Corte di giustizia, Sentenza C-184/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017. — Ovidiu-Mihaita Petrea contro Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Direttiva 2008/115/CE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Soggiorno di un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nonostante un divieto di ingresso nel territorio di tale Stato – Legittimità di un provvedimento di ritiro di un attestato di iscrizione e di un secondo provvedimento di allontanamento dal territorio – Possibilità di avvalersi, a titolo di eccezione, dell’illegittimità di un precedente provvedimento – Obbligo di traduzione. — Causa C-184/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia su una vicenda di ritiro di attestato di iscrizione e di successivo allontanamento di un cittadino romeno rientrato in Grecia nonostante un divieto d’ingresso ancora vigente. Stabilisce che l’attestato UE è un documento dichiarativo, revocabile se rilasciato per errore, e che il nuovo allontanamento può fondarsi sulla sola persistenza del divieto precedente. Precisa inoltre che, nel rispetto delle garanzie più favorevoli della direttiva 2004/38, lo Stato membro può ispirarsi alla procedura della direttiva 2008/115 e che non è obbligatoria la traduzione dell’atto nella lingua dell’interessato in assenza di richiesta.
Ritiro di un attestato di iscrizione e nuovo allontanamento di un cittadino UE ancora colpito da divieto d’ingresso; rapporti tra direttiva 2004/38/CE, direttiva 2008/115/CE, effettività e notifica in lingua comprensibile.
La questione giuridica
Se la direttiva 2004/38/CE osti al ritiro di un attestato di iscrizione erroneamente rilasciato a un cittadino dell’Unione ancora destinatario di un divieto d’ingresso e al successivo allontanamento fondato sulla sola persistenza di tale divieto; se, e a quali condizioni, il cittadino UE possa essere destinatario di un provvedimento di rimpatrio secondo la procedura della direttiva 2008/115/CE; se il principio di effettività consenta di vietare l’eccezione di illegittimità del primo divieto d’ingresso nel giudizio contro il secondo provvedimento; e se l’articolo 30 della direttiva 2004/38/CE imponga la notifica in una lingua comprensibile anche senza richiesta dell’interessato.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che il rilascio di un attestato di iscrizione ai sensi della direttiva 2004/38 ha natura meramente dichiarativa e non crea un legittimo affidamento nel diritto di soggiorno; pertanto, se tale attestato è stato rilasciato per errore a un cittadino dell’Unione ancora colpito da un divieto d’ingresso, lo Stato membro può ritirarlo e adottare un nuovo provvedimento di allontanamento senza dover riesaminare ex novo i presupposti sostanziali dell’originario divieto, bastando la constatazione che esso sia ancora in vigore. Inoltre, le direttive 2004/38 e 2008/115 non impediscono che, nel rispetto delle garanzie più favorevoli della prima, lo Stato membro utilizzi per il cittadino UE la stessa autorità e la stessa procedura previste per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari; il principio di effettività non osta a che, contro il nuovo provvedimento, non si possa far valere l’illegittimità del primo divieto definitivo, purché vi sia stata una reale possibilità di contestarlo tempestivamente; infine, l’articolo 30 della direttiva 2004/38 impone solo che l’interessato comprenda contenuto ed effetti dell’atto, ma non richiede una traduzione in una lingua da lui compresa se non ne ha fatto domanda.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/38/CE
- Articoli 27, 28, 30, 31, 32 e 37 della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 8 della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 15 della direttiva 2004/38/CE
- Direttiva 2008/115/CE
- Articoli 1, 2, 6 e 12 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 49 TFUE
Ritiro di un attestato di iscrizione e nuovo allontanamento di un cittadino UE ancora colpito da divieto d’ingresso
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis in materia di libera circolazione dei cittadini dell’Unione, divieto d’ingresso e garanzie procedurali. La Corte è chiamata a chiarire i rapporti tra la direttiva 2004/38/CE e la direttiva 2008/115/CE in una situazione in cui un cittadino UE è rientrato nello Stato membro ospitante nonostante un divieto d’ingresso ancora efficace.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Petrea, cittadino romeno, era stato condannato in Grecia per concorso in furto e, nel 2011, le autorità elleniche avevano disposto il suo allontanamento verso la Romania, accompagnato dall’iscrizione nel registro degli stranieri indesiderati e nel sistema informativo Schengen fino al 30 ottobre 2018. Nel 2013 egli era rientrato in Grecia e aveva ottenuto un attestato di iscrizione quale cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2004/38. Successivamente, l’amministrazione aveva accertato che il divieto d’ingresso era ancora vigente, ritirato l’attestato e ordinato il rimpatrio in Romania. Il ricorso amministrativo del sig. Petrea era stato respinto, anche sul rilievo che non poteva eccepire l’illegittimità del precedente provvedimento di divieto d’ingresso.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domandava, in sostanza:
- se la direttiva 2004/38 e il principio di tutela del legittimo affidamento ostino al ritiro dell’attestato di iscrizione e a un nuovo allontanamento fondato sulla persistenza del divieto d’ingresso;
- se un simile caso possa essere assimilato a soggiorno irregolare ai sensi della direttiva 2008/115, con conseguente applicazione della relativa procedura;
- se la revoca dell’attestato e il rimpatrio possano essere trattati come un unico atto amministrativo di allontanamento ai sensi degli articoli 27 e 28 della direttiva 2004/38;
- se il principio di effettività consenta di impedire l’eccezione di illegittimità del primo divieto d’ingresso nel giudizio contro il secondo provvedimento;
- se l’articolo 30 della direttiva 2004/38 richieda la notifica in una lingua compresa dall’interessato anche senza richiesta.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2004/38/CE, specialmente gli articoli 8, 15, 27, 28, 30, 31, 32 e 37;
- la direttiva 2008/115/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 6 e 12;
- gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE;
- l’articolo 267 TFUE come base del rinvio.
