Corte di giustizia, Sentenza C-56/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017. — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP. — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d) – Marchio denominativo dell’Unione europea PORT CHARLOTTE – Domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio – Protezione conferita alle denominazioni di origine anteriori “Porto” e “Port” in forza del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del diritto nazionale – Carattere esauriente della protezione conferita a tali denominazioni di origine – Articolo 118 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 – Nozioni di “uso” e di “evocazione” di una denominazione di origine protetta. — Causa C-56/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva accolto in parte il ricorso dell’IVDP contro il marchio PORT CHARLOTTE. Conferma che la tutela delle denominazioni di origine vinicole prevista dal regolamento n. 1234/2007 è esaustiva e non può essere completata da un diritto nazionale invocato ai fini della nullità di un marchio UE. Nel merito, respinge anche l’argomento dell’evocazione della DOP Porto/Port, ritenendo il segno contestato non idoneo a richiamare il vino di Porto per il pubblico rilevante.
Marchio UE PORT CHARLOTTE: rapporto tra tutela delle denominazioni di origine vinicole e diritto dei marchi, con esclusione di una protezione nazionale aggiuntiva per le DOP rientranti nel regime UE.
La questione giuridica
Se il regime di tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche per i vini previsto dal regolamento n. 1234/2007 abbia carattere uniforme ed esclusivo, così da precludere l’applicazione di ulteriori protezioni nazionali nel contesto dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 207/2009; e se il segno PORT CHARLOTTE costituisca "uso", "evocazione" o sfruttamento della notorietà della denominazione di origine "Porto/Port" ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies del regolamento n. 1234/2007.
Principio di diritto
La Corte afferma che, per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini protette dal regolamento n. 1234/2007, il regime unionale ha carattere uniforme ed esclusivo: esso osta a che la tutela di tali segni, rientranti nel suo ambito di applicazione, sia integrata da un ulteriore sistema di protezione nazionale ai fini dell’articolo 53 del regolamento n. 207/2009. Inoltre, nel caso concreto, il segno PORT CHARLOTTE non integra un uso o un’evocazione della denominazione di origine Porto/Port ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, poiché il pubblico pertinente lo percepisce come riferimento a un porto chiamato Charlotte e non come richiamo al vino di Porto; pertanto il ricorso di nullità va respinto.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 53, paragrafo 1, lettera c), regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 53, paragrafo 2, lettera d), regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (CE) n. 479/2008
- Regolamento (CE) n. 1234/2007
- Articolo 118 ter regolamento (CE) n. 1234/2007
- Articolo 118 septies regolamento (CE) n. 1234/2007
- Articolo 118 decies regolamento (CE) n. 1234/2007
- Articolo 118 terdecies regolamento (CE) n. 1234/2007
- Articolo 118 quaterdecies regolamento (CE) n. 1234/2007
- Articolo 118 quindecies regolamento (CE) n. 1234/2007
- Articolo 118 vicies regolamento (CE) n. 1234/2007
- Articolo 120 quinquies regolamento (CE) n. 1234/2007
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articoli 138, 140 e 184 del regolamento di procedura della Corte
- Sentenza 8 settembre 2009, Budějovický Budvar, C-478/07
- Sentenza 21 gennaio 2016, Viiniverla, C-75/15
Marchio UE PORT CHARLOTTE e tutela delle denominazioni vinicole
La causa riguarda un’impugnazione proposta dall’EUIPO avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della commissione di ricorso sull’azione di nullità del marchio denominativo dell’Unione europea PORT CHARLOTTE. Al centro della controversia vi sono la protezione delle denominazioni di origine "Porto" e "Port" per i vini e il rapporto tra disciplina unionale delle DOP/IGP vitivinicole e diritto nazionale invocato nel contesto del diritto dei marchi.
Fatti e procedimento amministrativo
Il marchio PORT CHARLOTTE era stato chiesto per bevande alcoliche e registrato nel 2007; successivamente la lista dei prodotti è stata limitata al whisky. Nel 2011 l’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio invocando, tra l’altro, le denominazioni di origine "Porto" e "Port", protette sia dal diritto portoghese sia dall’articolo 118 quaterdecies del regolamento n. 1234/2007. La divisione di annullamento e poi la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO hanno respinto la domanda, ritenendo in sostanza che il marchio non utilizzasse né evocasse tali denominazioni.
