Corte di giustizia, Sentenza C-18/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 settembre 2017. — K. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem. — Rinvio pregiudiziale – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 9 – Diritto di restare in uno Stato membro durante l’esame della domanda – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b) – Trattenimento – Verifica dell’identità o della cittadinanza – Determinazione degli elementi sui quali si fonda la domanda di protezione internazionale – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6 e 52 – Limitazione – Proporzionalità. — Causa C-18/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto il dubbio di validità sollevato dai giudici olandesi sul trattenimento del richiedente asilo per esigenze di identificazione o di istruttoria della domanda. Ha ritenuto che la misura sia compatibile con il diritto alla libertà sancito dalla Carta, poiché è circoscritta, necessaria e proporzionata, oltre a essere accompagnata da garanzie procedurali stringenti. La Corte ha inoltre chiarito che la valutazione va compiuta alla luce della Carta, pur tenendo conto della CEDU come parametro interpretativo.
Validità dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/33/UE sul trattenimento del richiedente asilo per identificarne l'identità/cittadinanza o per determinare gli elementi della domanda.
La questione giuridica
Se sia valida, alla luce dell'articolo 6 della Carta e dell'articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta, la disposizione della direttiva 2013/33/UE che consente il trattenimento del richiedente asilo: a) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza; b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza trattenimento, in particolare in caso di rischio di fuga, anche considerando il diritto del richiedente a rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda ex direttiva 2013/32/UE e la giurisprudenza CEDU sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera f).
Principio di diritto
L'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/33/UE è valido: il legislatore dell'Unione ha previsto una limitazione del diritto alla libertà conforme all'articolo 52 della Carta, perché fondata su una base legale, circoscritta a motivi tassativi ed eccezionali, accompagnata da garanzie procedurali e giudiziarie, e proporzionata all'obiettivo di assicurare il corretto funzionamento del sistema europeo comune di asilo mediante l'identificazione del richiedente o la determinazione degli elementi della domanda quando non ottenibili altrimenti, in particolare in presenza di rischio di fuga.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 6 TUE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 6 e 52
- Direttiva 2013/32/UE, articoli 9, 13 e 2
- Direttiva 2013/33/UE, articoli 2, 8 e 9
- Direttiva 2011/95/UE, articolo 4
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- CEDU, articolo 5, paragrafo 1, lettera f)
Validità del trattenimento del richiedente asilo per identificazione e istruttoria della domanda
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) in una controversia tra un richiedente protezione internazionale e l'autorità nazionale che ne aveva disposto il trattenimento. La Corte è chiamata a valutare la compatibilità dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/33/UE con il diritto alla libertà di cui all'articolo 6 della Carta.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, cittadino di un paese terzo, era giunto all'aeroporto di Amsterdam Schiphol e, dopo vicende legate al sospetto di uso di un passaporto falso e alla successiva presentazione di una domanda di asilo, era stato trattenuto ai sensi della normativa olandese di attuazione della direttiva 2013/33/UE. Il trattenimento era stato motivato con la necessità di verificarne identità o cittadinanza e di raccogliere elementi utili alla valutazione della domanda, anche in ragione del rischio di fuga. Il giudice nazionale si interrogava sulla validità della disciplina unionale, soprattutto alla luce dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), CEDU e della giurisprudenza della Corte EDU.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama innanzitutto l'articolo 6 della Carta, che tutela il diritto alla libertà e alla sicurezza, e l'articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta, relativo ai limiti ai diritti fondamentali e al coordinamento con la CEDU. Sono poi rilevanti:
- la direttiva 2013/32/UE, in particolare l'articolo 9 sul diritto del richiedente a rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda e l'articolo 13 sull'obbligo di cooperazione;
- la direttiva 2013/33/UE, in particolare l'articolo 8 sul trattenimento e l'articolo 9 sulle garanzie per i richiedenti trattenuti;
- la direttiva 2011/95/UE, articolo 4, sugli elementi da esaminare nella valutazione della domanda di protezione internazionale;
- il regolamento (UE) n. 604/2013, richiamato in relazione al corretto funzionamento del sistema europeo comune di asilo.
Ragionamento della Corte: base legale e ambito della limitazione
La Corte osserva che la direttiva impugnata consente il trattenimento soltanto in circostanze tassative ed eccezionali, e che tale misura costituisce una limitazione del diritto alla libertà dell'articolo 6 della Carta. Tuttavia, la limitazione è prevista da un atto legislativo dell'Unione, non incide sul contenuto essenziale del diritto e si applica solo in presenza di condizioni rigorose.
La Corte sottolinea che i motivi di trattenimento di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), rispondono a finalità specifiche: consentire l'identificazione del richiedente o la verifica della cittadinanza, oppure permettere la determinazione degli elementi della domanda che non potrebbero essere ottenuti senza trattenimento, specialmente se sussiste un rischio di fuga.
Proporzionalità della misura
La Corte ritiene che il trattenimento persegua un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione, ossia il corretto funzionamento del sistema europeo comune di asilo. Tale sistema richiede infatti che le autorità dispongano di informazioni affidabili per accertare chi abbia effettivamente diritto alla protezione internazionale.
Per ritenere la misura proporzionata, la Corte valorizza diversi elementi:
- l'obbligo del richiedente di cooperare con le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2013/32/UE;
- il carattere esaustivo dei motivi di trattenimento elencati dall'articolo 8, paragrafo 3;
- la previsione, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4, del ricorso al trattenimento solo come extrema ratio e previa verifica dell'insufficienza di misure meno coercitive;
- le garanzie procedurali e giurisdizionali dell'articolo 9 della direttiva 2013/33/UE, tra cui il requisito della durata più breve possibile, la motivazione scritta, l'informazione al richiedente e il controllo giurisdizionale rapido.
Rapporto con CEDU e Carta
La Corte chiarisce che il controllo di validità deve essere svolto alla luce della Carta, poiché la CEDU, pur essendo rilevante come parametro interpretativo ex articolo 52, paragrafo 3, non è formalmente integrata nell'ordinamento dell'Unione. Osserva inoltre che la disposizione contestata non si pone in contrasto con il livello di tutela offerto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), CEDU, e che la giurisprudenza della Corte EDU richiamata dal giudice nazionale non induce a una diversa conclusione nel caso di specie.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che dall'esame dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/33/UE non emerge alcun elemento idoneo a incidere sulla sua validità alla luce dell'articolo 6 e dell'articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta. In sostanza, il trattenimento del richiedente asilo per identificarne l'identità/cittadinanza o per acquisire elementi decisivi della domanda, se applicato entro limiti rigorosi e con adeguate garanzie, è compatibile con il diritto dell'Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 set 2017Corte di giustizia, Sentenza C-56/16
- Sentenza · 14 set 2017Corte di giustizia, Sentenza C-132/16
- Sentenza · 14 set 2017Corte di giustizia, Sentenza C-168/16
- Sentenza · 14 set 2017Corte di giustizia, Sentenza C-177/16
- Sentenza · 14 set 2017Corte di giustizia, Sentenza C-184/16
- Sentenza · 14 set 2017Corte di giustizia, Sentenza C-223/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →