Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8557/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento M_D -OMISSIS- REG2024 -OMISSIS-20-09-2024 notificato in data 20 settembre 2024 con il quale il Ministero della Difesa ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta per il reclutamento, per il 2024, di 4230 volontari in ferma prefissata quadriennale; - del bando di concorso del 1.2.2024 nella parte in cui agli art. 2 comma 1lett. g, art. 2 comma 3 e art.17, prevede quale requisito di partecipazione al concorso il non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e la conseguente esclusione in caso di mancanza del requisito; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10.4.2025: mancata ammissione in graduatoria con riserva;

Giustizia amministrativa202412225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per la pendenza di un procedimento penale e mancato inserimento nella graduatoria di merito

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.230 volontari in ferma prefissata quadriennale, fondato sulla pendenza a suo carico di un procedimento penale per delitto non colposo, nonché le disposizioni del bando che richiedevano, quale requisito di partecipazione, di non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. A seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, il ricorrente ha superato le prove concorsuali, ma non è stato inserito nella graduatoria di merito. Con motivi aggiunti ha impugnato tale mancato inserimento e il diniego dell'Amministrazione, deducendo sostanzialmente il diritto all'ammissione con riserva e all'inserimento in graduatoria. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile tardività dei motivi aggiunti rispetto alla pubblicazione della graduatoria e la mancata notificazione degli stessi ad almeno un controinteressato. Il ricorrente ha dedotto oralmente che la graduatoria non avrebbe leso gli altri candidati, poiché i posti messi a concorso non sarebbero stati integralmente coperti, ma tale circostanza è rimasta indimostrata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti perché notificati il 10 aprile 2025 oltre il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla pubblicazione della graduatoria, approvata il 28 gennaio 2025 e pubblicata il 29 gennaio 2025. Ha inoltre rilevato, quale autonoma ragione processuale, la mancata notificazione dei motivi aggiunti ad almeno un candidato vincitore, controinteressato necessario ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., con conseguente inammissibilità del gravame per violazione dell'obbligo di notificazione a pena di decadenza. La dedotta capienza dei posti non è stata provata e comunque non avrebbe escluso la qualità di controinteressato, poiché l'eventuale inserimento del ricorrente in posizione migliore avrebbe potuto determinare lo scavalcamento di candidati vincitori. L'irricevibilità dei motivi aggiunti ha consolidato la graduatoria e fatto venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso introduttivo contro l'esclusione; quest'ultimo è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate per la natura processuale della decisione. La sentenza non ha deciso nel merito la legittimità del requisito relativo alla pendenza di procedimenti penali, pur dando atto che in sede cautelare era stata prospettata un'interpretazione costituzionalmente orientata del requisito, subordinata alla condizione risolutiva di una sentenza penale definitiva pienamente assolutoria.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 66/2010

    non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi

    La norma è stata richiamata quale base del requisito concorsuale; in sede cautelare era stata prospettata una lettura costituzionalmente orientata, coerente con la presunzione di innocenza, secondo cui il requisito escludente è sottoposto alla condizione risolutiva dell'eventuale sopravvenienza di una sentenza definitiva pienamente assolutoria.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Impone al ricorrente di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato individuato nell'atto impugnato, quando la controversia riguarda un atto generale o rivolto a più destinatari; la mancata notificazione comporta una causa autonoma di inammissibilità o improcedibilità del gravame.

  • artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamati nella sentenza in relazione alla definizione processuale del giudizio.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nell'ordinanza cautelare per fondare l'interpretazione del requisito concorsuale conforme al principio di presunzione di innocenza.

Massime di principio

  • Il termine perentorio di sessanta giorni per impugnare una graduatoria concorsuale decorre dalla sua pubblicazione quando questa costituisce la modalità di conoscenza prevista per i partecipanti; la notificazione successiva rende irricevibile il ricorso o i motivi aggiunti, anche se l'interessato abbia già impugnato il precedente provvedimento di esclusione.
  • Nel giudizio concernente una graduatoria concorsuale, i motivi aggiunti devono essere notificati ad almeno un candidato controinteressato individuabile tra i vincitori o gli altri soggetti potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento; la mancata notificazione integra una violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a. a pena di decadenza.
  • La mancata copertura integrale dei posti banditi non esclude, di per sé, la qualità di controinteressato dei candidati collocati in graduatoria: l'ammissione o il miglior collocamento del ricorrente può comunque comportare lo scavalcamento di altri candidati e incidere sulla loro posizione.
  • Quando l'impugnazione della graduatoria è irricevibile e la graduatoria si consolida, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso originario contro l'esclusione, che deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.