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Legge

L.R. Veneto 15/2013

Modifiche della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito" e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 15/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 15/2013 riforma la disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario: introduce tre fasce ISEE con importi da 120 a 160 euro, aggiorna annualmente il tetto massimo dal 2014-2015 e semplifica le disposizioni sulle modalità di pagamento. È una legge di modifica ancora rilevante per la disciplina della tassa universitaria regionale.

Modifiche alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Modifiche alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario in Veneto

La legge regionale del Veneto n. 15 del 2013 interviene sulla disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dalla legge regionale n. 15 del 1996. Il provvedimento ridefinisce gli importi in base alla situazione economica dello studente, aggiorna le regole di adeguamento del tetto massimo e modifica alcune disposizioni sulle modalità di versamento.

Articolazione della tassa in tre fasce reddituali

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolata in tre fasce collegate all’ISEE dello studente, in attuazione della normativa statale richiamata dalla legge regionale.

  • Prima fascia: da 120,00 euro a 139,99 euro, per studenti con indicatore di situazione economica equivalente non superiore al livello minimo previsto per l’accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario.
  • Seconda fascia: da 140,00 euro a 159,99 euro, per studenti con indicatore superiore al livello minimo.
  • Terza fascia: importo fisso di 160,00 euro, per studenti con indicatore superiore al doppio del livello minimo.

Per le prime due fasce l’importo non è fisso, ma varia in modo proporzionale in funzione dell’ISEE. La disciplina è riferita agli studenti iscritti a corsi di studio di università statali e legalmente riconosciute, istituti universitari e istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.

Obbligo di versamento e verifica all’iscrizione

La tassa è dovuta alla Regione Veneto per l’intero importo dovuto secondo la fascia applicabile. Le università e gli istituti interessati devono accettare immatricolazioni e iscrizioni solo previa verifica del versamento della tassa.

Aggiornamento annuale del limite massimo

A decorrere dall’anno accademico 2014-2015, il limite massimo della tassa regionale è aggiornato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno sulla base del tasso di inflazione programmato relativo all’anno solare di inizio dell’anno accademico. L’aggiornamento avviene con arrotondamento all’euro: per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.

Modalità di pagamento e riscossione

La legge interviene anche sulla disciplina delle modalità di pagamento, sopprimendo il richiamo alle sanzioni per omesso versamento e coordinando il testo con la normativa regionale sulla riscossione. Resta ferma la riscossione diretta da parte della Regione, con possibilità di pagamento tramite conto corrente postale della tesoreria regionale o, mediante convenzione autorizzata dalla Giunta, tramite università, istituti universitari o enti competenti.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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