Sentenza del Tribunale
Il Tribunale ha accolto il terzo motivo e una parte del quarto motivo del ricorso dell’IVDP. In particolare, ha ritenuto che, per le denominazioni di origine vinicole rientranti nel regolamento n. 1234/2007, la tutela è uniforme ed esclusiva e, di conseguenza, la commissione di ricorso avrebbe dovuto applicare anche le regole pertinenti del diritto portoghese che avevano fondato l’inserimento delle denominazioni in E-Bacchus. Ha invece respinto gli altri motivi, compresi quelli relativi all’asserita evocazione della denominazione di origine e alla rilevanza di una presunta registrazione internazionale ai sensi dell’Accordo di Lisbona.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento n. 207/2009, soprattutto l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d);
- il regolamento n. 1234/2007, e in particolare gli articoli 118 ter, 118 septies, 118 terdecies, 118 quaterdecies, 118 quindecies e 118 vicies;
- il regolamento n. 479/2008, i cui considerando servono a interpretare la riforma del settore vitivinicolo;
- la giurisprudenza Budějovický Budvar e Viiniverla.
Ragionamento della Corte sul carattere esaustivo della tutela
La Corte condivide l’impostazione del Tribunale nella parte in cui ha tratto, per analogia con Budějovický Budvar, la conclusione che il regolamento n. 1234/2007 istituisce un sistema di tutela uniforme ed esclusivo per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini. La Corte sottolinea che:
- il regime unionale mira a garantire ai consumatori la qualità e l’autenticità dei prodotti vinicoli legati a una determinata origine geografica;
- la procedura di registrazione è integrata tra livello nazionale e livello UE, e le eventuali deroghe nazionali sono ammesse solo se previste espressamente;
- la protezione transitoria delle denominazioni preesistenti e la possibilità limitata di cancellazione confermano il carattere esauriente del sistema.
Tuttavia, la Corte censura il Tribunale quando ha affermato che tale protezione unionale poteva essere "integrata" da un ulteriore diritto nazionale in applicazione dell’articolo 53 del regolamento n. 207/2009. Poiché la denominazione di origine invocata rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1234/2007, non è ammissibile una protezione nazionale aggiuntiva che venga poi usata come diritto anteriore per ottenere la nullità di un marchio UE.
Uso, evocazione e notorietà del segno PORT CHARLOTTE
Sul merito della tutela sostanziale della denominazione "Porto"/"Port", la Corte respinge l’impugnazione incidentale dell’IVDP. Rileva che le valutazioni del Tribunale sulla percezione del pubblico pertinente sono di fatto e non risultano snaturate. In base a tali valutazioni:
- il segno PORT CHARLOTTE è percepito come unità logica riferita a un porto chiamato Charlotte;
- il pubblico non vi riconosce un riferimento diretto alla denominazione di origine "Porto" o "Port" né al vino di Porto;
- la presenza del termine "port" nel marchio non basta, da sola, a integrare un uso commerciale o un’evocazione ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettere a) e b).
La Corte richiama inoltre che l’evocazione presuppone che il consumatore sia indotto ad associare il prodotto al bene protetto, anche in assenza di rischio di confusione; nel caso concreto, tale nesso non sussiste.
Dispositivo e conseguenze pratiche
La Corte accoglie l’impugnazione principale dell’EUIPO, respinge l’impugnazione incidentale dell’IVDP, annulla la sentenza del Tribunale e, decidendo definitivamente, respinge integralmente il ricorso di primo grado dell’IVDP contro la decisione della commissione di ricorso. L’IVDP è condannato alle spese sostenute dall’EUIPO e dalla Bruichladdich; la Repubblica portoghese e la Commissione sopportano le proprie spese.
Principio operativo per la pratica
Per le DOP/IGP dei vini rientranti nel regolamento n. 1234/2007, il professionista non può invocare, nel quadro della nullità di un marchio UE, una tutela nazionale ulteriore fondata sul diritto interno come se si trattasse di un diritto anteriore autonomo. La verifica dell’uso o dell’evocazione va condotta alla luce del regime unionale e della percezione del consumatore medio, con esito negativo quando il segno contestato è percepito come evocativo di un significato diverso e non del prodotto protetto.
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