Cassazione Penale, Sentenza n. 15394/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi per cassazione proposti da FRADDOSIO e MINCUZZI avverso la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per omicidio pluriaggravato, porto e detenzione di armi aggravati e furto/rapina aggravata. MINCUZZI deduceva: illegittimità del diniego di separazione delle posizioni processuali in epoca di emergenza epidemiologica; eccezione di incostituzionalità dell'art.36, comma 2, d.l. n.23/2020; mancata motivazione su motivi nuovi; errata valutazione dei riscontri esterni alle dichiarazioni del collaboratore FRADDOSIO (art.192 c.3 c.p.p.), mancanza di riscontri individualizzanti e manifesta illogicità della ricostruzione tecnica (balistica); carenze motivazionali sulle aggravanti (premeditazione e agevolazione mafiosa) e sul trattamento sanzionatorio (atteggianti generiche, pena e misura di sicurezza). FRADDOSIO deduceva: applicazione non congrua e insufficiente nella misura della diminuzione di pena per la circostanza attenuante speciale per la dissociazione (art. 8 I. n.203/91 oggi art.416-bis.1 c.p.), e mancanza di motivazione nel negare le attenuanti generiche nonostante la collaborazione e il distacco dal contesto criminale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso in parte accogliendo i ricorsi: per FRADDOSIO il ricorso è stato ritenuto fondato limitatamente al primo motivo (quantificazione della diminuzione di pena per la circostanza attenuante speciale di dissociazione). La Cassazione ha affermato che tale attenuante si fonda sull'utilità obiettiva della collaborazione e non può essere ridotta sulla base della gravità del reato o della pericolosità dell'autore; ha quindi annullato in parte la sentenza di merito con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Bari per nuovo giudizio sulla misura della diminuzione. Sul resto i motivi di FRADDOSIO sono stati rigettati. Per MINCUZZI la Corte ha accolto motivi principali relativi alla valutazione dei riscontri individualizzanti delle dichiarazioni di FRADDOSIO e MERCURIO: ha ritenuto che la Corte territoriale abbia indebitamente considerato come «convergenti» elementi che in realtà attengono al contesto criminale e non forniscono riscontri individualizzanti sulla partecipazione concreta di MINCUZZI all'esecuzione dell'omicidio; inoltre ha evidenziato divergenze rilevanti sui versamenti per l'acquisto dell'arma e l'assenza di riscontri sul furto della Fiat Brava. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata a carico di MINCUZZI nei confronti dei reati indicati ai capi 1) (omicidio), 2) (detenzione/porto armi) e 4) (furto Fiat Brava) e l'annullamento, con rinvio, del trattamento sanzionatorio relativo al capo 3) (rapina) per carenze motivazionali. Resta invece irrevocabile l'affermazione di responsabilità per MINCUZZI quanto al delitto di rapina indicato al capo 3). La sentenza è quindi annullata in parte e rinviata per nuovo esame su più capi ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Bari.
Norme richiamate
art. 8 I. n. 203/1991 (circostanza attenuante speciale per dissociazione), oggi richiamata come art. 416-bis.1 c.p.
La Corte ha interpretato che la circostanza attenuante speciale per la dissociazione si fonda sull'utilità oggettiva della collaborazione: una volta riconosciuta non può essere diminuita in misura sulla base della gravità del reato o della pericolosità dell'autore; la valutazione della misura della riduzione va fatta esclusivamente in relazione all'utilità obiettiva della collaborazione
art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. (norma di rinvio dell'attenuante speciale)
art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.
Richiamata per precisare i limiti della misura della diminuzione della pena quando è riconosciuta la dissociazione; la Cassazione ha confermato che il giudizio sulla misura deve fondarsi sull'utilità obiettiva della collaborazione
art. 625-bis c.p.
Rilevata quale attenuante già riconosciuta nei gradi di merito a favore di FRADDOSIO e considerata nel calcolo della pena dal giudice di primo grado
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato i criteri di valutazione dei riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori: i riscontri devono essere indipendenti, convergere sul nucleo essenziale del fatto e avere portata individualizzante. Ha censurato l'apprezzamento del giudice di merito che ha ritenuto come riscontro elementi generici di contesto non idonei a individualizzare la responsabilità per il singolo reato
art. 36, comma 2, d.l. n. 23/2020
art. 36, comma 2, d.l. n. 23/2020
La questione processuale sollevata sulla mancata separazione delle posizioni pro tempore per motivi pandemici è stata ritenuta inammissibile in cassazione: il provvedimento di riunione/separazione è decisione discricionaria e in linea generale non impugnabile in cassazione salvo ipotesi di abnormità o violazioni di norme di competenza
art. 83 d.l. n. 18/2020
Normativa richiamata nel ricorso relativo all'emergenza epidemiologica; la Corte non ha ritenuto che le disposizioni giustificassero l'annullamento del diniego di separazione in sede di legittimità
art. 3 Cost.
La censura di violazione del principio di uguaglianza in relazione al diniego di separazione è stata ritenuta non decisiva in cassazione nella valutazione della discrezionalità del giudice di merito
art. 32 Cost.
La tutela della salute invocata per giustificare la separazione delle posizioni non ha determinato, in questa sede di legittimità, la declaratoria di illegittimità del provvedimento di merito; il bilanciamento tra diritti è questione rimessa al giudice del merito
art. 133 cod. pen.
Riferito nella motivazione del giudice di merito ai fini del trattamento sanzionatorio; la Cassazione ha ritenuto che il richiamo generico alla gravità dei fatti e ai precedenti non possa giustificare, da solo, il diniego delle attenuanti generiche quando questi vanno adeguatamente motivati
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per l'introduzione di motivi nuovi; la Corte ha valutato le eccezioni e le motivazioni connesse nel contraddittorio di merito
art. 624 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la norma per dichiarare irrevocabile la sentenza nei confronti di MINCUZZI relativamente all'affermazione di responsabilità per il reato indicato al capo 3) (rapina)
Massime di principio
- La circostanza attenuante speciale per la dissociazione ( collaborazione con la giustizia) si valuta in base all'utilità oggettiva della collaborazione: il giudice non può ridurla sulla base della gravità del reato o della pericolosità dell'autore.
- I 'riscontri esterni' alle dichiarazioni dei collaboratori devono essere indipendenti, convergenti sul nucleo sostanziale del fatto e avere portata individualizzante: elementi generici del contesto o la sola appartenenza al sodalizio non bastano a individualizzare la responsabilità per un atto concreto.
- Le divergenze tra collaboratori non sono necessariamente decisive: il controllo giudiziario richiede valutazione complessiva della coerenza sostanziale e della precisione sui punti essenziali, non la piena sovrapponibilità di ogni dettaglio.
- I provvedimenti di riunione o separazione dei procedimenti sono, di norma, discrezionali e hanno carattere ordinatorio: la loro impugnazione in Cassazione è limitata e non è ammessa se non nel caso di abnormità o violazioni delle norme sulla competenza.
- La Corte d'appello (e il giudice di merito in generale) deve motivare compiutamente la valutazione delle attenuanti e aggravanti; semplici richiami generici alla gravità dei fatti o ai precedenti non sostituiscono una motivazione specifica e logica.
- In casi di insufficiente o contraddittoria motivazione sui riscontri probatori, la Corte di Cassazione può annullare le statuizioni di merito e rinviare per nuovo esame a diversa Sezione, preservando la possibilità di dichiarare irrevocabili le statuizioni che non sono state impugnate o che risultano conformi ai limiti di legge.
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