L.R. Veneto 10/2013
Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina regionale veneta sui veneti nel mondo: ridefinisce destinatari e iniziative, amplia gli interventi culturali e informativi, modifica i contributi per rientro e alloggio, istituisce il Meeting annuale dei giovani veneti all’estero e riorganizza Consulta e associazionismo. Alcune disposizioni sono legate a termini specifici, come il vincolo quinquennale sull’alloggio e l’esercizio 2013 per la copertura finanziaria.
Modifiche alla disciplina veneta sui “veneti nel mondo” e sul rientro in Veneto
Modifiche alla disciplina veneta sui veneti nel mondo
La legge regionale del Veneto n. 10 del 2013 interviene sulla legge regionale n. 2 del 2003, aggiornando la disciplina a favore dei veneti nel mondo e delle iniziative per il rientro. Il provvedimento amplia e rimodula interventi, destinatari, organismi rappresentativi e sostegni economici, con applicazione limitata al territorio della Regione del Veneto.
Finalità e destinatari
La Regione collega espressamente la materia alle finalità statutarie di sviluppo economico e sociale e precisa che gli interventi riguardano:
- i cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o residenti in un comune veneto per almeno tre anni prima dell’espatrio, con permanenza all’estero di almeno cinque anni consecutivi;
- il coniuge superstite e i discendenti fino alla terza generazione per le misure di rientro e inserimento;
- le comunità venete all’estero per le iniziative dirette a mantenere identità e cultura veneta.
Per le iniziative a favore delle comunità all’estero, la Regione può agire direttamente o concedere contributi ad amministrazioni pubbliche, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Nella concessione dei contributi agli organismi e alle associazioni, costituisce criterio preferenziale che la promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all’estero sia la finalità statutaria principale del soggetto richiedente.
Iniziative regionali verso i veneti all’estero
La legge amplia le iniziative rivolte alle comunità venete fuori dal territorio regionale. Le finalità comprendono la diffusione della cultura e dell’identità veneta, il rafforzamento delle relazioni sociali, culturali ed economiche tra Veneto e realtà venete all’estero, lo sviluppo delle professionalità dei giovani all’estero, il sostegno a soggiorni culturali e turismo sociale nel Veneto, i gemellaggi tra comuni e gli accordi tra università, istituzioni scolastiche e associazioni.
Sono inoltre previste:
- assistenza in caso di particolari eventi socio-politici all’estero;
- diffusione di pubblicazioni e materiale audiovisivo o radiofonico;
- riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo;
- sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione e informazione.
Sportelli informativi, studi e interventi culturali
La Regione può promuovere sportelli informativi a favore dei destinatari delle misure di rientro, con funzione di consulenza e assistenza nelle pratiche di rientro e inserimento nel Veneto. La parte relativa all’incontro domanda-offerta di lavoro è soppressa.
È confermata la possibilità di sostenere studi, indagini e ricerche sul fenomeno migratorio. Le attività culturali vengono orientate in modo specifico anche alla tutela del patrimonio linguistico veneto all’estero.
Contributi per alloggio e rientro
Per i soggetti provenienti dall’estero e residenti nel Veneto da non più di quattro anni, la Regione può concedere un contributo una tantum in conto capitale per:
- costruire o acquistare un alloggio con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica;
- eseguire interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria o ampliamento dell’immobile abitativo di proprietà o in usufrutto del nucleo familiare.
La Giunta regionale definisce criteri di attribuzione e modalità per favorire l’accesso delle fasce più deboli. Restano fissate condizioni di tutela dell’uso abitativo:
- l’alloggio non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e del nucleo familiare per cinque anni dalla concessione del contributo;
- la violazione comporta la revoca del contributo;
- le opere possono essere state già eseguite nei due anni precedenti la domanda, purché documentate;
- la documentazione per la liquidazione va presentata entro il 31 dicembre dell’anno di assegnazione, a pena di decadenza.
La disciplina precedente sulle riserve di alloggi ERP e sulle convenzioni con imprese per agevolare il reperimento di alloggi viene soppressa.
Incentivi all’attività produttiva
La Regione può concedere contributi, anche tramite enti locali, ai soggetti rientrati dall’estero e residenti nel Veneto da non più di due anni che intendano avviare attività produttive singole o cooperativistiche.
Il contributo:
- è in conto capitale;
- copre fino al 30% delle spese ammissibili;
- resta entro i limiti fissati dal programma annuale;
- non è cumulabile con altri contributi regionali, nazionali o comunitari;
- si applica nel rispetto della disciplina europea “de minimis”.
I beneficiari devono possedere i requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa.
Interventi socio-assistenziali
Per i soggetti rientrati dall’estero e residenti nel Veneto da almeno un anno e da non più di tre, la Giunta regionale può disporre, in presenza di comprovate situazioni di particolare bisogno, il rimborso totale o parziale di spese di:
- viaggio, comprese quelle del nucleo familiare che viaggi con il beneficiario o si riunisca entro sei mesi;
- trasporto di oggetti personali, vestiario, arredo, mobilio e attrezzature;
- prima sistemazione;
- trasporto delle salme dall’estero al territorio regionale.
