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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-132/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017. — Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Sofia contro „Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments“ EOOD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e articoli 168 e 176 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Servizi di costruzione o di miglioramento di un bene immobile appartenente ad un terzo – Utilizzazione dei servizi da parte di un terzo e del soggetto passivo – Fornitura del servizio a titolo gratuito ad un terzo – Contabilizzazione dei costi generati per i servizi svolti come componente delle spese generali del soggetto passivo – Determinazione dell’esistenza di un nesso diretto e immediato con l’attività economica del soggetto passivo. — Causa C-132/16

Giurisprudenza europea62016CJ0132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito i presupposti del diritto a detrazione IVA quando il soggetto passivo sostiene costi per lavori su un bene di proprietà di un terzo. La gratuità del beneficio per il terzo non basta, da sola, a escludere la detrazione se esiste un nesso diretto e immediato con le operazioni imponibili del soggetto passivo. Il giudice nazionale deve verificare che i lavori siano limitati a quanto necessario per l’attività imponibile e che il loro costo confluisca nel prezzo delle operazioni a valle.

Diritto alla detrazione IVA per lavori su immobile di terzo utilizzati nell’attività economica del soggetto passivo e resi utili anche al terzo a titolo gratuito

La questione giuridica

Se la direttiva 2006/112, in particolare gli articoli 26, paragrafo 1, lettera b), 168, lettera a), e 176, osti a una normativa o prassi nazionale che neghi la detrazione dell’IVA assolta a monte per lavori di costruzione o ristrutturazione su un bene immobile di proprietà di un terzo, quando il terzo beneficia gratuitamente del risultato dei lavori, ma tali lavori sono necessari e strumentali all’attività economica del soggetto passivo e i relativi costi sono contabilizzati tra le spese generali; inoltre, se sia rilevante che il terzo utilizzi anch’egli l’opera nell’ambito della propria attività.

Principio di diritto

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che il soggetto passivo può detrarre l’IVA a monte relativa a lavori di costruzione o ristrutturazione di un immobile appartenente a un terzo, anche se il terzo riceve gratuitamente il risultato dei lavori e ne beneficia insieme al soggetto passivo, purché tali lavori siano oggettivamente necessari per consentire al soggetto passivo di effettuare operazioni imponibili a valle e il loro costo sia incorporato nel prezzo di tali operazioni; se i lavori eccedono quanto necessario, la detrazione spetta solo pro quota per la parte effettivamente riferibile all’attività imponibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 176, direttiva 2006/112/CE

Diritto alla detrazione IVA per lavori su immobile di terzo utilizzati nell’attività economica del soggetto passivo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad bulgaro in materia di IVA. La Corte è chiamata a stabilire se il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte possa essere riconosciuto per lavori di costruzione o ristrutturazione effettuati su un immobile appartenente a un terzo, quando tali lavori sono funzionali all’attività del soggetto passivo e il terzo ne beneficia gratuitamente.

Fatti e procedimento principale

Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD aveva acquistato terreni in un villaggio vacanze e avviato un progetto immobiliare. Per consentire il collegamento dei futuri immobili a una stazione di pompaggio delle acque reflue, la società aveva concluso un contratto con il Comune di Tsarevo per il ripristino della stazione, affidando i lavori a un’impresa terza. Le autorità fiscali bulgare avevano negato la detrazione dell’IVA relativa a tali spese, ritenendo che la prestazione fosse stata resa gratuitamente al Comune e che, perciò, ricorresse un’ipotesi di esclusione ai sensi della normativa nazionale. Il giudice di primo grado aveva invece accolto il ricorso di Iberdrola, ritenendo decisivo il nesso tra i lavori e l’attività economica della società.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, che riconosce il diritto alla detrazione dell’IVA assolta per beni e servizi impiegati ai fini di operazioni soggette a imposta;
  • l’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva, evocato dal giudice del rinvio ma ritenuto non decisivo perché attinente all’imponibilità di una prestazione gratuita e non al diritto alla detrazione;
  • l’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE, in tema di spese escluse dal diritto a detrazione e di mantenimento di esclusioni nazionali pregresse.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se la direttiva 2006/112 osti a una norma nazionale che nega la detrazione per il solo fatto che il terzo beneficia gratuitamente del risultato dei lavori, senza considerare che i lavori sono utilizzati nell’attività economica del soggetto passivo;
  • se rilevi che le spese siano contabilizzate come spese generali del soggetto passivo;
  • se il fatto che l’immobile sia di proprietà di un terzo impedisca la detrazione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la controversia riguarda il diritto a detrazione e non l’eventuale imponibilità della prestazione gratuita resa al terzo; per questo motivo l’articolo 26 non è la disposizione decisiva. Richiamando la propria giurisprudenza costante, la Corte ribadisce che il diritto a detrazione è parte integrante del sistema IVA e non può essere limitato se non nei casi previsti dalla direttiva. Il criterio centrale è quello del nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e le operazioni imponibili a valle. La Corte precisa che tale nesso può sussistere anche quando non vi sia un collegamento con una singola operazione a valle, purché i costi rientrino nelle spese generali del soggetto passivo e costituiscano elementi del prezzo dei beni o servizi da esso forniti. La verifica spetta al giudice nazionale, che deve considerare tutte le circostanze oggettive. Nel caso concreto, dalla decisione di rinvio emergeva che senza il ripristino della stazione di pompaggio il progetto immobiliare di Iberdrola non sarebbe stato realizzabile. Ciò consentiva di ravvisare un nesso diretto e immediato tra i lavori e l’attività economica imponibile della società. Il fatto che anche il Comune usufruisse del risultato dei lavori non era di per sé sufficiente a escludere la detrazione. Tuttavia, la Corte aggiunge una precisazione importante: il giudice nazionale deve verificare se i lavori siano stati limitati a quanto necessario per consentire a Iberdrola di realizzare le operazioni imponibili. Se i lavori eccedono tale necessità, la detrazione va riconosciuta solo pro quota per la parte effettivamente riferibile all’attività economica del soggetto passivo.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che il soggetto passivo ha diritto a detrarre l’IVA assolta a monte per lavori di costruzione o ristrutturazione di un immobile di proprietà di un terzo, qualora il terzo benefici gratuitamente del risultato e i lavori siano utilizzati sia dal soggetto passivo sia dal terzo nell’ambito delle rispettive attività economiche, purché i lavori non eccedano quanto necessario per consentire al soggetto passivo di effettuare operazioni imponibili a valle e il loro costo sia incluso nel prezzo di tali operazioni.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

  • la proprietà del bene su cui sono eseguiti i lavori non è, di per sé, ostativa alla detrazione;
  • la gratuità del beneficio per un terzo non basta, da sola, a negare il diritto a detrazione;
  • ciò che conta è l’esistenza di un nesso diretto e immediato tra i costi sostenuti e l’attività imponibile del soggetto passivo;
  • se i costi sono parte delle spese generali o elementi del prezzo delle operazioni a valle, la detrazione è ammessa;
  • ove i lavori vadano oltre quanto necessario per l’attività imponibile, la detrazione deve essere limitata alla quota effettivamente pertinente.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell’ivaspese generaliattività economicabeni immobili di terzi

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