L.R. Veneto 12/2013
Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 12/2013 semplifica la disciplina degli allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi, abrogando l’obbligo del registro di carico e scarico e ampliando il riconoscimento degli anelli di federazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione. Le nuove metodologie di rilevazione dei dati decorrono dalla prima stagione venatoria successiva all’entrata in vigore.
Modifica della disciplina sugli allevamenti di uccelli da richiamo per la caccia
Modifica della disciplina sugli allevamenti di uccelli da richiamo
La legge regionale del Veneto n. 12 del 2013 interviene sulla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, con l’obiettivo di semplificare la gestione degli allevamenti di uccelli appartenenti a specie cacciabili da utilizzare come richiami vivi. La disciplina resta circoscritta al territorio della Regione Veneto e incide in particolare sull’allegato C della legge sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio.
Semplificazione degli adempimenti per gli allevatori
Viene abrogata la lettera c) del comma 1 dell’allegato C, eliminando l’obbligo per l’allevatore di dotarsi di un registro vidimato dalla Provincia da esibire in caso di ispezione. Con tale abrogazione non è più richiesto annotare nel registro:
- il numero dell’anello di ciascun soggetto;
- l’eventuale decesso dei soggetti detenuti e la riconsegna dell’anello alla Provincia;
- i nominativi delle persone a cui i soggetti sono ceduti.
Resta invece ferma la documentazione delle movimentazioni mediante i certificati/ricevute di provenienza rilasciati all’acquirente.
Identificazione dei soggetti allevati e documentazione di cessione
La disciplina conferma che gli uccelli allevati devono essere identificati mediante anelli inamovibili numerati forniti dalla Provincia per i riproduttori e per i pullus. Per la cessione dei soggetti, l’allevatore deve rilasciare all’acquirente una ricevuta-certificato di provenienza su moduli vidimati dalla Provincia, con indicazione di:
- specie;
- numero dell’anello;
- nominativo dell’allevatore;
- nominativo dell’acquirente.
Il sistema di identificazione continua quindi a fondarsi sugli anelli e sulla documentazione di cessione, non più sul registro di allevamento.
Riconoscimento di federazioni e confederazioni ornitologiche
Il comma 1 bis dell’allegato C viene integrato prevedendo che, oltre alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV), possano essere considerate anche altre federazioni o confederazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione. In tal caso, l’anello inamovibile previsto per i soggetti allevati corrisponde a quello usato dalla federazione o confederazione riconosciuta e il numero progressivo del soggetto allevato coincide con quello assegnato da tali organismi.
La Giunta regionale è incaricata di definire i criteri e le procedure per il riconoscimento di tali federazioni o confederazioni, al fine di consentire l’equiparazione degli anelli e lo svolgimento delle correlate funzioni amministrative.
Rilevazione dei dati e decorrenza
La Giunta regionale deve inoltre individuare le metodologie per la rilevazione:
- della consistenza del patrimonio di richiami vivi disponibili;
- del fabbisogno di richiami vivi di cattura per l’esercizio dell’attività venatoria.
Tali effetti decorrono dalla prima stagione venatoria successiva alla data di entrata in vigore della legge.
Ambito temporale e utilità applicativa
La legge è una novella puntuale su una disciplina ancora esistente, ma riguarda adempimenti e assetti organizzativi specifici degli allevamenti di richiami vivi. Rimane rilevante per la gestione dei rapporti con la Provincia e con eventuali federazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione, soprattutto per quanto concerne identificazione dei capi, certificazione di provenienza e criteri di riconoscimento degli organismi abilitati.
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