Tribunale, Sentenza T-585/16
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2017. — Carina Skareby contro Servizio europeo per l'azione esterna. — Funzione pubblica – Funzionari – Libertà di espressione – Dovere di lealtà – Grave pregiudizio agli interessi legittimi dell’Unione – Diniego di autorizzazione alla pubblicazione di un articolo – Invito a modificare il testo – Articolo 17 bis dello Statuto – Oggetto del ricorso – Decisione di rigetto del reclamo amministrativo. — Causa T-585/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di una funzionaria del SEAE che contestava il diniego di pubblicazione di un articolo sulle molestie nelle istituzioni europee. La Corte di primo grado ritiene che i due paragrafi contestati attribuissero alla gerarchia istituzionale condotte generalizzate e lesive della dignità delle persone e delle istituzioni, in violazione del dovere di lealtà. Conseguentemente, la pubblicazione era idonea a compromettere gravemente gli interessi legittimi dell’Unione ai sensi dell’articolo 17 bis dello Statuto. Il Tribunale conclude che il diniego era proporzionato e che non vi è stata violazione della libertà di espressione.
Funzionario SEAE: legittimità del diniego di autorizzazione alla pubblicazione di un articolo per violazione del dovere di lealtà e rischio di grave pregiudizio agli interessi legittimi dell’Unione ex articolo 17 bis dello Statuto.
La questione giuridica
Se il SEAE abbia legittimamente negato l’autorizzazione alla pubblicazione di un articolo, ritenendo che due paragrafi del testo violassero il dovere di lealtà e che la pubblicazione fosse tale da compromettere gravemente gli interessi legittimi dell’Unione; e se tale diniego abbia violato la libertà di espressione del funzionario. In particolare, la causa riguarda: l’interpretazione dei paragrafi contestati; la portata del dovere di lealtà; il rapporto tra libertà di espressione e autorizzazione preventiva alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 17 bis dello Statuto; la necessità o meno di prove a sostegno delle affermazioni contenute nel testo.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che l’articolo 17 bis dello Statuto consente di negare l’autorizzazione alla pubblicazione solo in via eccezionale, quando il testo sia idoneo a compromettere gravemente gli interessi legittimi dell’Unione; nel caso concreto, i paragrafi contestati attribuivano alla gerarchia delle istituzioni europee condotte generalizzate e gravemente reprensibili (molestie sistematiche e assenza di rimedi adeguati), lesive della dignità e dell’immagine delle istituzioni, sicché il diniego del SEAE era giustificato e non lesivo della libertà di espressione. Il Tribunale precisa inoltre che il funzionario non può, invocando la libertà di espressione, oltrepassare il dovere di lealtà sancito dagli articoli 11 e 17 bis dello Statuto.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 17 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 11 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 12 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 12 ter dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 10 della CEDU
- Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
Funzione pubblica – diniego di autorizzazione alla pubblicazione di un articolo da parte del SEAE
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una funzionaria del Servizio europeo per l’azione esterna contro il diniego di autorizzazione a pubblicare un articolo su un giornale internazionale. Il caso ruota attorno all’articolo 17 bis dello Statuto dei funzionari e al bilanciamento tra libertà di espressione e dovere di lealtà verso l’istituzione.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva notificato al SEAE, tramite i propri legali, l’intenzione di pubblicare un testo intitolato "Lettera aperta al cittadino Herman", dedicato al problema delle molestie nelle istituzioni europee. Il SEAE aveva inizialmente negato l’autorizzazione, chiedendo la modifica di due paragrafi ritenuti contrari all’obbligo di lealtà e riservatezza; il reclamo amministrativo della funzionaria era poi stato respinto dall’autorità che ha il potere di nomina.
Contenuto dei paragrafi controversi
Il Tribunale concentra l’analisi sul quinto e sul diciottesimo paragrafo del testo. Nel primo, si descriveva un "modus operandi" della gerarchia delle istituzioni europee che avrebbe consentito ai superiori di molestare sistematicamente alcuni dipendenti e favorirne altri; nel secondo, si affermava che il SEAE dovesse dare l’esempio nell’applicazione interna dei diritti, della trasparenza organizzativa e dello Stato di diritto, altrimenti non sarebbe stato credibile sulla scena internazionale.