La Giunta individua con proprio provvedimento le situazioni di bisogno e le modalità di rimborso.
Formazione, aggiornamento e soggiorni per i soggetti residenti all’estero
Per i soggetti che intendono mantenere la residenza all’estero, la Regione promuove iniziative di formazione, riqualificazione professionale e aggiornamento culturale a favore di:
- cittadini italiani emigrati nati nel Veneto o residenti per almeno tre anni in un comune veneto prima dell’espatrio, con permanenza all’estero di almeno cinque anni consecutivi;
- coniuge superstite e discendenti fino alla quinta generazione.
Per tali soggetti la Regione promuove anche soggiorni culturali, turismo sociale e scambi culturali da realizzarsi in Veneto e nei Paesi dove operano le collettività venete.
Relazioni economico-sociali e informazione
La Regione riconosce e valorizza le relazioni economico-sociali con le realtà imprenditoriali venete all’estero, anche in collaborazione con associazioni, comitati e federazioni del settore.
Sul piano dell’informazione, la Regione sostiene la diffusione di notizie sulle proprie attività e sulla realtà del Veneto, nonché di quotidiani, pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico utili ai veneti nel mondo, e promuove l’informazione di ritorno dalle comunità venete all’estero. È inoltre previsto lo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione e informazione.
Consulta dei veneti nel mondo
La Consulta dei veneti nel mondo viene riorganizzata e rafforzata nella rappresentanza. Ne fanno parte:
- il Presidente della commissione consiliare competente o un delegato;
- un rappresentante per ciascun comitato o federazione all’estero;
- un rappresentante per ciascuna associazione iscritta nel registro regionale;
- un rappresentante designato dall’ANCI Veneto;
- un rappresentante delle camere di commercio del Veneto;
- un rappresentante delle università venete;
- un rappresentante dei giovani veneti o oriundi veneti entro la quinta generazione, tra i 18 e i 39 anni, designato nel Meeting annuale.
La Consulta è convocata almeno una volta l’anno, preferibilmente in una località del Veneto da individuare di volta in volta nel programma annuale. Ha funzioni propositive per il piano triennale e il programma annuale. La Giunta sostiene le spese di attività e può rimborsare, in tutto o in parte, viaggio e ospitalità dei partecipanti, salvo diverso rimborso da parte dell’ente di appartenenza.
Meeting annuale dei giovani veneti all’estero
È istituito il Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero, finalizzato a valorizzare il ruolo della componente giovanile dell’associazionismo.
Il Meeting:
- si svolge ogni anno in una località individuata dalla Giunta, sentita la Consulta;
- coinvolge giovani veneti e oriundi veneti entro la quinta generazione, di età tra 18 e 39 anni, attivi nell’associazionismo;
- prevede la designazione, da parte di ciascuna associazione, comitato o federazione iscritti ai registri regionali, di un giovane avente i requisiti;
- può essere finanziato dalla Giunta, che può anche rimborsare viaggio e ospitalità nei limiti stabiliti con successiva deliberazione.
Riconoscimenti e associazionismo
La Giunta regionale conferisce riconoscimenti agli emigrati veneti che abbiano onorato il Veneto nel mondo, secondo criteri e modalità definiti con apposito provvedimento.
In materia di associazionismo, la Regione valorizza il ruolo delle associazioni operanti in Veneto e all’estero. Sono istituiti registri regionali per:
- associazioni con sede in Veneto attive da almeno tre anni;
- circoli all’estero con almeno cinquanta iscritti e attività continuativa da almeno tre anni;
- comitati o federazioni all’estero attivi da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli del relativo Stato.
È inoltre istituito un elenco per le aggregazioni estere con meno di cinquanta iscritti, con modalità di iscrizione fissate dalla Giunta. Alle associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti ai registri possono essere concessi contributi per le iniziative previste dalla legge e, per associazioni, comitati e federazioni di cui alle lettere a) e c), anche contributi annuali per spese di funzionamento strettamente connesse all’attività associativa e documentate.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e finanza
La nuova disciplina sui circoli con almeno cinquanta iscritti si applica anche ai circoli già iscritti al momento dell’entrata in vigore della legge. Sono inoltre abrogati:
- l’articolo 6 e l’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2003;
- l’articolo 48 della legge regionale n. 13 del 2012.
La legge quantifica gli oneri per l’esercizio 2013 in:
- euro 165.000 per spese correnti, a carico dell’UPB U0170 “Iniziative per gli emigrati veneti”;
- euro 50.000 per spese d’investimento, a carico dell’UPB U0081 “Interventi nel campo delle abitazioni per i veneti rimpatriati”.
Valutazione di attualità
La legge non appare deprecata, perché modifica una disciplina regionale ancora potenzialmente utile in materia di rapporti con i veneti nel mondo, rientro, associazionismo e sostegni economici. Restano tuttavia storicizzati gli stanziamenti riferiti al solo esercizio 2013 e alcune misure operano con limiti temporali specifici, come il vincolo quinquennale sull’alloggio e le finestre di residenza previste per i beneficiari.
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