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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17971/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto da due imputati avverso una sentenza della corte d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè nel quadro del concordato in appello. Un ricorrente lamentava, in modo aspecifico, vizi nella determinazione della pena; l'altro deduceva un'erronea applicazione della legge penale quanto al riconoscimento della continuazione tra i reati anziché dell'assorbimento. La Corte ha rilevato che tali doglianze non sono consentite in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis, perché il sindacato è limitato a questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato; restano invece inammissibili le censure su motivi rinunciati o su vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, le doglianze non rientravano in tali ambiti ammissibili.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; in cassazione sono deducibili solo censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla corrispondenza tra accordo e decisione, non motivi rinunciati o doglianze sulla pena non traducibili in illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 è indicata come doglianza non consentita nel caso di ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.

  • Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01

    Precedente richiamato per ribadire i limiti del ricorso per cassazione contro sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per vizi che investono la validità del consenso delle parti o la conformità della decisione all'accordo.
  • Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi rinunciati con il concordato o che contestano la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Le censure sulla determinazione della pena sono proponibili in cassazione solo se la sanzione risulti illegale, perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in difetto, il motivo è non consentito.
  • Quando il ricorso non deduce vizi rientranti nell'area di sindacato consentita contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la Corte deve dichiararlo inammissibile con le conseguenze accessorie di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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