Oggetto del ricorso e portata della decisione sul reclamo
Il Tribunale ricorda che, nei procedimenti del personale, il reclamo amministrativo e il suo rigetto fanno parte di una procedura complessa. Pur prendendo atto che la decisione sul reclamo non modificava il contenuto della decisione iniziale, il Tribunale osserva che essa ne integrava la motivazione e ne chiariva il fondamento giuridico; pertanto, la legittimità della decisione di diniego va valutata tenendo conto anche della motivazione del rigetto del reclamo.
Censure relative all’interpretazione del testo
La ricorrente sosteneva che i paragrafi contestati fossero stati letti in modo erroneo dal SEAE: a suo avviso, essi esprimevano solo preoccupazioni e opinioni critiche, senza negare l’esistenza di una politica anti-molestie o affermare l’assenza di rimedi. Il Tribunale respinge questa ricostruzione e ritiene che il testo, letto nel suo contesto, attribuisca alle istituzioni europee una prassi generalizzata e sistematica di molestie, nonché l’assenza di una politica effettiva di contrasto.
Il dovere di lealtà nello Statuto
Richiamando gli articoli 11, 12, 12 ter e 17 bis dello Statuto, il Tribunale afferma che il funzionario deve agire nell’interesse esclusivo dell’Unione e astenersi da condotte che ledano la dignità della funzione e il rispetto dovuto alle istituzioni. La libertà di espressione è riconosciuta, ma resta subordinata al rispetto del dovere di lealtà; tale obbligo non si limita ai compiti strettamente professionali, ma si estende all’intera sfera dei rapporti tra il funzionario e l’Unione.
Valutazione della violazione del dovere di lealtà
Secondo il Tribunale, i paragrafi controversi contenevano affermazioni denigratorie e generalizzanti, idonee a ledere l’onore delle persone che occupano posizioni gerarchiche nelle istituzioni europee e, di riflesso, delle istituzioni stesse. Tali espressioni non erano mere opinioni divergenti, ma formulazioni atte a compromettere la dignità e il rispetto dovuto alle istituzioni, integrando quindi una violazione del dovere di lealtà.
Libertà di espressione e articolo 17 bis dello Statuto
Il Tribunale ribadisce che i funzionari dell’Unione godono della libertà di espressione, anche in relazione ad attività dell’Unione, ma che l’articolo 17 bis, paragrafo 2, impone un’autorizzazione preventiva per pubblicazioni su materie attinenti all’attività dell’Unione. Il diniego è legittimo solo se la pubblicazione è idonea a compromettere gravemente gli interessi legittimi dell’Unione; questa disciplina va interpretata restrittivamente, ma nel caso concreto il criterio risultava soddisfatto.
Proporzionalità e necessità di prove
La ricorrente sosteneva che il SEAE avesse introdotto, di fatto, un requisito di prova per le sue affermazioni. Il Tribunale chiarisce che non si tratta di esigere prove in senso tecnico, bensì di pretendere che accuse così gravi, rivolte in modo vago e generalizzato a una categoria indeterminata di persone, siano sufficientemente precisate e suffragate. Ciò è rilevante perché il testo attribuiva condotte gravemente reprensibili a un insieme indeterminato di soggetti all’interno della gerarchia delle istituzioni.
Interesse legittimo dell’Unione e bilanciamento finale
La tutela delle istituzioni europee da affermazioni idonee a danneggiarne gravemente immagine e dignità è qualificata dal Tribunale come interesse legittimo dell’Unione. Poiché i paragrafi contestati potevano incidere seriamente sull’immagine istituzionale, la pubblicazione del testo era idonea a compromettere gravemente tali interessi. Il Tribunale sottolinea inoltre la proporzionalità della misura, poiché il divieto riguardava solo due paragrafi su ventiquattro, lasciando alla ricorrente la possibilità di ripresentare un testo riveduto.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese. La decisione conferma quindi la legittimità del diniego di pubblicazione adottato dal SEAE e la compatibilità della misura con la libertà di espressione garantita dall’ordinamento dell’Unione.
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