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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-177/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017. — Biedrība „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru apvienība contro Konkurences padome. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Nozione di “prezzo non equo” – Compensi riscossi da un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore – Raffronto con le tariffe praticate in altri Stati membri – Scelta degli Stati di riferimento – Criteri di valutazione dei prezzi – Calcolo dell’ammenda. — Causa C-177/16

Giurisprudenza europea62016CJ0177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha confermato che le tariffe di un organismo monopolistico di gestione dei diritti d’autore possono rientrare nell’articolo 102 TFUE e costituire un abuso se risultano sensibilmente superiori a quelle praticate in altri Stati membri. Ha precisato che il confronto può avvenire con Stati confinanti e con altri Stati membri, utilizzando anche l’indice PPA, purché la base di paragone sia omogenea e i mercati di riferimento siano selezionati in modo obiettivo. Ha inoltre chiarito che non esiste una soglia numerica fissa di significatività e che l’organismo può giustificare le differenze con elementi oggettivi sui costi o sulla remunerazione degli autori. Infine, ai fini dell’ammenda, le somme versate agli autori possono essere incluse nel fatturato se costituiscono parte del valore del servizio e se l’inclusione è necessaria per una sanzione effettiva e dissuasiva.

Abuso di posizione dominante da parte di un organismo di gestione collettiva: criteri per qualificare come non equi i compensi per diritti d’autore e per calcolare l’ammenda

La questione giuridica

Se l’articolo 102 TFUE si applichi alle tariffe di un organismo nazionale di gestione dei diritti d’autore che opera in monopolio e gestisce anche diritti di autori stranieri; quali criteri usare per accertare se i prezzi siano "non equi" ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, lettera a), TFUE; se sia legittimo confrontare le tariffe con quelle di Stati confinanti e di altri Stati membri corrette con l’indice PPA, e in quali segmenti di utenti; quale sia la soglia di significatività dello scostamento e quali elementi possano giustificarlo; infine, se, ai fini dell’ammenda, le somme riscosse per remunerare gli autori debbano essere incluse nel fatturato dell’organismo.

Principio di diritto

L’articolo 102 TFUE si applica alle tariffe di un organismo di gestione collettiva che detiene un monopolio e gestisce anche i diritti di autori stranieri, poiché tali tariffe possono incidere sugli scambi tra Stati membri. Per accertare un prezzo non equo ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, lettera a), TFUE è legittimo confrontare le tariffe con quelle di Stati confinanti e di altri Stati membri, purché i mercati di riferimento siano scelti con criteri obiettivi, adeguati e verificabili e il confronto sia omogeneo; l’indice di parità di potere d’acquisto deve essere considerato quando i livelli economici differiscono. La differenza è significativa se è considerevole e persistente; tale indizio può essere superato solo da giustificazioni obiettive relative ai costi di gestione o alla remunerazione dei titolari. Ai fini dell’ammenda, le somme destinate agli autori vanno incluse nel fatturato solo se fanno parte del valore del servizio fornito e se ciò è necessario per garantire una sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 102 TFUE
  • Articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 13 del Konkurences likums

Abuso di posizione dominante e tariffe di un organismo di gestione collettiva

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Augstākā tiesa lettone in una controversia tra l’organismo di gestione collettiva AKKA/LAA e il Konkurences padome, relativo a un’ammenda irrogata per abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Il nodo centrale è la valutazione della eccessività dei compensi richiesti per l’utilizzo pubblico di opere musicali e il corretto calcolo della sanzione amministrativa.

Fatti e procedimento principale

AKKA/LAA è l’unico soggetto autorizzato in Lettonia a concedere licenze onerose per la comunicazione al pubblico di opere musicali e a riscuotere i relativi compensi per autori lettoni e stranieri. Dopo una precedente ammenda del 2008 per tariffe eccessive, l’autorità lettone ha avviato nel 2012 un nuovo esame delle tariffe applicate dal 2011.

L’autorità antitrust ha confrontato le tariffe lettoni con quelle di Estonia e Lituania, nonché con quelle di altri Stati membri corrette mediante l’indice di parità di potere d’acquisto (PPA), ritenendo i compensi lettoni non equi. Ha quindi inflitto un’ammenda calcolata sul fatturato dell’organismo, includendo anche gli importi riscossi per la remunerazione degli autori. Il giudice di primo grado ha confermato l’abuso, ma ha annullato parzialmente la decisione sulla sanzione, escludendo tali importi dal fatturato.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se l’articolo 102 TFUE si applichi alle tariffe di un organismo monopolistico di gestione dei diritti d’autore che riscuote anche compensi per opere straniere;
  • come debba essere accertato il carattere di "prezzi non equi" ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE;
  • se il confronto debba avvenire con Stati confinanti, con altri Stati membri, con correzione tramite indice PPA, e per segmenti di utenti o sulla media;
  • quale sia la soglia di significatività dello scostamento;
  • quali giustificazioni e quali elementi probatori possa addurre l’organismo;
  • se, ai fini dell’ammenda, le somme destinate agli autori debbano entrare nel fatturato.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 102 TFUE, in particolare il secondo comma, lettera a), nonché l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio. Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare gli articoli 3, 5 e 23, per il rapporto tra diritto UE e norme nazionali di concorrenza e per i poteri sanzionatori delle autorità nazionali.