Ragionamento della Corte sulla natura dell’attestato di iscrizione e sul legittimo affidamento
La Corte ricorda che il diritto di soggiorno del cittadino dell’Unione deriva direttamente dal Trattato e che i documenti di soggiorno hanno natura meramente dichiarativa, non costitutiva. Di conseguenza, l’attestato di iscrizione previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 non può, di per sé, fondare un legittimo affidamento nel diritto di soggiorno, soprattutto se è stato rilasciato per errore. In assenza di precise assicurazioni fornite dall’amministrazione, il principio di tutela del legittimo affidamento non impedisce il ritiro dell’attestato erroneamente rilasciato. La Corte conclude quindi che la direttiva 2004/38 e tale principio non ostano né al ritiro del documento né al nuovo allontanamento basato sulla sola constatazione che il divieto d’ingresso era ancora in vigore.
Ragionamento sulla possibilità di adottare il rimpatrio secondo la procedura della direttiva 2008/115
La Corte osserva che gli Stati membri dispongono di autonomia procedurale nel designare le autorità competenti e nel definire la procedura applicabile, purché non siano violate norme dell’Unione. Nulla nella direttiva 2004/38 vieta che uno Stato membro si ispiri alla direttiva 2008/115 per organizzare la procedura amministrativa di rimpatrio di un cittadino UE, a condizione che siano applicate le misure di recepimento della direttiva 2004/38 più favorevoli all’interessato. Pertanto, non vi è ostacolo a che il provvedimento sia adottato dalle stesse autorità e secondo la medesima procedura prevista per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, purché il trattamento del cittadino dell’Unione non sia meno favorevole di quello imposto dal diritto UE speciale che lo protegge.
Ragionamento sul principio di effettività e sull’eccezione di illegittimità del primo divieto
Quanto al principio di effettività, la Corte ribadisce che le modalità processuali nazionali non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione. In linea di principio, il diritto dell’Unione non impedisce che, contro un atto individuale successivo, non si possa contestare l’illegittimità di un provvedimento precedente divenuto definitivo per scadenza del termine o per rigetto del ricorso. Tuttavia, ciò vale solo se l’interessato ha avuto una reale possibilità di impugnare tempestivamente il primo provvedimento nel rispetto dell’articolo 30 della direttiva 2004/38. Se la notificazione non ha consentito di comprendere contenuto ed effetti dell’atto, il termine di ricorso non può essere considerato utilmente decorso e l’illegittimità del primo provvedimento può ancora essere opposta nel ricorso contro il secondo. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto se il sig. Petrea abbia avuto tale possibilità.
Ragionamento sulla notifica e sulla traduzione
Sulla quinta questione, la Corte chiarisce che l’articolo 30 della direttiva 2004/38 non impone la traduzione automatica del provvedimento in una lingua compresa dall’interessato. La disposizione richiede invece che l’atto sia notificato per iscritto secondo modalità che consentano all’interessato di comprenderne il contenuto e le conseguenze. La Corte richiama anche i lavori preparatori della direttiva e il confronto con l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, che prevede la traduzione su richiesta per i cittadini di paesi terzi. Ne deriva che, per i cittadini dell’Unione, la traduzione non è obbligatoria in assenza di una domanda specifica, purché siano adottate misure idonee a garantire la comprensione effettiva dell’atto.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- la direttiva 2004/38 e il principio di tutela del legittimo affidamento non ostano al ritiro di un attestato di iscrizione erroneamente rilasciato a un cittadino UE ancora colpito da divieto d’ingresso, né a un nuovo allontanamento fondato sulla persistenza di tale divieto;
- la direttiva 2004/38 e la direttiva 2008/115 non ostano all’uso, per il cittadino UE, della stessa autorità e della stessa procedura previste per il rimpatrio degli stranieri irregolari, se si applicano le garanzie più favorevoli della direttiva 2004/38;
- il principio di effettività non impedisce di escludere l’eccezione di illegittimità del primo divieto d’ingresso nel giudizio sul secondo atto, purché vi sia stata la possibilità effettiva di contestare tempestivamente il primo;
- l’articolo 30 della direttiva 2004/38 impone la comprensione del contenuto e degli effetti dell’atto, ma non la sua notifica in una lingua comprensibile se l’interessato non ne ha fatto richiesta.
Principi pratici per il professionista
La pronuncia conferma che l’attestato di iscrizione del cittadino UE non è un titolo costitutivo e che la sua erronea emissione non “sanante” un divieto d’ingresso ancora efficace. In contenzioso, la difesa può ancora incidere sulla legittimità del primo divieto solo se dimostra di non aver avuto una reale possibilità di impugnarlo tempestivamente. Sul piano operativo, gli Stati membri possono utilizzare procedure di rimpatrio analoghe a quelle del diritto sugli stranieri irregolari, ma non possono abbassare il livello di tutela garantito dalla direttiva 2004/38.
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