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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3211

Regolamento (UE) 2024/3211 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/2278, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32024R3211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo esteso il regime UE di sospensione dei dazi autonomi per numerose merci agricole e industriali. Introduce nuove sospensioni totali o parziali, modifica talune descrizioni, classificazioni e date di riesame, sopprime alcune sospensioni non più ritenute nell’interesse dell’Unione e sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (UE) 2021/2278. L’obiettivo dichiarato è garantire approvvigionamenti adeguati alle industrie dell’Unione, evitare perturbazioni di mercato e sostenere specifiche filiere, in particolare quella delle batterie e di numerosi comparti manifatturieri. La disciplina si applica dal 1° gennaio 2025, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica il regolamento (UE) 2021/2278 aggiornando l’elenco dei prodotti agricoli e industriali per i quali sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune, con decorrenza generale dal 1° gennaio 2025.

Ambito di applicazione

Si applica agli importatori nell’Unione europea di taluni prodotti agricoli e industriali elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278, come sostituito dal presente regolamento. Riguarda l’intero territorio doganale dell’Unione e produce effetti direttamente applicabili negli Stati membri; alcune merci restano soggette a condizioni specifiche, in particolare al controllo doganale dell’uso finale ex articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, e in taluni casi la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. Per alcune voci è prevista solo la sospensione del dazio ad valorem, mentre il dazio specifico continua ad applicarsi. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2025, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento (UE) 2024/3211 del Consiglio: modifica del regime di sospensione dei dazi autonomi

Il regolamento interviene sul sistema delle sospensioni dei dazi autonomi della tariffa doganale comune previsto dal regolamento (UE) 2021/2278. Il legislatore unionale afferma che l’obiettivo è assicurare approvvigionamenti sufficienti di prodotti agricoli e industriali non prodotti, o non prodotti in quantità adeguata, nell’Unione, evitando perturbazioni del mercato e sostenendo settori industriali specifici.

Contesto e finalità

I considerando precisano che il meccanismo delle sospensioni serve a permettere l’importazione nell’Unione, a dazio ridotto o nullo, di merci necessarie alle industrie utilizzatrici quando la produzione interna è insufficiente. Il regolamento estende tale logica a nuovi prodotti, introduce sospensioni parziali per talune merci connesse alla filiera delle batterie, aggiorna descrizioni e classificazioni tecniche, e sopprime alcune sospensioni non più giustificate dall’interesse dell’Unione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli operatori che importano nell’Unione le merci elencate nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278, come sostituito. La disciplina si colloca nell’ambito doganale e si applica su tutto il territorio doganale dell’Unione. È richiamato l’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), base giuridica delle sospensioni tariffarie autonome.

Contenuto delle modifiche

L’intervento normativo opera su tre piani principali:

  • introduzione di nuove sospensioni complete per prodotti non fabbricati in quantità sufficienti nell’Unione;
  • introduzione di sospensioni parziali per alcuni prodotti collegati alla produzione di batterie, con riesame obbligatorio fissato al 31 dicembre 2025;
  • modifica di talune voci già esistenti per tenere conto dell’evoluzione tecnica e delle tendenze di mercato, nonché fissazione di nuove date di riesame per alcune misure già riesaminate dalla Commissione.

Soppressioni e decorrenza

Alcune sospensioni sono soppresse perché non più ritenute nell’interesse dell’Unione; il preambolo indica che tali soppressioni operano dal 1° gennaio 2025. Per evitare discontinuità applicative, l’intero pacchetto di modifiche tariffarie si applica dalla stessa data, pur entrando in vigore formalmente il giorno successivo alla pubblicazione.

Allegato: struttura e contenuto operativo

L’allegato sostituito contiene un elenco estremamente ampio di merci classificate per codici NC/TARIC, con descrizione tecnica puntuale, aliquota del dazio autonomo e data prevista per il riesame obbligatorio. La gran parte delle voci beneficia di aliquota 0 %, ma compaiono anche sospensioni parziali e aliquote diverse da zero. In vari casi la sospensione è condizionata all’uso finale e al controllo doganale ex articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; per alcune merci è inoltre specificato che la sospensione non si applica se il trattamento è svolto da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. Per alcune voci, infine, è sospeso soltanto il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico continua a essere dovuto.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre però dal 1° gennaio 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato del regolamento 2021/2278

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 con quello allegato al nuovo regolamento. Ne deriva l’aggiornamento dell’elenco dei prodotti per i quali sono sospesi i dazi TDC di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Nuove sospensioni e sospensioni parziali

Il preambolo spiega che vengono introdotte nuove sospensioni complete per prodotti non prodotti in quantità sufficienti nell’Unione e nuove sospensioni parziali per alcuni prodotti collegati alla produzione di batterie, per favorire una produzione integrata nell’Unione. Per tali prodotti connessi alle batterie è fissata una data di riesame obbligatorio al 31 dicembre 2025.

Modifiche tecniche e riesami obbligatori

Sono modificate la designazione, la classificazione o le condizioni di uso finale di talune sospensioni per tener conto dell’evoluzione tecnica ed economica. Per alcune sospensioni già esistenti sono fissate nuove date di riesame obbligatorio, in coerenza con il riesame effettuato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2278.

Soppressione di sospensioni non più giustificate

Talune sospensioni sono soppresse perché non più nell’interesse dell’Unione; il preambolo indica che la soppressione decorre dal 1° gennaio 2025.

Decorrenza applicativa e urgenza

Per evitare interruzioni nel regime di sospensioni tariffarie autonome, le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2025. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato: ampia lista di merci con aliquote ridotte o nulle

L’allegato contiene un elenco molto esteso di merci identificate da codici NC/TARIC, descrizioni tecniche, aliquote dei dazi autonomi e date previste per il riesame obbligatorio. La maggior parte delle voci prevede aliquota pari a 0 %, ma sono presenti anche aliquote parziali o specifiche (ad esempio 1,7 %, 2 %, 2,6 %, 2,7 %, 3 %, 3,2 %, 5,2 %, 6 %, 7,8 %, 8 %, 15 %), nonché casi in cui è sospeso solo il dazio ad valorem.

Come è indicizzato

Materiedoganepolitica commercialetariffa doganale comunecommercio esteroindustria

Testo integrale

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