Ragionamento della Corte sul commercio tra Stati membri

La Corte osserva che la condizione dell’incidenza sul commercio tra Stati membri va interpretata in funzione della delimitazione del campo di applicazione del diritto dell’Unione. Una pratica è rilevante se può influire, direttamente o indirettamente, sugli scambi in modo non trascurabile.

Nel caso di specie, la Corte valorizza la propria giurisprudenza sulle società di gestione collettiva e afferma che le tariffe praticate da un organismo che detiene un monopolio e gestisce anche diritti di titolari stranieri possono incidere sul commercio tra Stati membri. Ne deriva l’applicabilità dell’articolo 102 TFUE.

Metodo di confronto delle tariffe e nozione di prezzi non equi

La Corte ribadisce che lo sfruttamento abusivo può consistere nell’imposizione di un prezzo eccessivo, privo di ragionevole rapporto con il valore economico del servizio. Conferma quindi la legittimità del confronto tra i prezzi praticati nello Stato interessato e quelli praticati in altri Stati membri.

Tuttavia, il confronto è utile solo se gli Stati di riferimento sono selezionati secondo criteri obiettivi, adeguati e verificabili; non esiste un numero minimo di Stati da comparare. La scelta dei mercati analoghi dipende dalle circostanze del caso e può tenere conto di abitudini di consumo, PIL pro capite, livello di vita e fattori storico-culturali. Il confronto può essere rafforzato da ulteriori Stati membri e può includere l’indice PPA quando i livelli economici differiscono.

La Corte precisa inoltre che il confronto può essere effettuato per segmenti specifici di utenti, quando vi siano indizi che la sproporzione riguardi proprio tali segmenti. Non è imposto un unico metodo, e spetta all’autorità o al giudice nazionale definire il quadro del confronto.

Soglia della differenza significativa e giustificazioni possibili

La Corte esclude l’esistenza di una soglia minima predeterminata per qualificare la differenza come "significativa". La differenza deve però essere considerevole e persistente, tenuto conto delle circostanze concrete del mercato. Solo in tal caso essa costituisce un indizio di abuso di posizione dominante.

L’organismo in posizione dominante può superare tale indizio dimostrando che la differenza è giustificata da elementi obiettivi relativi ai costi di gestione o alla remunerazione degli autori. Tra i fattori rilevanti la Corte indica:

  • il rapporto tra compensi riscossi e somme effettivamente versate ai titolari;
  • la quota assorbita da spese di riscossione, amministrazione e ripartizione;
  • eventuali peculiarità normative nazionali che incidano sui costi o sulla remunerazione.

La Corte ricorda che la sproporzione può essere spiegata anche dalla mancanza di concorrenza nel mercato interessato, qualora ciò determini un apparato amministrativo più oneroso.

Calcolo dell’ammenda e nozione di fatturato

Quanto alla sanzione, la Corte chiarisce che, pur non essendo vincolate direttamente dall’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, le autorità nazionali devono applicare l’articolo 102 TFUE in modo uniforme ed effettivo e possono ispirarsi alla nozione di fatturato utilizzata nel diritto UE.

Il fatturato riguarda il valore delle vendite di beni o servizi e riflette la situazione economica reale dell’impresa. Pertanto, nel caso di un organismo di gestione collettiva, il giudice nazionale deve verificare se la parte dei compensi destinata agli autori faccia parte del valore del servizio di riscossione e ripartizione fornito dall’organismo. Se sì, e se l’inclusione è necessaria per una sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva, tali somme possono essere incluse nel fatturato rilevante.

La Corte richiama anche la necessità di tenere conto della durata dell’infrazione, del carattere ripetitivo della condotta e dell’efficacia deterrente di eventuali sanzioni precedenti.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 102 TFUE si applica alle tariffe di un organismo di gestione collettiva monopolistico che gestisce anche diritti di autori stranieri;
  • il carattere di prezzo non equo può essere valutato tramite confronto con Stati confinanti e con altri Stati membri, anche mediante indice PPA, se i riferimenti sono scelti in modo obiettivo e il confronto è omogeneo;
  • la differenza è significativa se è considerevole e persistente;
  • le somme destinate agli autori possono essere incluse nel fatturato ai fini dell’ammenda, se fanno parte del valore del servizio e se l’inclusione è necessaria per una sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaabuso di posizione dominantediritto d'autoreorganismi di gestione collettivaammende antitrust

Testo integrale

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