Corte di giustizia, Sentenza C-168/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017. — Sandra Nogueira e a. contro Crewlink Ireland Ltd e Miguel José Moreno Osacar contro Ryanair Designated Activity Company. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour du travail de Mons. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 19, punto 2, lettera a) – Nozione di “Luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività” – Settore dell’aviazione – Personale di volo – Regolamento (CEE) n. 3922/91 – Nozione di “base di servizio”. — Cause riunite C-168/16 e C-169/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il problema della competenza giurisdizionale nelle controversie di lavoro di assistenti di volo e personale di cabina impiegati da compagnie aeree. Stabilisce che la "base di servizio" non coincide automaticamente con il luogo abituale di lavoro previsto dal regolamento Bruxelles I, ma è un elemento probatorio importante per individuarlo caso per caso. La decisione tutela la parte debole del rapporto di lavoro e privilegia un criterio autonomo, uniforme e fondato su un insieme di indizi concreti.
Competenza giurisdizionale nelle controversie di lavoro del personale di volo: il "luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività" non coincide automaticamente con la "base di servizio".
La questione giuridica
Se, per stabilire la competenza giurisdizionale nelle controversie individuali di lavoro del personale di volo di una compagnia aerea o ad essa messo a disposizione, la nozione di "luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività" di cui all’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 debba essere equiparata alla nozione di "base di servizio" definita dall’allegato III del regolamento n. 3922/91, e quale rilievo abbia tale base di servizio ai fini dell’individuazione del giudice competente.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, per il personale di volo di una compagnia aerea o messo a disposizione di essa, la nozione di "luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività" non è equiparabile, in via automatica e esclusiva, alla nozione di "base di servizio" dell’allegato III del regolamento n. 3922/91; tuttavia, la base di servizio costituisce un indizio significativo e spesso decisivo nel metodo complessivo di valutazione degli elementi di fatto per individuare il luogo da cui il lavoratore svolge abitualmente le sue attività e, quindi, il giudice territorialmente competente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 21 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Regolamento (CEE) n. 3922/91
- Allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (UE) n. 465/2012
- Convenzione di Chicago del 1944
- Convenzione di Roma del 1980
- Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
Competenza giurisdizionale del lavoro del personale di volo e nozione di base di servizio
La pronuncia, resa su rinvio pregiudiziale della cour du travail de Mons, riguarda due controversie di lavoro promosse da membri del personale di volo contro una società interinale e una compagnia aerea. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 per stabilire quale giudice sia competente nelle controversie individuali di lavoro del personale di cabina e di volo operante nel trasporto aereo internazionale.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C-169/16, Miguel José Moreno Osacar aveva stipulato in Spagna un contratto di lavoro con Ryanair; il contratto prevedeva diritto irlandese, foro irlandese e indicava come sede di lavoro gli aeromobili immatricolati in Irlanda. Tuttavia, la base di servizio era l’aeroporto di Charleroi, in Belgio, dove il lavoratore iniziava e concludeva le giornate lavorative. Dopo le dimissioni, egli ha agito davanti ai giudici belgi per ottenere varie indennità.
Nella causa C-168/16, Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty e José Sanchez-Navarro avevano stipulato contratti con Crewlink Ireland Ltd e venivano distaccati presso Ryanair come personale di cabina. Anche i loro contratti prevedevano diritto irlandese e foro irlandese; pure in questo caso, la base di servizio era Charleroi e i lavoratori iniziavano e concludevano lì la prestazione. Essi hanno adito i giudici belgi per ottenere il pagamento di varie somme.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di "luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività" debba essere assimilata alla nozione di "base di servizio" definita nel regolamento n. 3922/91, tenuto conto delle peculiarità del settore aereo, della necessità di certezza del diritto e della tutela del lavoratore come parte debole. Il giudice osserva che, per il personale di volo, la base di servizio sembra coincidere con il centro effettivo delle attività lavorative.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 19 del regolamento Bruxelles I, che consente al lavoratore di convenire il datore di lavoro, tra l’altro, davanti al giudice del luogo in cui svolge abitualmente la propria attività. Viene richiamato anche l’articolo 21, che limita la validità delle clausole di deroga alla competenza, nonché il considerando 13, relativo alla tutela della parte debole.
Sul piano settoriale, viene esaminato il regolamento n. 3922/91, in particolare l’allegato III, capo Q, dove la "base di servizio" è definita come il luogo designato dall’operatore da cui il membro d’equipaggio normalmente inizia e conclude il servizio. La Corte menziona inoltre il regolamento n. 883/2004 e il regolamento n. 465/2012, che utilizzano la base di servizio nel coordinamento della sicurezza sociale, ma chiarisce che tali strumenti perseguono finalità diverse dal regolamento Bruxelles I. È richiamata anche la convenzione di Chicago, per escludere che la nazionalità dell’aeromobile possa fungere da criterio di collegamento per la competenza giurisdizionale.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che le norme speciali in materia di contratti individuali di lavoro hanno carattere protettivo ed esaustivo: mirano a tutelare il lavoratore, parte debole, consentendogli di adire il giudice più vicino ai propri interessi e limitando la libertà del datore di lavoro di imporre fori convenzionali. Ne consegue che una clausola attributiva di competenza come quella presente nei contratti di causa non è opponibile ai lavoratori, perché non soddisfa i requisiti dell’articolo 21 del regolamento n. 44/2001.
Quanto al criterio di collegamento, la Corte conferma che il "luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività" deve essere interpretato autonomamente e in senso ampio, come il luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore adempie di fatto la parte più importante delle proprie obbligazioni verso il datore di lavoro. Per individuarlo, il giudice nazionale deve adottare un metodo indiziario e considerare tutte le circostanze del caso, tra cui il luogo di partenza e di ritorno delle missioni, il luogo in cui si ricevono istruzioni e si organizza il lavoro, il luogo degli strumenti di lavoro e, per il personale di volo, anche il luogo in cui gli aerei sono stazionati.
La Corte esclude però che la nozione di "base di servizio" possa essere automaticamente equiparata al luogo abituale di lavoro: il regolamento Bruxelles I non rinvia al regolamento n. 3922/91 e i due atti hanno finalità differenti. Tuttavia, la base di servizio resta un indizio molto rilevante, poiché normalmente corrisponde al luogo da cui il personale di volo inizia e conclude sistematicamente la giornata lavorativa, organizza il proprio lavoro quotidiano e stabilisce la propria residenza in prossimità della base.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, per il personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione, il "luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività" non è equiparabile alla "base di servizio" ai sensi del regolamento n. 3922/91. Quest’ultima nozione costituisce tuttavia un indizio significativo per determinare il luogo abituale di lavoro e, quindi, il giudice competente.
Principi affermati
- La competenza in materia di contratti individuali di lavoro va interpretata in modo autonomo e protettivo nei confronti del lavoratore.
- Le clausole di elezione del foro sono valide solo nei limiti rigorosi dell’articolo 21 del regolamento n. 44/2001.
- Nel settore aereo, la base di servizio non coincide automaticamente con il luogo abituale di lavoro, ma è un criterio fattuale di grande rilievo.
- La determinazione del giudice competente richiede una valutazione complessiva degli indizi concreti del rapporto di lavoro, non il mero richiamo formale alla sede dell’aeromobile o al diritto applicabile.
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