nucleo familiare per cinque anni dalla concessione del contributo;
  • la violazione comporta la revoca del contributo;
  • le opere possono essere state già eseguite nei due anni precedenti la domanda, purché documentate;
  • la documentazione per la liquidazione va presentata entro il 31 dicembre dell’anno di assegnazione, a pena di decadenza.

La disciplina precedente sulle riserve di alloggi ERP e sulle convenzioni con imprese per agevolare il reperimento di alloggi viene soppressa.

Incentivi all’attività produttiva

La Regione può concedere contributi, anche tramite enti locali, ai soggetti rientrati dall’estero e residenti nel Veneto da non più di due anni che intendano avviare attività produttive singole o cooperativistiche.

Il contributo:

  • è in conto capitale;
  • copre fino al 30% delle spese ammissibili;
  • resta entro i limiti fissati dal programma annuale;
  • non è cumulabile con altri contributi regionali, nazionali o comunitari;
  • si applica nel rispetto della disciplina europea “de minimis”.

I beneficiari devono possedere i requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa.

Interventi socio-assistenziali

Per i soggetti rientrati dall’estero e residenti nel Veneto da almeno un anno e da non più di tre, la Giunta regionale può disporre, in presenza di comprovate situazioni di particolare bisogno, il rimborso totale o parziale di spese di:

  • viaggio, comprese quelle del nucleo familiare che viaggi con il beneficiario o si riunisca entro sei mesi;
  • trasporto di oggetti personali, vestiario, arredo, mobilio e attrezzature;
  • prima sistemazione;
  • trasporto delle salme dall’estero al territorio regionale.

La Giunta individua con proprio provvedimento le situazioni di bisogno e le modalità di rimborso.

Formazione, aggiornamento e soggiorni per i soggetti residenti all’estero

Per i soggetti che intendono mantenere la residenza all’estero, la Regione promuove iniziative di formazione, riqualificazione professionale e aggiornamento culturale a favore di:

  • cittadini italiani emigrati nati nel Veneto o residenti per almeno tre anni in un comune veneto prima dell’espatrio, con permanenza all’estero di almeno cinque anni consecutivi;
  • coniuge superstite e discendenti fino alla quinta generazione.

Per tali soggetti la Regione promuove anche soggiorni culturali, turismo sociale e scambi culturali da realizzarsi in Veneto e nei Paesi dove operano le collettività venete.

Relazioni economico-sociali e informazione

La Regione riconosce e valorizza le relazioni economico-sociali con le realtà imprenditoriali venete all’estero, anche in collaborazione con associazioni, comitati e federazioni del settore.

Sul piano dell’informazione, la Regione sostiene la diffusione di notizie sulle proprie attività e sulla realtà del Veneto, nonché di quotidiani, pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico utili ai veneti nel mondo, e promuove l’informazione di ritorno dalle comunità venete all’estero. È inoltre previsto lo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione e informazione.

Consulta dei veneti nel mondo

La Consulta dei veneti nel mondo viene riorganizzata e rafforzata nella rappresentanza. Ne fanno parte:

  • il Presidente della commissione consiliare competente o un delegato;
  • un rappresentante per ciascun comitato o federazione all’estero;
  • un rappresentante per ciascuna associazione iscritta nel registro regionale;
  • un rappresentante designato dall’ANCI Veneto;
  • un rappresentante delle camere di commercio del Veneto;
  • un rappresentante delle università venete;
  • un rappresentante dei giovani veneti o oriundi veneti entro la quinta generazione, tra i 18 e i 39 anni, designato nel Meeting annuale.

La Consulta è convocata almeno una volta l’anno, preferibilmente in una località del Veneto da individuare di volta in volta nel programma annuale. Ha funzioni propositive per il piano triennale e il programma annuale. La Giunta sostiene le spese di attività e può rimborsare, in tutto o in parte, viaggio e ospitalità dei partecipanti, salvo diverso rimborso da parte dell’ente di appartenenza.

Meeting annuale dei giovani veneti all’estero

È istituito il Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero, finalizzato a valorizzare il ruolo della componente giovanile dell’associazionismo.

Il Meeting:

  • si svolge ogni anno in una località individuata dalla Giunta, sentita la Consulta;
  • coinvolge giovani veneti e oriundi veneti entro la quinta generazione, di età tra 18 e 39 anni, attivi nell’associazionismo;
  • prevede la designazione, da parte di ciascuna associazione, comitato o federazione iscritti ai registri regionali, di un giovane avente i requisiti;
  • può essere finanziato dalla Giunta, che può anche rimborsare viaggio e ospitalità nei limiti stabiliti con successiva deliberazione.

Riconoscimenti e associazionismo

La Giunta regionale conferisce riconoscimenti agli emigrati veneti che abbiano onorato il Veneto nel mondo, secondo criteri e modalità definiti con apposito provvedimento.

In materia di associazionismo, la Regione valorizza il ruolo delle associazioni operanti in Veneto e all’estero. Sono istituiti registri regionali per:

  • associazioni con sede in Veneto attive da almeno tre anni;
  • circoli all’estero con almeno cinquanta iscritti e attività continuativa da almeno tre anni;
  • comitati o federazioni all’estero attivi da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli del relativo Stato.

È inoltre istituito un elenco per le aggregazioni estere con meno di cinquanta iscritti, con modalità di iscrizione fissate dalla Giunta. Alle associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti ai registri possono essere concessi contributi per le iniziative previste dalla legge e, per associazioni, comitati e federazioni di cui alle lettere a) e c), anche contributi annuali per spese di funzionamento strettamente connesse all’attività associativa e documentate.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e finanza

La nuova disciplina sui circoli con almeno cinquanta iscritti si applica anche ai circoli già iscritti al momento dell’entrata in vigore della legge. Sono inoltre abrogati:

  • l’articolo 6 e l’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2003;
  • l’articolo 48 della legge regionale n. 13 del 2012.

La legge quantifica gli oneri per l’esercizio 2013 in:

  • euro 165.000 per spese correnti, a carico dell’UPB U0170 “Iniziative per gli emigrati veneti”;
  • euro 50.000 per spese d’investimento, a carico dell’UPB U0081 “Interventi nel campo delle abitazioni per i veneti rimpatriati”.

Valutazione di attualità

La legge non appare deprecata, perché modifica una disciplina regionale ancora potenzialmente utile in materia di rapporti con i veneti nel mondo, rientro, associazionismo e sostegni economici. Restano tuttavia storicizzati gli stanziamenti riferiti al solo esercizio 2013 e alcune misure operano con limiti temporali specifici, come il vincolo quinquennale sull’alloggio e le finestre di residenza previste per i beneficiari.

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